Creazioni intellettuali
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Creazioni intellettuali
Sono oggetto di una particolare disciplina mirata a tutelare un duplice interesse: · interesse dell'autore a rivendicare il diritto allo sfruttamento esclusivo della sua opera (diritto di privativa, che si distingue da diritto di proprietà in quanto ha per oggetto un bene immateriale, ha una durata nel tempo e non ha carattere assoluto) · interesse della collettività a disporre di invenzioni di particolare utilità sociali e funzionali. Esistono vari tipi di creazioni intellettuali tutelate dalla legge: · Diritto d'autore - art. 2575→ tutte le opere d'ingegno che appartengano a scienza, letteratura, musica, arti figurative, teatro, cinema … qualunque sia il modo o la forma di espressione. Ha contenuto morale, per cui riconosce alla personalità dell'autore un diritto inalienabile- intrasferibile – imprescrittibile, ma anche patrimoniale, che si sostanzia nel diritto allo sfruttamento economico esclusivo dell'opera o di sue singole parti. Il diritto sussiste per tutta la vita dell'autore e per i 70 anni successivi alla sua morte e trascorso tale periodo l'opera diviene di pubblico dominio. Per l'acquisizione dei diritti patrimoniali, l'autore ha l'obbligo di depositare l'opera presso l'ufficio della proprietà intellettuale, ottenendo anche la tutela da azioni di accertamento e azione per interdire le eventuali violazioni. · Brevetto → tutela le invenzioni industriali = ogni creazione appartenente al campo della tecnica che consenta la soluzione originale di un problema tecnico e suscettibile d’immediata applicazione alla produzione di beni e servizi. Sono tutelate tramite brevettazione presso l'apposito Ufficio brevetti, e le invenzioni devono avere determinati requisiti di validità tecnica, oltre a rispettare i requisiti di liceità, novità, originalità ed industrialità. Il brevetto ha contenuto sia morale (riconosce il diritto di paternità) che patrimoniale, disponendo il diritto esclusivo alla realizzazione dell'opera, alla sua commercializzazione e disposizione in genere. Il brevetto ha durata di 20 annie non è rinnovabile. · Modelli di utilità: (durano 10 anni) ovvero invenzioni atte a conferire a macchine o parti di esse particolare efficacia o comodità di applicazione e impiego (quindi si tratta di migliorie a oggetti già esistenti); · Modelli e disegni industriali: ricondotti alla disciplina del brevetto (durata 5 anni). |