Principi generali
Fondamenti: non esiste diritto e non esiste obbligo giuridico senza soggetto. Ecco che l’ordinamento sente l’esigenza che qualcuno subentri nella titolarità dei rapporti attivi e passivi che sopravvivono al soggetto che scompare; l’ordinamento giuridico vi provvede con le norme sulle successioni ereditarie.
La successione mortis causa, come tutte le forme di successione, si attua fra un autore (ereditando o de cuius) e il successore (erede o legatario, a seconda delle situazioni).
Oggetto
In realtà la successione non si estende a tutti i diritti del defunto: con la morte del titolare si estinguono tutti i diritti personalissimi (diritti familiari, usufrutto ecc.). Si trasmettono invece tutti gli altri diritti, reali e di obbligazione, sia nel lato attivo che nel lato passivo: con l’accettazione dell’eredità passano ugualmente nell’erede i crediti e i debiti. Il testamento è oltretutto un atto che può avere efficacia oltre lo stretto campo della successione nei diritti del de cuius. Nel testamento sono talvolta contenute disposizioni di ordine personale.
Apertura e delazione
La morte della persona opera la separazione dei diritti dal loro titolare, e dal momento della morte si dice che la successione è aperta (art. 456 con cui inizia il libro delle successioni). È ovviamente importante determinare con esattezza il momento della morte, cioè dell’apertura della successione, perché necessario per accertare la presenza in quel preciso tempo di un altro essenziale presupposto della successione, che è la sopravvivenza del chiamato.
Luogodell’apertura: è quello dell’ultimo domicilio del defunto. È importante stabilire il luogo per sapere a quale tribunale devono eventualmente essere comunicati gli atti di nomina di curatore, di beneficio di inventario ecc.
Vocazione: indica il titolo in base al quale deve avvenire la successione, il testamento (vocazione testamentaria) o la legge (vocazione legittima); essa si riferisce all’individuazione dei soggetti chiamati alla successione in relazione al titolo in base al quale avviene questa chiamata. Essa può essere legittima o testamentaria. Il sistema giuridico prevede tutti i casi possibili, cosicché esista sempre un successore; al testamento è riservata l’efficacia di stabilire una diversa chiamata dei successori. Il potere di disporre mortis causa è però sottoposto a limiti: in primo luogo va rispettato il diritto alla quota di patrimonio riservata ai più stretti congiunti, sono severamente vietati i patti successori (io lascio a te, tu lasci a me), patti costitutivi, dispositivi, abdicativi.
Delazione: è l’offerta dell’eredità effettuata nei confronti di coloro che hanno diritto di ricevere in eredità o secondo la legge o secondo testamento. È logicamente posteriore alla vocazione.
Una volta aperta la successione bisogna individuare i criteri per il fenomeno da regolare, ed ecco la vocazione; infine c’è la delazione come arrivo al nuovo titolare. Anche se la delazione è posteriore all’apertura, l’accettazione dell’erede ha sempre effetto retroattivo all’apertura. Il termine devoluzione invece, si applica più propriamente alla delazione successiva, che si ha: in seguito a rinunzia del primo chiamato o per sua indegnità, nei casi di sostituzione.
Ereditá e legato:si ha eredità quando una persona viene a sostituire il de cuius nella titolarità o in quota dei suoi rapporti attivi e passivi. La successione a titolo particolare è invece detta legato, che è istituzione in singoli determinati rapporti. Per qualificare la natura di eredi o legatari non vale l’espressione del testamento, ma si deve badare alla sostanza della disposizione. quota dell’eredità significa quota matematica del tutto, ed in mancanza di indicazioni precise essa è una quota composita. La possibilità di una chiamata ereditaria nella quale il testatore non indichi la quota astratta, ma i singoli beni che la dovranno comporre, esiste: si parla di istituzione di erede ex re certa, il lascito di beni determinati (apparentemente un legato) costituisce eredità quando risulti che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio. L’erede succede in locum et ius del defunto e come conseguenza si attua la confusione tra il suo patrimonio e
quello del de cuius (la conseguenza più importante è che i creditori del de cuius diventano creditori del successore); il legatario invece acquista il solo diritto a ricevere i singoli beni e non si attua confusione tra i patrimoni: il legatario non risponde dei debiti ereditari ed è tenuto all’adempimento degli oneri a lui espressamente imposti soltanto entro i limiti del valore ricevuto.
