Aspetti definitori e relativi tratti evolutivi
Definizione: “la banca può essere qualificata come un’azienda di produzione che opera sistematicamente e a proprio rischio nel campo del credito, raccogliendo risorse finanziarie presso il pubblico ed erogando risorse finanziarie a titolo di credito“ (Funzione creditizia)
In altri termini la banca si pone come intermediario tra le unità in surplus e quelle in deficit (nelle economie moderne sviluppate in surplus sono le famiglie e in deficit sono le imprese).
Allo stesso tempo la banca interviene nel regolamento degli scambi, dal momento che la forma tipica di passività bancaria, rappresentata dai depositi rimborsabili a vista, è comunemente accettata come mezzo di pagamento sotto forma di moneta bancaria (Funzione monetaria).
Funzione monetaria + Funzione creditizia = condiz. Nec. e suff. dell’attività bancaria
Oltre a questo la banca sviluppa anche tutta una serie di servizi che al giorno d’oggi stanno diventando sempre più importanti (Funzione di servizio).
Dagli artt. 10 e 11 del TUB si ricava una duplice riserva di attività a favore delle banche: quella dell’esercizio dell’attività bancaria (funzione creditizia) e quella della raccolta tra il pubblico.
Sempre l’articolo 10 del TUB afferma che l’attività bancaria “ha carattere d’impresa”, contrapponendosi alla natura pubblica dell’attività bancaria affermata dalla legge bancaria del 1936 - secondo cui la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituivano “funzioni di interesse pubblico”.
Autorizzazione:È un elemento fondamentale nell’ambito della regolazione dell’attività bancaria. Infatti, è stato sempre regolato:
- 1926 e poi 1936: “le aziende di credito non possono costituirsi o iniziare le proprie operazioni se non hanno prima ottenuto l’autorizzazione della Banca d’Italia”. La relativa autorizzazione era concessa in funzione del principio delle “esigenze economiche del mercato”. Questo era stato istituito a seguito della crisi per salvaguardare il sistema bancario, senza però tener conto che ne limitava fin troppo la competitività.
- dal 1985 si tenta di eliminare questo aspetto per l’ottenimento dell’autorizzazione, privilegiandone altri che verranno poi ripresi definitivamente nel TUB
- nell’articolo 14 del TUB (1993) si stabilisce che la Banca d’Italia autorizza l’esercizio dell’attività, entro 90 giorni dalla richiesta, qualora sussistano le seguenti condizioni:
1)sia adottata la forma giuridica di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
2)la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica Italiana;
3)il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia, vale a dire 6,3 milioni di euro, ovvero a 2 milioni di euro qualora si tratti di banche di credito cooperativo;
4)venga presentato un programma sull’attività iniziale, unitamente all’atto costitutivo e allo Statuto;
5)non sussistano, tra la banca o i soggetti dell’eventuale gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami tali da ostacolare l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
6)i partecipanti al capitale posseggano i requisiti di onorabilità e gli altri presupposti soggettivi necessari, in termini di correttezza degli stessi nelle relazioni di affari e di affidabilità della loro situazione finanziaria;
7)gli esponenti aziendali, vale a dire coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, posseggano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
Ogni banca facente parte di una nazione della Comunità Europea può stabilire succursali al di fuori della propria nazione ma sempre all’interno della Comunità Europea senza dover richiedere l’autorizzazione alla propria Banca Centrale. Basta semplicemente comunicarlo a questa, la quale provvederà a comunicarlo a sua volta alla Banca Centrale del Paese in cui si vuole stabilire (principio dell’ “home country control”); dopo 2 mesi da tale comunicazione la banca potrà stabilirsi nel nuovo Paese.
Diverso è il discorso nel caso in cui si voglia stabilire in Paesi extracomunitari, in cui tale autorizzazione diventa necessaria.
Il processo di despecializzazione bancaria e la possibilità di scelta tra i modelli di gruppo polifunzionale e banca universale è già stato preso in considerazione.
In breve: con la legge bancaria del ’36 si aveva specializzazione temporale e divisione fra operatori nel breve e nel medio-lungo termine. Questo per evitare i rischi derivanti dalla mancata congruenza dei flussi tra chi depositava i soldi in banca (tipicamente famiglie con prestiti a breve, cioè rimborsabili a vista) e chi intendeva indebitarsi con la banca (tipicamente imprese con prestiti a lungo e difficoltà nella gestione del rischio).
Col tempo questa specializzazione venne meno, anche grazie alla flessibilità della legge bancaria stessa, che spesso rimandava ad una regolamentazione secondaria che, ben gestita dagli attori politici del periodo fino all’ ’80 circa, permise di adeguare in qualche modo la legge al mercato.
