Questa sezione di appunti è solo preliminare..provvederemo a fornirne una più accurata prossimamente.
Nessuno può farsi giustizia da solo e, parallelamente, “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri interessi legittimi” (24 cost).
L’autotutela è ammessa soltanto in casi eccezionali
Norme processuali: regolano l’attività del gudice e delle parti nel processo, garantendo la tutela giurisdizionale.
Funzione giurisdizionale: si realizza mediante il processo, sequenza di atti (da compiere nel rispetto di forme, temi, funzioni regolati dalla legge), volti all’attuazione delle norme sostanziali (quelle proprie).
Giudice amministrativo: si riccorre a lui nel caso in ci si lamenti una violazione di un interesse legittimo da parte delle P.A.
Riforme della giustizia civile
Prima: processo concentrato, spedito, trattato per lo più oralmente.
’50: reintroduzione di processi lenti e formali
’73: tentativo di riacceleramento dei processi in ambito di controversie di lavoro
’90: estensione dei tentativi del ’73 a tutti al processo ordinario di cognizione; introduzione dei giudici di pace per accelerare i processi più semplici.
Giorno d’oggi: i tempi rimangono fin troppo lunghi e costituiscono il principale fattore di crisi della giustizia civile.
Clausole di autotutela
Nei regolamenti contrattuali sono sempre più frequenti le formule di autotutela o di rafforzamento delle garanzie, che prevengono la necessità della tutela giudiziaria ma possono eccessivamente appesantire i rapporti giuridico-economici.
Regole generali del processo civile
Teoria sostanziale: l’azione è il diritto di rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento e o l’attuazione della situazione giuridica soggettiva della quale si è titolari
Teoria formale: l’azione è la facoltà di ottenere dal giudice una pronunzia sul merito, anche di rigetto della domanda.
Attore: è colui che propone la domanda giudiziale
Convenuto: è colui contro il quale è proposta l’azione. La difesa giudiziale è diritto inviolabile del cittadino
In genere il processo civile non si sviluppa senza l’iniziativa del titolare del diritto leso (il giudice non può procedere d’ufficio, ma solo su domanda di parte). Solo in ipotesi espressamente previste legittimato ad agire è ance il pubblico ministero, in quanto operante nell’interesse collettivo.
Principio del chiesto e pronunciato: il giudice si deve pronunziare attenendosi strettamente all’oggetto della domanda e a quanto in essa richiesto, altrimenti la sentenza sarebbe viziata.
Principio del contraddittorio: il giudice non può decidere sulla domanda senza aver dato ad entrambe le parti, su un piano di parità, la possibilità d’intervenire nel processo e di addurre le proprie ragioni.
Principio dispositivo:
Libera valutazione delle prove:
Competenza
La competenza è la frazione di giurisdizione riservata ad ogni organo giudiziario.
Competenza in base alla materia e al valore: in questo caso la ripartizione della competenza tra i diversi tipi di giudici (di pace, tribunale, corte di appello, di cassazione ecc) si determina in base alla natura del rapporto controverso.
Competenza funzionale: in questo caso essa è attribuita in base anche alle funzioni attribuite dalla legge all’organo giudiziario
Competenza territoriale: soltanto la Corte di Cassazione è unica; per stabilire a quali dei numerosi giudici dello stesso tipo spetti la decisione, si usa il criterio del territorio (salvo diverse specifiche il giudice del luogo nel quale il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede)
Tutela cognitiva
Il processo di cognizione mira a individuare il diritto sostanziale applicabile al caso concreto. La sentenza che conclude ciascun grado del processo di cognizione può essere:
- sentenza dichiarativa o di accertamento: ha l’effetto di rendere certa la situazione giuridica. L’accertamento è esperibile quando una parte contesta il diritto vantato dall’altra (nullità)
- sentenza costitutiva: incide sulla preesistente situazione giuridica costituendo, modificando o estinguendo rapporti giuridici (pronunzia di annullamento). Di regola non è retroattiva.
- sentenza di condanna: comanda alla parte soccombente di tenere un determinato comportamento per l’attuazione del diritto dell’altra parte (condanna del debitore al pagamento). Normalmente questa sentenza è titolo esecutivo per l’esecuzione forzata, in forma generica o specifica.