Capacità di succedere: la capacità di succedere concerne tipicamente la capacità giuridica, e non si deve confondere con la capacità di agire che è necessaria invece per accettare l’eredità. È sufficiente che al momento dell’apertura il chiamato sia concepito, oppure debba ancora essere concepito ma sia figlio di una persona vivente al momento dell’apertura. In sostanza tutti sono capaci di ricevere, tranne gli indegni a succedere: è indegno ex art. 463 il chiamato che abbia compiuto uno degli atti elencati tassativamente dal codice (gravi colpe verso il de cuius, atti contro la volontà testamentaria ecc.). L’indegnità è estesa tanto alla successione legittima quanto a quella testamentaria e vale solo nei confronti di quel de cuius, non è un’indegnità generale a ricevere. Colui che era stato dichiarato indegno in un testamento da parte del defunto può sempre essere riabilitato.
Le successioni legittime
Nella successione legittima la legge determina un sistema completo di categorie di successibili (aventi diritto alla successione), chevanno dai più stretti congiunti fino allo Stato. In alcuni casi essi ereditano in quote uguali, in altre diverse. La successione nel patrimonio del defunto avviene per il rapporto di parentela o di coniugio con il successore, senza riguardo all’origine dei beni.
Successione dei parenti: eredi per eccellenza sono i discendenti (ovvero figli) legittimi e naturali con parità assoluta. La categoria dei discendenti esclude tutti gli altri parenti, che concorrono solo con il coniuge del defunto. Qualora manchino i discendenti succedono gli ascendenti legittimi o legittimanti di un’adozione, e vale la regola per cui il prossimo esclude i remoti. Se ci sono ascendenti dello stesso grado l’eredità si divide per metà a favore della linea paterna e per metà a favore della linea materna. I genitori o gli ascendenti concorrono con il coniuge e con i fratelli del de cuius. I fratelli unilaterali conseguiranno la metà della quota dei germani. Se chi muore non lascia né discendenti, né coniuge, né ascendenti, né fratelli, succedono i parenti fino al sesto grado e vale sempre la regola che il prossimo esclude gli altri, con l’eccezione che i figli dei fratelli escludono gli zii in virtù de diritto di rappresentazione.
Successione dei genitori naturali e dei figli non riconoscibili:ovviamente la parità legittimo-naturale è riconosciuta solo riguardo i discendenti. Un limitato diritto è riconosciuto agli ascendenti nei confronti del figlio naturale. Se il figlio naturale muore senza lasciar prole, alla sua eredità hanno diritto, insieme con il coniuge, i genitori che lo hanno riconosciuto o dei quali fu dichiarato figlio. Quando uno solo dei genitori abbia anche legittimato, l’altro rimane escluso.
Successione del coniuge superstite: quando con il coniuge concorrono figli legittimi o naturali, il coniuge ha diritto a 1/2 dell’eredità se concorre un solo figlio e ad 1/3 in tutti gli altri casi. Al coniuge sono devoluti i 2/3se egli concorre con ascendenti legittimi e/o fratelli e sorelle anche se unilaterali. Con il divorzio i coniugi perdono il rispettivo diritto successorio. Spetta al coniuge anche come successore legittimo il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comune.
Successione dello Stato: in mancanza di ogni altro chiamato dalla legge l’eredità è devoluta al patrimonio dello Stato: fiscus post omnes. Il presupposto può aversi o per mancanza di eredi sia testamentari che legittimi, oppure per rifiuti dei medesimi. Lo Stato è l’unico erede necessario, perché l’acquisto avviene senza accettazione e senza possibilità.
di rinunzia. Lo Stato può reclamare l’acquisto anche dopo il decennio, poiché esso opera di diritto. In sostanza il diritto di accettazione non decade per lo Stato come per tutti gli altri eredi dopo dieci anni.
