Caratteri evolutivi della banca quale intermediario mobiliare
Fino al 1991 la legge vigente era quella del 1913, che disponeva che gli agenti di cambio erano gli unici mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici, cioè era loro riservato l’esercizio dell’attività di negoziazione all’asta di borsa, previa iscrizione, subordinata al possesso di determinati requisiti.
La legge n°1 1991istituì le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), imprese di investimento che, a differenza dell’agente di cambio, possono operare sia in proprio che per conto terzi e quindi rappresentano operatori polifunzionali, in grado di “fare mercato “ e di assicurare, grazie alle proprie capacità operative e risorse finanziarie, spessore e liquidità al mercato.
Si stabiliva dunque che:
- gli agenti di cambio diventavano una categoria “a esaurimento”
- le banche potevano svolgere tutte le attività previste nel campo dell’intermediazione mobiliare, eccetto la negoziazione di valori mobiliari diversi dai titoli di Stato (esercizio riservato appunto alle SIM)
- tutte le negoziazioni dovevano essere fatte in Borsa ???????????????????????
Le banche si adattarono creando SIM di “emanazione bancaria”, nell’ottica del gruppo polifunzionale.
Nel 1996 il decreto Eurosim (recepimento di una direttiva CEE) sopprime la riserva di legge a favore delle SIM.
Grazie ad esso dunque ci furono importanti mutamenti nel quadro dell’intermediazione mobiliare:
- libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi di investimento in base al principio del mutuo riconoscimento
- accesso diretto delle banche ai mercati regolamentati
- trasformazione in senso privatistico dei mercati esistenti
- introduzione di norme di vigilanza di tipo prudenziale
Il TUF nel 1998, oltre a riordinare in modo chiaro e trasparente tutta la precedente normativa riguardante gli intermediari finanziari, pone un unico limite operativo per le banche, riguardante la gestione collettiva del risparmio; la sua attività viene riservata alle Società di Gestione del Risparmio (SGR) ed alle Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV).
Dunque tra banche e SIM si possono instaurare relazioni di diverso tipo, a seconda della scelta strategica delle prime:
a) la banca può svolgere direttamente i servizio di investimento
b) la banca può continuare ad avvalersi di una propri SIM controllata
c) la banca può partecipare in via minoritaria al capitale di una SIM controllata da altri soggetti, oppure stipulare un contratto di tipo commerciale con essa (a percentuale solitamente
L’operatività a livello mobiliare delle banche nei 10 anni successivi all’emanazione del TUF è stata così importante da fare quasi cadere la funzione creditizia quale funzione tipica, a favore proprio di quella mobiliare (si parla di banca mobiliare). Con l’attuale profonda crisi, dovuta in parte anche ad una forse esagerata finanziarizzazione dell’economia in cui il rischio veniva calcolato poco e male, in molti sperano che le banche tornino alla loro funzione iniziale di raccolta del risparmio ed erogazione di prestiti e che riconoscano come complementare, e non essenziale, la funzione di intermediari mobiliari.
La legge n°1 1991istituì le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), imprese di investimento che, a differenza dell’agente di cambio, possono operare sia in proprio che per conto terzi e quindi rappresentano operatori polifunzionali, in grado di “fare mercato “ e di assicurare, grazie alle proprie capacità operative e risorse finanziarie, spessore e liquidità al mercato.
Si stabiliva dunque che:
- gli agenti di cambio diventavano una categoria “a esaurimento”
- le banche potevano svolgere tutte le attività previste nel campo dell’intermediazione mobiliare, eccetto la negoziazione di valori mobiliari diversi dai titoli di Stato (esercizio riservato appunto alle SIM)
- tutte le negoziazioni dovevano essere fatte in Borsa ???????????????????????
Le banche si adattarono creando SIM di “emanazione bancaria”, nell’ottica del gruppo polifunzionale.
Nel 1996 il decreto Eurosim (recepimento di una direttiva CEE) sopprime la riserva di legge a favore delle SIM.
Grazie ad esso dunque ci furono importanti mutamenti nel quadro dell’intermediazione mobiliare:
- libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi di investimento in base al principio del mutuo riconoscimento
- accesso diretto delle banche ai mercati regolamentati
- trasformazione in senso privatistico dei mercati esistenti
- introduzione di norme di vigilanza di tipo prudenziale
Il TUF nel 1998, oltre a riordinare in modo chiaro e trasparente tutta la precedente normativa riguardante gli intermediari finanziari, pone un unico limite operativo per le banche, riguardante la gestione collettiva del risparmio; la sua attività viene riservata alle Società di Gestione del Risparmio (SGR) ed alle Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV).
Dunque tra banche e SIM si possono instaurare relazioni di diverso tipo, a seconda della scelta strategica delle prime:
a) la banca può svolgere direttamente i servizio di investimento
b) la banca può continuare ad avvalersi di una propri SIM controllata
c) la banca può partecipare in via minoritaria al capitale di una SIM controllata da altri soggetti, oppure stipulare un contratto di tipo commerciale con essa (a percentuale solitamente
L’operatività a livello mobiliare delle banche nei 10 anni successivi all’emanazione del TUF è stata così importante da fare quasi cadere la funzione creditizia quale funzione tipica, a favore proprio di quella mobiliare (si parla di banca mobiliare). Con l’attuale profonda crisi, dovuta in parte anche ad una forse esagerata finanziarizzazione dell’economia in cui il rischio veniva calcolato poco e male, in molti sperano che le banche tornino alla loro funzione iniziale di raccolta del risparmio ed erogazione di prestiti e che riconoscano come complementare, e non essenziale, la funzione di intermediari mobiliari.