Usucapione
Il possesso continuato nel tempo per il numero di anni previsto dalla legge determina l'acquisto della proprietà dei beni immobili (20 anni; 10 anni se acquistato in buona fede da chi non è proprietario), delle universalità di mobili (20 anni;10 anni se acquistato in buona fede da chi non è proprietario), dei beni mobili registrati (10 anni; 3 anni) e -qualora non si verifichino tutte le condizioni previste- dei beni mobili non registrati (10 se in buona fede, 20 se in mala fede).
L'usucapione è modo di acquisto della proprietà a titolo originario.
Decorrenza dell'usucapione
Sul momento nel quale inizia a decorrere il tempo necessario per l’usucapione vigono le seguenti regole:
- se il possesso fu iniziato in maniera violenta o clandestina, il termine decorre soltanto dalla fine della violenza o della clandestinità
- se un soggetto ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui, il tempo necessario ad usucapire la proprietà decorre se e quando il titolo dl possesso è mutato in forza di un’opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario o per una causa proveniente da un terzo (interversione del possesso)
Il fondamento dell’usucapione risiede nell’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche; vi sono anche ragioni di favore per l’impiego delle risorse.