Le successioni testamentarie
Definizione e contenuto del testamento
L’art. 587 definisce il testamento “un atto revocabile con il quale taluno dispone; per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. Il testamento contiene talora atti di disposizione, la cui concreta efficacia dipende dall’accettazione dell’eredità da parte dell’erede, il quale assume obblighi corrispondenti, venendosi talvolta a costituire rapporti che non esistevano nella sfera del defunto. Il testamento è negozio mortis causa e i suoi effetti giuridici si producono quindi con la morte del defunto. Il testamento è un atto unilaterale, unipersonale, formale, revocabile, personalissimo. Il testamento è ritenuto valido anche se contiene soltanto disposizioni di carattere non patrimoniale.
Capacitá di disporre e incapacitá di ricevere
La regola per poter attuare disposizioni mortis causa è la capacità di testare.
Sono incapaci di testare: i minori, gli interdetti e coloro che al momento fossero incapaci di intendere e volere. Conseguenza di tali forme di incapacità è l’annullabilità assoluta che si prescrive in cinque anni. Esiste anche un’annullabilità relativa che colpisce solo alcune disposizioni per gli incapaci relativi. I
Sono incapaci di ricevere: il notaio, i testimoni e l’interprete intervenuti nella formazione dell’atto pubblico.
Forme testamentarie
Il formalismo del testamento giova ad assicurare una certa serietà e ponderatezza per chi fa l’atto, e insieme offre maggior precisione a chi lo deve applicare. Le formalità sono date dalla manifestazione e dalla documentazione. I due aspetti sono distinti nell’atto del notaio e coincidono nell’olografo. Nel linguaggio comune si chiama testamento il documento, detto anche scheda testamentaria. Da premettere che tutti i testamenti hanno lo stesso valore e ognuno è valido per revocare gli altri.
Testamento olografo: il testamento olografo è il testamento privato, quello cioè scritto di proprio pugno. I vantaggi sono comodità, gratuità e segretezza; gli svantaggi sono il pericolo di soppressione, alterazione o smarrimento. I requisiti sono la scrittura, la data e la sottoscrizione, tutte di mano del testatore. Il testamento non vale se scritto a macchina o in carattere stampatello. Il testamento scritto in forma di lettera è valido. Se manca l’autografiao la sottoscrizione il testamento è nullo, mentre se manca la data il testamento è annullabile. Se il testatore desidera sottrarre l’atto a eventuali pericoli ne fa deposito presso un notaio.
Testamento pubblico:è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. La dichiarazione verbale del testatore viene documentata dal notaio, il quale poi, sempre in presenza dei testimoni, dà lettura dell’atto; infine tutti sottoscrivono. Il testamento deve recare il luogo, la data della redazione e l’ora della sottoscrizione.
Testamento segreto:è detto anche misto, quasi che con esso si vogliano riunire i vantaggi dell’olografo e quelli del pubblico. Forma usata in rarissimi casi. Nella sua struttura si distinguono la redazione della scheda e l’atto di ricevimento. La scheda di sottoscrizione che contiene la sostanza delle disposizioni può essere scritta a mano dal testatore oppure a macchina da terzi. Essa non necessita di data e deve essere sigillata. Il testatore consegna la scheda al notaio in presenza di due testimoni. L’atto di ricevimento scritto sull’involto della scheda viene sottoscritto da tutti.
In entrambe le forme di testamento notarile la mancanza di redazione per iscritto da parte del notaioe la mancanza di sottoscrizione di notaio o testatore è causa di nullità; le altre di annullabilità.
Pubblicazione ed esecuzione del testamento
Tutti i testamenti, perché abbiano esecuzione, è necessario che dopo la morte del testatore siano resi di pubblica ragione. Il testamento pubblico è eseguibile senz’altro; il testamento segreto viene aperto e pubblicato dal notaio che l’ha ricevuto; il testamento olografo deve essere portato a un notaio da chiunque se ne trovi in possesso dopo la morte del testatore. Una copia di tutti i testamenti pubblici, dopo la morte del testatore, e una copia di ogni verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto vengono trasmesse alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione. Va distinta l’eseguibilità dall’esecuzione: l’esecuzione vera e propria si ha quando è concretamente realizzato per l’erede o per il legatario l’effetto pratico della successione ex testamento.
