Impresa
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→ attività economica organizzata ed
esercitata professionalmente ed in nome
proprio dall'imprenditore al fine della produzione e dello scambio di beni
o servizi. È da considerarsi come attività di organizzazione dei fattori
produttivi, non necessariamente come oggetto o soggetto di diritto.
Veniamo alla specificazione delle terminologie usate nella definizione : · Attività Economica = serie di atti coordinati al conseguimento di uno stesso fine, consistente nella creazione di nuova ricchezza destinata al mercato, ovvero a soddisfare i bisogni altrui nella produzione e nello scambio di beni o servizi (non un'attività di mero godimento). Un altro orientamento dottrinale ritiene che il carattere di economicità dipenda dal fatto che l'attività di produzione sia condotta con metodo economico, ossia in modo da consentire quantomeno la copertura dei costi con i ricavi (GIUSTO) assicurando l'autosufficienza economica. · Attività Organizzata = complesso di mezzi e di persone considerato nel suo aspetto dinamico e funzionale alla creazione di nuova ricchezza. È sempre necessario un minimo di etero-organizzazione dei diversi fattori quali capitale, lavoro personale e altrui, e strumenti tecnici. · Professionalità = l'attività svolta deve essere abituale (continua e non occasionale, ma può essere anche stagionale), stabile (ossia permanente) e pre-ordinata alla produzione di beni o servizi. La produzione deve poi essere destinata al mercato, infatti la dottrina non considera attività d'impresa la produzione di beni o servizi per il proprio consumo esclusivo. È evidente infine che il fine di lucro deve essere perseguito, ossia la tendenza alla realizzazione di un guadagno. · Esercitata in nome proprio = la spendita del nome permette di identificare la figura dell'imprenditore che sopporta il rischio economico d'impresa. Il caso dell'imprenditore occulto si ha quando egli non agisce personalmente, ma, non volendo apparire, esercita la propria attività attraverso un altro soggetto (prestanome), di cui si serve nei rapporti con terzi. La prassi odierna ritiene che il prestanome, agendo in nome proprio, acquista la veste di imprenditore, essendo quindi assoggettabile al fallimento; nel caso in cui egli disponga di un capitale modesto i creditori non potranno agire formalmente nei confronti del reale imprenditore, per cui il rischio di impresa è in pratica scaricato sui creditori stessi (scarsa tutela dei creditori). |