La concorrenza aumentava sempre, anche grazie a mercati sempre più allargati e globalizzati. Come sempre in Italia si va lenti e prima di recepire le direttive comunitarie si impiegarono anni
In altri termini la banca si pone come intermediario tra le unità in surplus e quelle in deficit (nelle economie moderne sviluppate in surplus sono le famiglie e in deficit sono le imprese).
Allo stesso tempo la banca interviene nel regolamento degli scambi, dal momento che la forma tipica di passività bancaria, rappresentata dai depositi rimborsabili a vista, è comunemente accettata come mezzo di pagamento sotto forma di moneta bancaria (Funzione monetaria).
Funzione monetaria + Funzione creditizia = condiz. Nec. e suff. dell’attività bancaria
Oltre a questo la banca sviluppa anche tutta una serie di servizi che al giorno d’oggi stanno diventando sempre più importanti (Funzione di servizio).
Dagli artt. 10 e 11 del TUB si ricava una duplice riserva di attività a favore delle banche: quella dell’esercizio dell’attività bancaria (funzione creditizia) e quella della raccolta tra il pubblico.
Sempre l’articolo 10 del TUB afferma che l’attività bancaria “ha carattere d’impresa”, contrapponendosi alla natura pubblica dell’attività bancaria affermata dalla legge bancaria del 1936 - secondo cui la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituivano “funzioni di interesse pubblico”.
Autorizzazione:È un elemento fondamentale nell’ambito della regolazione dell’attività bancaria. Infatti, è stato sempre regolato:
- 1926 e poi 1936: “le aziende di credito non possono costituirsi o iniziare le proprie operazioni se non hanno prima ottenuto l’autorizzazione della Banca d’Italia”. La relativa autorizzazione era concessa in funzione del principio delle “esigenze economiche del mercato”. Questo era stato istituito a seguito della crisi per salvaguardare il sistema bancario, senza però tener conto che ne limitava fin troppo la competitività.
- dal 1985 si tenta di eliminare questo aspetto per l’ottenimento dell’autorizzazione, privilegiandone altri che verranno poi ripresi definitivamente nel TUB
- nell’articolo 14 del TUB (1993) si stabilisce che la Banca d’Italia autorizza l’esercizio dell’attività, entro 90 giorni dalla richiesta, qualora sussistano le seguenti condizioni:
1)sia adottata la forma giuridica di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
2)la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica Italiana;
3)il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia, vale a dire 6,3 milioni di euro, ovvero a 2 milioni di euro qualora si tratti di banche di credito cooperativo;
4)venga presentato un programma sull’attività iniziale, unitamente all’atto costitutivo e allo Statuto;
5)non sussistano, tra la banca o i soggetti dell’eventuale gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami tali da ostacolare l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
6)i partecipanti al capitale posseggano i requisiti di onorabilità e gli altri presupposti soggettivi necessari, in termini di correttezza degli stessi nelle relazioni di affari e di affidabilità della loro situazione finanziaria;
7)gli esponenti aziendali, vale a dire coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, posseggano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
Ogni banca facente parte di una nazione della Comunità Europea può stabilire succursali al di fuori della propria nazione ma sempre all’interno della Comunità Europea senza dover richiedere l’autorizzazione alla propria Banca Centrale. Basta semplicemente comunicarlo a questa, la quale provvederà a comunicarlo a sua volta alla Banca Centrale del Paese in cui si vuole stabilire (principio dell’ “home country control”); dopo 2 mesi da tale comunicazione la banca potrà stabilirsi nel nuovo Paese.
Diverso è il discorso nel caso in cui si voglia stabilire in Paesi extracomunitari, in cui tale autorizzazione diventa necessaria.
Il processo di despecializzazione bancaria e la possibilità di scelta tra i modelli di gruppo polifunzionale e banca universale è già stato preso in considerazione.
In breve: con la legge bancaria del ’36 si aveva specializzazione temporale e divisione fra operatori nel breve e nel medio-lungo termine. Questo per evitare i rischi derivanti dalla mancata congruenza dei flussi tra chi depositava i soldi in banca (tipicamente famiglie con prestiti a breve, cioè rimborsabili a vista) e chi intendeva indebitarsi con la banca (tipicamente imprese con prestiti a lungo e difficoltà nella gestione del rischio).
Col tempo questa specializzazione venne meno, anche grazie alla flessibilità della legge bancaria stessa, che spesso rimandava ad una regolamentazione secondaria che, ben gestita dagli attori politici del periodo fino all’ ’80 circa, permise di adeguare in qualche modo la legge al mercato.
La concorrenza aumentava sempre, anche grazie a mercati sempre più allargati e globalizzati. Come sempre in Italia si va lenti e prima di recepire le direttive comunitarie si impiegarono anni