Esecutore testamentario:il testatore talora nomina uno o più esecutori testamentari, scegliendoli tra estranei alla successione o anche fra gli eredi o i legatari, con il compito di curare una fedele esecuzione. Per esercitare le sue funzioni, l’esecutore deve amministrare la massa ereditaria, prendendo anche possesso dei beni che ne fanno parte. Egli compie gli atti di gestione e gli è attribuita la rappresentanza processuale. L’ufficio è gratuito (se chi accetta se ne dimentica, troppo tardi si pentirà!); tuttavia il testatore può fissare una retribuzione a carico dell’eredità.
Disposizioni testamentarie:in primo luogo deve essere chiaramente indicato il destinatario di ogni disposizione: la volontà e il suo oggetto devono essere certi. Altrettanto essenziale è la determinazione del contenuto delle singole disposizioni. È nulla la disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede e del legatario, oppure la determinazione della quota di eredità o l’oggetto di un legato. È valido tuttavia il legato alternativo in favore di persona da scegliere fra più persone designate. Per la validità delle disposizioni dell’anima si richiede che siano determinati i beni o che sia determinabile la somma da impiegarsi nei suffragi. Esse si considerano come un onere a carico dell’erede o del legatario.
Volontá testamentaria:se la volontà non è genuina il testamento deve cadere. La volontà deve essere oltretutto spontanea, espressa compiutamente e definitiva. Nell’esame della volontà, si debbono vagliare le singole disposizioni. Soltanto la violenza fisica è causa di nullità dell’intero testamento; i vizi del volere (errore, violenza e dolo) sono cause di annullabilità. Il motivo viene tenuto in maggior conto nel testamento che negli atti tra vivi: il motivo impulso, non il motivo finale. Infatti, agli effetti dell’invalidità del testamento, la legge riconosce rilevante il motivo impulso, quando sia erroneo, per errore di fatto o di diritto e quando sia illecito; meno rilevanza è data al motivo finale.
Interpretazione testamentaria
Si applicano, per analogia, le stesse regole dei contratti. Non quod voluit testator sed quod dixit in testamento inspiciatur (non si deve indagare su cosa volle il de cuius ma su cosa ha scritto)
Termine:l’istituzione di erede non ammette il termine né iniziale né finale. Semel heres, semper heresÈ ammesso invece il legato a termine. Condizione: tanto l’istituzione di erede quanto il legato possono essere sottoposti a condizionesia sospensiva sia risolutiva. Se la condizione è sospensiva la legge dà alcune prescrizioni per amministrare i beni che sono oggetto della disposizione.
Modus o onere o elemento accidentale: costituisce un’obbligazione accessoria imposta al successore, la quale viene in qualche misura a limitare il beneficio del lascito. Per suo messo infatti il testatore può creare situazioni che sarebbero sottratte al suo diretto potere di disposizione, imponendo all’erede di obbedire, se non preferisce rinunziare all’eredità. Invero, una volta accettata l’eredità o il legato, erede e legatario sono obbligati ad eseguire l’obbligazione modale. Mentre per il legatario c’è un limite, ossia il valore dell’obbligazione non può superare quello del legato, l’erede risponde ultra vires. Il modus di regola obbliga l’erede o il legatario, ma l’inosservanza dell’obbligo non risolve il lascito; la risoluzione può peraltro essere collegata alla volontà espressa in questo senso dal testatore o dal carattere dell’onere come motivo essenziale del lascito.
Legati
E’ legato ogni diretta attribuzione mortis causa a titolo particolare. La conseguenza fondamentale della distinzione tra eredità e legato si trova nei limiti della responsabilità: soltanto l’erede risponde dei debiti del de cuius.
Fonte: il più delle volte fonte del legato è il testamento, ma è possibile riscontrarlo anche in disposizioni normative (legato di abitazione sulla casa coniugale).