Gradi di giurisdizione
L’ordinamento consente alla parte soccombente di far riesaminare la controversia al giudice di grado superiore
Limite della “cosa giudicata”: quando la cosa è tale la pronunzia giurisdizionale non è più possibile. Passa in giudicato la sentenza che abbia esaurito la serie di possibili riesami, o perché effettivamente svolti, o perché i termini per promuoverli siano inutilmente scaduti.
Svolgimento del processo ordinario di cognizione di primo grado
Processo ordinario di cognizione: è quel modello di processo civile che si applica ogniqualvolta non siano previsti procedimenti speciali
Domanda giudiziale: inizia il processo, ed è proposta mediante atto scritto di citazione con il quale l’attore chiama in giudizio il convenuto, delineando sommariamente l’oggetto (petitum), precisando gli elementi di fatto sui quali la domanda si fonda e indicando i mezzi di prova dei quali intende avvalersi.
Comparsa di risposta: atto scritto con il quale il convenuto prende posizione sui fatti affermati dall’attore, contesta la domanda attrice, indica i mezzi di prova dei quali intende a sua volta avvalersi, chiede di essere autorizzato all’eventuale chiamata in causa di un terzo e formula le proprie conclusioni.
Impugnazioni
Procedimenti speciali di cognizione
Processo del lavoro
Tutela esecutiva
Titolo esecutivo
Esecuzione in forma specifica
Tutela del diritto al consenso
Esecuzione forzata per espropriazione
Tutela cautelare
Giurisdizione volontaria
E' l'attività che viene esercitata dal giudice non per comporre una lite, ma nell'interesse di uno o più soggetti, per il rilascio di autorizzazioni, omologazioni, nomine, revoche, ecc.
I principali provvedimenti di giurisdizione volontaria sono:
- dichiarazione di assenza o di morte presunta
- interdizione o inabilitazione
- tutela del patrimonio di soggetti incapaci di agire
- apposizione e rimozione di sigilli
- eredità accettate con beneficio d’inventario
- curatela dell’eredità giacente
Tutela arbitrale
Le parti possono rimettere ad arbitri le decisioni delle loro controversie, rapida ed efficace alternativa alla giurisdizione. La convenzione arbitrale può consentire agli arbitri di giudicare secondo equità e non secondo diritto.
Clausola compromissoria: è accessoria al contratto e impone di rifarsi ad arbitri in numero dispari per eventuali sopravvenienze di liti tra le parti. In caso di contratto nullo è inefficace ovviamente.
Arbitraggio: si ha quando è conferita ad un terzo, detto arbitratore, la determinazione del contenuto o di altro elemento del contratto; all’arbitratore è domandata l’integrazione di un contratto incompleto.
Compenso: agli arbitri spetta il rimborso delle spese sostenute. In caso di rinuncia di un arbitro egli è tenuto al risarcimento.
Lodo: la decisione degli arbitri è detta odo, deve essere emessa entro il termine stabilito dalle parti o, in mancanza di indicazioni, entro 180 giorni dall’accettazione della nomina. Esso ha efficacia esecutiva nel momento in cui è depositato da una delle parti presso la cancelleria del Tribunale. Il lodo può essere impugnato dinanzi alla Corte di Appello.
Prove
Principio dispositivo e onere della prova
Principio dispositivo: comprende l’onere di allegazione dei fatti e l’onere della prova
Onere di allegazione: è quello che spetta alle parti e consiste nel portare i fatti che giustificano le azioni e le eccezioni formulate.
Onere della prova: i fatti allegati devono essere provati; occorre cioè convincere il giudice della loro veridicità (2697). Il giudice valuta l’ammissibilità e la rilevanza delle prove.
Inversione della prova: è l’eccezione alla regola per la quale l’onere della prova spetta all’autore e non al convenuto.
Nozione e caratteri
Le prove sono strumenti processuali mediante i quali il giudice forma il suo convincimento circa la verità dei fatti-costitutivi, estintivi, modificativi o impeditivi- affermati dall’una e/o dall’altra parte.
Mezzi di prova: sono quelli espressamente previsti dall’ordinamento:
- documentali/semplici: atto pubblico, scrittura privata ecc o testimonianza confessione ecc
- legali/liberamente apprezzabili dal giudice
- diretta o storica/indiretta o logica: a seconda che la prova consista nella rappresentazione o nell’esposizione del fato o che il fatto sia desunto mediante congetture.
Singoli mezzi di prova: prove documentali
Altri mezzi di prova: confessione, giuramento, testimonianza, presunzioni
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