Trasferimento d'azienda
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Trasferimento di azienda
Si distingue a seconda che coinvolga rami d’azienda o l’intero complesso aziendale. · Se coinvolge solo singoli beni o rami d'azienda, si effettua seguendo quanto previsto dalla legge secondo la natura dei beni o del contratto, non applicando il divieto di concorrenza. · Se invece è oggetto di trasferimento l'intero complesso di beni ed attività aziendali (riguardo al diritto di proprietà e\o di godimento), è necessaria la forma scritta ad probationem per le imprese registrate (in aggiunta agli altri adempimenti previsti dalla legge). La forma scritta deve essere quella dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata, per consentire l'iscrizione nel registro delle imprese (si tratta di un adempimento obbligatorio non a pena di nullità, ma essenziale per rendere il trasferimento opponibile ai terzi). L'azienda non ha quindi particolari modalità di trasferimento, circola quindi nelle forme proprie dei beni che la compongono, attraverso atti tra vivi (es. vendita o donazione) o mortis causa (es. successione). Vicende del Cessionario → acquista l'azienda a titolo derivativo, differentemente dalla qualifica d’imprenditore che invece è ottenuta a titolo originario, ed esercita una nuova attività d'impresa ad esso corrispondente (quindi non prosegue l'attività precedente, eccetto nel caso di usufrutto). Si attua la successionedel cessionario nei contratti a prestazioni corrispettive in corso di esecuzione (in cui nessuna delle due parti abbia già adempiuto alla sua prestazione, se no si avrebbe un debito o un credito aziendale). Il cessionario non succede nei contratti di natura personale fondati esclusivamente sulla fiducia tra le parti, che seguono la disciplina ordinaria della cessione, ovvero con l'espressa pattuizione contrattuale tra alienante e cedente e il consenso del contraente ceduto. I crediti sono ceduti automaticamente all'acquirente, ma il terzo debitore si libera ugualmente se paga in buonafede all'alienante, ed allo stesso modo dei debiti risponde il cedente ma vi è un accollo cumulativo e i due sono obbligati in solido per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori nelle imprese commerciali. Vicende del ceduto → ha solo la facoltà di recedere per giusta causa entro 3 mesi (si riscontra una differenza con la disciplina generale della cessione, in cui è necessario il consenso del ceduto per effettuare la cessione). Nella cessione non devono essere pregiudicati i rapporti di lavoro già esistenti, che proseguono senza modifiche; nelle aziende con più di 15 lavoratori è obbligatoria la comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali, che possono chiedere anche l'esame congiunto del trasferimento (il mancato rispetto di tale obbligo è condotta antisindacale). |