Il diritto al legato si acquista al momento dell’apertura della successione. Egli per acquistare il diritto sulla cosa legata deve domandare il possesso all’onerato (colui che ha il compito di gestire la successione), e ovviamente lo può fare solo se previsto nel testamento o nella legge.
Ci sono due tipi di legato:
- legato di specie: quando la disposizione abbia per contenuto un bene che si trova individuato nel patrimonio del testatore e il diritto si trasmette nel momento dell’apertura della successione
- legato di quantità o genere:quando la disposizione ha per contenuto una cosa generica nel patrimonio del testatore. A tale tipo di legato si addice la distinzione fra onorato (legatario) e onerato, cioè colui che avrà l’obbligo di fare la prestazione. Se il testatore non ha disposto diversamente alla prestazione del legato sono tenuti tutti gli eredi, ciascuno per la propria quota. Le spese e, in genere, la scelta dell’oggetto nel legato di genere, sono a carico dell’onerato. Il legato può essere sottoposto a termine iniziale o finale.
Invaliditá, caducitá e revoca del testamento o delle disposizioni
Tanto i casi nullità, quanto quelli di annullabilità possono essere fatti valere da chiunque ne abbia interesse. L’incapacità di agire è causa di annullabilità dell’intero testamento; i difetti di forma sono causa alcuni di nullità altri di annullabilità; i vizi del volere sono causa di annullabilità delle singole disposizioni. La facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie non è revocabile. La revoca è sempre un negozio ed è espressa quando viene esplicitamente disposta con un nuovo testamento valido di qualunque forma; si ha invece revoca tacita o implicita quando le nuove disposizioni sono incompatibili con quelle di un testamento anteriore. Il riconoscimento del figlio è atto che rimane valido anche se contenuto in un testamento revocato.
Successione dei legittimari
Successione c.d. necessaria e categorie di legittimari
Fondamento: alla libertà di disporre dei propri beni a titolo di liberalità e alla libertà di
specificazione del testamento si contrappone l’interesse della famiglia nucleare a conseguire una quota dell’asse ereditario secondo le regole della successione c.d. necessaria.
Si tratta di un limite tanto nella successione legittima quanto in quella testamentaria alla disponibilità del proprio patrimonio; una parte di esso infatti (detta quota di legittima), spetta per legge ai c.d. legittimari:
- il solo figlio: ½ del patrimonio è di legittima del figlio e la restante parte è disponibile
- i soli figli: 2/3 del patrimonio è di legittima dei figli e la restante è disponibile
- i soli ascendenti legittimi: 1/3 è di legittima degli ascendenti, la restante è disponibile
- il solo coniuge: ½ del patrimonio è di legittima del coniuge, la restante è disponibile
- il coniuge e un figlio: 1/3 quota legittima del figlio,1/3 del coniuge, 1/3 disponibile
- il coniuge e più figli: ½ quota legittima dei figli, ¼ del coniuge, ¼ disponibile
- senza figli, solo il coniuge e gli ascendenti: ¼ coniuge, ¼ ascendenti, ¼ disponibile
Quota di legittima
La quota totale da dividere corrisponde a:
patrimonio attivo del defunto + donazioni in vita del defunto-debiti del defunto=quota totale
La quota di legittima si calcola applicando le regole precedentemente descritte di divisione delle quote.
Legato in sostituzione di legittima: è il legato attribuito a un legittimario in sostituzione della sua quota legittima. Il legittimario ha la facoltà di scegliere se diventare legatario e quindi rinunciare al diritto di esperire l’azione di riduzione o se rinunciare a diventare legatario e tentare l’azione di riduzione per divenire erede della sua quota legittima.
Azione di riduzione
È l’azione concessa al legittimario che ha visto ledere, in tutto o in parte, la sua quota di legittima a causa delle disposizioni testamentarie o delle donazioni effettuate dal defunto. Con questa azione si tende ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni allo scopo di reintegrare la quota di legittima
Legittimati all’azione di riduzione: sono tutti i legittimari lesi, i loro eredi e aventi causa.
