Esistono situazioni giuridiche tutelate in sé, in quanto tali, quali l’integrità della persona, il suo onore, la proprietà sulle cose che le appartengono. Esse non si risolvono in una pretesa verso un soggetto determinato, come per i crediti.
La violazione di una di queste situazioni costituisce un fatto illecito, in conseguenza del quale, se scaturisce da un pregiudizio per il titolare dell’interesse protetto danneggiato, l’autore del fatto (danneggiante) è obbligato a risarcire il danno causato (2043).
Illecito civile: comprendente i concetti di fatto illecito e inadempimento dell’obbligazione, esso è un fatto lesivo di un diritto altrui; il rimedio del risarcimento del danno previsto per entrambe le ipotesi, è disciplinato in modo unitario nella disciplina generale delle obbligazioni, salvo le specifiche disposizioni adottate nel settore della responsabilità civile (2056-2059).
Imputazione del fatto
Gli elementi del fatto illecito, necessari affinché sorga la responsabilità per chi l’ha commesso, concernono:
- l’imputazione materiale o oggettiva del fatto al suo autore: legata al nesso di causalità tra comportamento e evento lesivo
- l’imputazione morale o soggettiva: legata alla colpa in senso normativo, intesa sia come volontà di produrre l’evento lesivo -dolo-, sia quale atteggiamento del soggetto che, senza voler causare un determinato evento, ha tenuto un comportamento causativo della –non voluta- lesione; alla colpa si aggiunge anche la necessità della capacità di intendere e volere, senza la quale l’autore non risponde del fatto.
L’imputazione ha funzione sia sanzionatoria sia preventiva.
Fattispecie c.d. speciali di responsabilità
Il sistema generale di imputazione è integrato da ulteriori disposizioni, che imputano a determinate
persone fatti altrui o addirittura accadimenti addebitati a cose o animali. Si discorre di “fatto proprio”, ovvero quello immediatamente riferibile alla persona (2043-2046) o quello che tale è reputato in virtù di fattispecie particolarmente disciplinate (2047-2054) (è fatto proprio del sorvegliante l’illecito commesso dall’incapace a lui affidato).
Lesioni dell’altrui situazione
Affinché possa nascere l’obbligo del risarcimento del danno è necessario che il danno sia “ingiusto”(2043). Tale è soltanto il danno conseguenza di una lesione della situazione altrui giuridicamente tutelata erga omnes. Se non vi è lesione del diritto altrui il danno è giusto (vd concorrenza leale). Il problema è stabilire se e quando le norme creano una situazione soggettiva direttamente protetta. Soltanto l’interpretazione può dare una risposta equilibrata che sappia anche limitare l’area tutelata, sì da non paralizzare le attività del soggetto che ha diritto di sapere di quali lesioni di interessi altrui può essere ragionevolmente chiamato a rispondere.
Cause di giustificazione
La responsabilità dell’autore del fatto è esclusa o limitata quando ricorrono talune circostanze o situazioni indicate come “cause di giustificazione” o “esimenti” o “cause di esclusione dell’antigiuridicità”.
Stato di necessità (2045): “quando chi ha compiuto il fatto dannoso è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice”, basato su fattori non determinati a priori. A)Il pericolo deve essere realmente sussistente, e B)non deve esistere altra via per sfuggire al danno se non quella dell’illecito. È anche causa di rescindibilità del contratto.
Fatto colposo del terzo: qualora lo stato di pericolo sia determinato dal fatto colposo di un terzo, il danneggiante si può rivalere nei suoi confronti, relativamente all’indennità versata al danneggiato.
Legittima difesa (2044): “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta (se lede interessi patrimoniali o personali), sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa”. La non risarcibilità del danno causato per legittima difesa funge altresì da mezzo di prevenzione dell’illecito.
Esercizio di un diritto: fa anche questo parte delle cause di giustificazione; quando il soggetto è autorizzato dalla legge a tenere un dato comportamento per altri lesivo, nessuna responsabilità sorge in capo a lui.
Consenso dell’avente diritto: con questo il soggetto autorizza un fatto lesivo del proprio diritto e, nei casi in cui può validamente essere prestato, esclude la responsabilità della condotta lesiva.
Distribuzione dell’onere di prova
L’onere di provare il fatto illecito altrui incombe su chi intende agire per la riparazione del pregiudizio subito (2697).
Questa regola subisce vari temperamenti giurisprudenziali (presunzioni di colpa):
- la capacità di intendere e volere è presunta in tutti i maggiorenni; sì che chi adduca la propria incapacità per non rispondere del fatto dannoso, ha l’onere di provarlo (benché danneggiante).
- nel caso di sorveglianti, genitori, custodi ecc. il danneggiato deve provare il fatto lesivo del sorvegliato, minore, custodito ecc. non però deve provare contro quelli che ne rispondono (sorvegliante ecc.)
A seconda delle situazioni la legge stabilisce prove liberatorie più o meno gravose per il danneggiante, che consistono nel dimostrare di “non aver potuto impedire il fatto”(2047-2048) o di “aver fatto tutto il possibile per impedire il danno”(2050 e 2054) o nel fatto che l’evento dannoso è imputabile al caso fortuito (2051-2052)
Il danneggiato deve provare non il comportamento del responsabile e la sua difformità rispetto al modello legale (colpa), ma la connessione dell’evento con l’attività o la situazione prevista dalla legge, nonché la posizione della persona indicata da questa come responsabile (2047-2051)
Principio della colpa
Il principio secondo il quale la responsabilità della persona si fonda necessariamente su un suo
comportamento (colpa) è stato anche di recente criticato. Dal fatto che la legge talvolta stabilisce la responsabilità anche per colpa lievissima (2050 e 2054) si è desunto che sussiste responsabilità anche al di là della colpa. Si adduce che esistono fattispecie di responsabilità legate ad una posizione ricoperta dalla persona e non da una sua colpa (vd committente che risponde dei danni cagionati dal commesso).
Negare questo principio al giorno d’oggi significa assicurare risarcimento del danno a danneggiati che altrimenti avrebbero difficilmente trovato un risarcitore nel caso in cui questo avesse dovuto corrispondere all’autore dell’evento lesivo (danni anonimi).
Il sistema della colpa non è più sistema generale di attribuzione della responsabilità, ma residuale, in quanto nel nostro sistema la responsabilità oggettiva (per mera causalità) è la vera eccezione. Responsabilità da posizione: la colpa in questo caso viene presunta secondo regole di probabilità e di esperienza; la presunzione non implica l’esistenza della colpa né la sua inesistenza. Tuttavia l’inesistenza della colpa deve essere provata dall’imputato. Nella nuova ottica poi, il risarcimento ha funzione riparatoria e non più sanzionatoria, tipica del sistema della colpa.
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