Vigono le seguenti regole per l’azione di riduzione:
- la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
- si riducono le donazioni cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori
In pratica alla riduzione si procede con la restituzione parziale o totale dei beni donati
Azione di restituzione
I beneficiari o i donatari possono restituire spontaneamente i beni al legittimario, ma nel caso in cui ciò non avvenga, si potrà ancora agire con una nuova azione, l'azione di restituzione ( artt. 561 c.c. e ss.). Nel caso specifico dei donatari il C.C. dispone che nel caso di perimento della cosa in capo ad essi nasca un credito corrispondente nella titolarità degli eredi. Nel caso di insolvenza di questo credito però, coloro che dovranno sopportare l’onere saranno gli eredi e i donatari anteriori (secondo la regola del risalire via via alle donazioni anteriori fino ad arrivare alla soddisfazione della quota di legittima per i legittimari)
Diritto alla legittima:la libertà di disporre e l’interesse della famiglia trovano una convergenza di antitesi nella legittima riservata ad alcune categorie di successibili, che sono appunto i legittimari. Essi acquistano nel momento in cui si apre la successione il diritto a una quota parte del patrimonio del de cuius, patrimonio che si calcola aggiungendo al relictum, dopo essere stato depurato dai debiti, il donatum, cioè i beni usciti per effetto di donazione. La quota di cui non si può disporre a titolo di liberalità si chiama quota indisponibile, o anche legittima. Il diritto alla legittima è intangibile: ricordiamo che il nostro diritto non conosce la diseredazione. Se al legittimario è lasciato un legato in sostituzione di legittima, l’interessato avrà una scelta: in questo caso, se il legittimario pretende la legittima perde il legato; il conseguimento invece del legato implica rinunzia a far valere il diritto di legittimario, e il successore non acquista la qualità di erede.
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L’acquisto dell’ereditá e del legato
L’eredità si acquista con un atto volontario di accettazione ex art. 459; il diritto alla cosa legata si ottiene invece senza bisogno di accettazione, fatta salva la facoltà di rinunzia. Circa il passaggio del possesso all’erede, le opinioni giurisprudenziali sono divise: si ritiene di solito che il possesso dell’eredità venga trasmesso ipso iure all’apertura della successione; il legatario invece deve sempre chiedere il possesso della cosa all’onerato. È poi noto che il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie anche prima dell’accettazione e compiere atti conservativi oppure farsi autorizzare a vendere beni che non si conservano.
Diritto di rappresentazione: il diritto di rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente quando sussistano due presupposti: 1) che il diretto chiamato sia figlio o fratello del de cuius 2) che il chiamato non possa o non voglia accettare, cioè sia premorto, indegno, assente o rinunzi. I principi della rappresentazione valgono pure nella successione dei legittimari, per cui il nipote ex filio subentra nella legittima del padre che non vuole o non può accettare l’eredità.
Sostituzioni e fidecommesso assistenziale
Il testatore che istituisce un erede o nomina un legatario talora fa anche delle sostituzioni, cioè delle chiamate di secondo grado. Se ne distinguono due tipi:
- sostituzione ordinaria: si provvede a sostituire il chiamato nell’ipotesi che non voglia o non possa venire alla successione
- sostituzione fidecommissoria: oggi è proibita, fatto salvo un caso particolare che chiamiamo fidecommesso assistenziale. La sostituzione fidecommissoria implica una doppia vocazione con l’obbligo per il primo chiamato di conservare per restituire. Vedi comunque artt. 692 e ss.
Diritto di accrescimento
Nell’ipotesi che vengano a diminuire le persone che concorrono, le proporzioni aumentano come conseguenza della espansione del diritto dei chiamati, il che determina il c.d. diritto di accrescimento in capo agli altri eredi e legatari. Perché l’accrescimento sia disponibile tuttavia bisogna avere prima riguardo alla sostituzione e alla rappresentazione.
Accettazione dell’ereditá
L’accettazione è il negozio unilaterale per mezzo del quale l’erede acquista il diritto all’eredità con effetto dal giorno dell’apertura. Tutte le persone in quanto tali hanno capacità di ricevere, ma non tutte hanno la capacità di accettare, perché per essa occorre la capacità di agire. L’accettazione è negozio puro (non sottoposto a condizione o termine) e irrevocabile.
Prescrizione: 10 anni, anche se ogni interessato può esperire l’actio interrogatoria, per far fissare dal giudice un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia. Il silenzio equivale a rinuncia. L’accettazione può essere espressa o tacita ed è impugnabile solo per dolo o per violenza. Per il legato non è richiesta accettazione ma c’è la facoltà di rinuncia.
Beneficio di inventario
Per evitare le conseguenze della confusione ereditaria e principalmente per evitare una damnosa hereditas, il chiamato all’eredità può accettare con beneficio di inventario. Essa può essere fatta anche se c’è divieto del testatore e deve essere fatta con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale.
Sono obbligate al beneficio: le persone giuridiche, le fondazioni e le associazioni, e gli incapaci. L’accettazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario. Nel caso di concorso di più eredi, tutti fruiscono dell’accettazione con beneficio fatta anche da uno solo. L’erede che dichiara di accettare con beneficio assume la veste insieme di amministratore e di debitore con responsabilità limitata.
Rinunzia all’eredità o al legato
La rinunzia è negozio solenne che si fa con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere e
può essere fatta fino a che il diritto di accettare non sia prescritto. La rinunzia è un negozio puro, ha efficacia retroattiva ed è revocabile. È oltretutto impugnabile per violenza o dolo.
Ereditá giacente:si dice che l’eredità è giacente per quelle situazioni temporanee, di incertezza, quando non si sa chi è il chiamato o quando non si sa se questi accetterà. La giacenza dell’eredità ha inizio con la nomina di un curatore ex art. 528 il quale non è rappresentante dell’erede, ma amministra e cura le ragioni dell’eredità. Il curatore cessa la sua funzione quando l’erede accetta.
Azioni a tutela dell’erede e del legatario
Si possono esperire azioni possessorie e conservative a prescindere dall’avvenuta accettazione. Si può oltretutto richiedere al giudice l’apposizione dei sigilli come rimedio preventivo contro il pericolo di sottrazione dei beni, alterazione dei documenti o modifiche agli stati di fatto. All’erede è poi riconosciuta la
Petizione dell’eredità: è azione riconosciuta all’erede, corrispondente al diritto di chiedere il riconoscimento della sua qualità di erede contro chiunque possieda tutti o parte dei suoi beni ereditari.
Rivendica del legatario: il legatario di un legato di specie può agire in rivendica contro chiunque possieda il bene.
I rapporti tra coeredi. La divisione
Nell’ipotesi che si avvera di frequente, in cui più persone siano chiamate pro quota alla stessa eredità, abbiamo il caso tipico di comunione incidentale. A favore di ciascun coerede esiste un diritto di prelazione nell’acquisto della quota o di parte della quota ereditaria che uno di loro voglia alienare a degli estranei.
I coeredi debbono contribuire al pagamento dei debiti ereditari senza vincolo di solidarietà,ciascuno in proporzione della sua quota (752). Tuttavia si riconosce al testatore il potere di disporre una diversa ripartizione dei debiti tra gli eredi.
Collazione: è istituto che prevede, da parte di figli legittimi, naturali o coniugi, l’attribuzione alla massa del patrimonio del de cuius le donazioni a titolo di liberalità ricevute mentre costui era in vita. Presupposto affinché possa avvenire la collazione è che tali persone donatarie accettino l’eredità. Si tratta di un conferimento reale, che prevede quindi l’effettiva consegna delle donazioni.
I conferimenti dovuti a collazione devono essere ridivisi soltanto tra i legittimari e tra nessun altro. Il testatore può non permettere alle parti di operare la collazione.
Da distinguere dalla collazione è la riunione fittizia(relictum + donatum – debiti) fatta soltanto per vedere quanto il testatore possedeva in vita.
La legge riconosce a ogni coerede la facoltà di chiedere lo scioglimentodella comunione. Essa può avvenire o tramite divisione amichevole che si attua mediante accordo tra i chiamati, oppure giudiziale.
dell’eredità (una volta che sei divenuto erede lo sei per sempre).
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