Criteri tradizionali di classificazione
La tradizione distingueva tra:
- situazioni reali…assolute (il titolare le può fare valere nei confronti della generalità dei consociati)…immediate (il titolare non ha bisogno di nessuno per godere del proprio bene)…inerenti (stretto legame tra situazione soggettiva e bene oggetto)…godono del diritto di seguito…e dell’opponibilità ai terzi
- situazioni di credito…relative (esercitabili solo nei confronti di una persona determinata)…mediate
La distinzione fra situazioni reali e di credito non pare in tutto rispondente all’attuale assetto normativo. La rapidissima evoluzione economica ha progressivamente ridotto l’importanza della proprietà immobiliare e degli altri diritti reali, assegnando un ruolo sempre più significativo ai diritti di credito, e più in generale alla ricchezza mobiliare. Perciò i tradizionali criteri di distinzione fra diritti reali e di credito non sono più idonei: l’assolutezza, l’immediatezza e l’inerenza caratterizzano non sempre le situazioni reali, ma talora anche quelle di credito.
Possiamo dunque arrivare ad affermare che le situazioni patrimoniali possono essere suscettibili di una normativa comune, sintesi della disciplina di tutti i rapporti patrimoniali.
Precisazioni
Il rapporto obbligatorio è un fenomeno disciplinato nel libro IV del Codice Civile, intitolato “delle Obbligazioni” (1173-2059). Esso viene altresì chiamato diritto di credito, obbligazione o debito, a seconda che si prenda la prospettiva del creditore o del debitore; tuttavia queste ultime definizioni non possono che essere incomplete in quanto unilaterali. Entrambe le parti sono attivamente coinvolte nella vicenda attuativa dell’obbligazione e, seppur in maniera diversa, sono chiamate a cooperare per la realizzazione degli interessi sottesi al rapporto (princ di solidarietà 2 cost.).
Secondo la visione tradizionale le situazioni soggettive inserite nel rapporto obbligatorio si pongono fra loro in netta contrapposizione:
- situazione creditoria… attiva, costituita solo da poteri, pretese e aspettative
- situazione debitoria… passiva, caratterizzata da doveri, obblighi, oneri
Questa visione è eccessivamente semplificatrice: non tiene conto delle evoluzioni sociali e normative determinate dal passaggio da uno Stato liberale di diritto ad uno Stato sociale di diritto (si passa dalla sola libertà dallo Stato alla libertà mediante lo Stato).
In questo mutato contesto, le clausole generali di correttezza e di buona fede diventano così espressione del principio solidaristico, e si identificano con lealtà, schiettezza e solidarietà sociale.
- obblighi di avviso: dovere reciproco di informazione tempestiva circa l’esistenza di vicende e circostanze la cui ignoranza possa pregiudicare il buon esito del rapporto, o rendere più onerosa la posizione di una di esse
- doveri di protezione: tendono a preservare la sfera giuridica delle parti da fatti lesivi potenzialmente connessi all’esecuzione della prestazione
Oggetto del rapporto obbligatorio
Nonostante la lettera dell’art. 1174 appaia chiara e univoca nello stabilire che la prestazione è l’oggetto dell’obbligazione, due contrapposti orientamenti dividono la dottrina:
- teorie c.d. patrimoniali: privilegiano la considerazione della posizione creditoria e attribuiscono al comportamento del debitore (prestazione) un ruolo marginale ed eventuale. Si ritiene che non si possa fare alcun affidamento sulla “spontanea” esecuzione della prestazione, data l’incoercibilità del comportamento del debitore. L’attenzione finisce cosi inevitabilmente spostata sul patrimonio del debitore: l’unico risultato utile assicurato al creditore sarebbe quello di ottenere, mediante il processo esecutivo, un bene specifico presente nel patrimonio dell’obbligato corrispondente al bene dovuto. Non la prestazione dunque costituirebbe il referente oggettivo del diritto del creditore, bensì il bene dovuto. Critica: il comportamento del debitore (prestazione) costituirebbe non l’antecedente logico necessario per l’attuazione dell’interesse del creditore, bensì uno tra i possibili strumenti mediante i quali, indifferentemente, il creditore potrebbe conseguire il medesimo risultato
- teoria c.d. personalistica: rivaluta il ruolo della prestazione, sottolineando che il creditore può pretenderne l’esecuzione soltanto dal soggetto obbligato. Secondo questa impostazione è la stessa prestazione a costituire il “bene”che attua l’interesse del creditore. Critica: a volte la prestazione è secondaria e quasi del tutto marginale ai fini dell’interesse del creditore: si pensi ad esempio ad una obbligazione pecuniaria, nella quale è importante la somma di denaro, e non tanto il comportamento di consegna.
Pertanto una cosa è l’identificazione dl bene che attua l’interesse creditorio, una cosa è l’identificazione dello strumento messo a disposizione del creditore per conseguirlo. La soddisfazione del creditore è dunque determinata ora dall’oggetto della prestazione, ora dalla stessa prestazione
Caratteri fisionomici del rapporto obbligatorio
Dagli artt. 1174 1175 si arriva alla definizione del rapporto obbligatorio come un “vincolo giuridico in virtù del quale il titolare della situazione debitoria è tenuto ad eseguire una prestazione, patrimonialmente valutabile, per soddisfare l’interesse, anche non patrimoniale, del titolare della situazione creditoria, il quale ha il potere di pretendere l’esecuzione di tale prestazione e può essere chiamato a cooperare con il debitore per consentirgli di adempiere esattamente”:
- dualità delle situazioni soggettive: il rapporto obbligatorio è relazione fra situazioni soggettive complesse che esistono anche senza l’attuale presenza o individuazione del soggetto titolare
- interesse del creditore (1174): indispensabile per la nascita del rapporto, in quanto giustificatore dell’imposizione al debitore di un vincolo. Deve rimanere per tutta la durata del rapporto, fino all’estinzione. Tant’è che se l’interesse stesso viene meno prima dell’adempimento, si determina la liberazione del debitore. L’art. 1174 chiarisce che l’interesse del creditore può non essere patrimoniale (ascolto di un concerto). Nel caso in cui il creditore tenga particolarmente in considerazione le qualità personali del debitore (rapporti fondati sull’intuitus personae o caratterizzati dall’infungibilità del comportamento del debitore), è proprio quel debitore che deve adempire
- interesse del debitore: può essere interesse alla liberazione dal vincolo
- patrimonialità della prestazione: secondo la concezione tradizionale il requisito della patrimonialità avrebbe la sua ragione nell’esigenza di determinare l’entità pecuniaria del danno da risarcire al creditore a seguito dell’inadempimento del debitore (1218). Tuttavia altro è la natura (patrimoniale) della prestazione, altro è la natura (patrimoniale o no) del danno conseguente alla sua mancata o inesatta esecuzione. Vi sono ipotesi nelle quali, all’inadempimento di prestazioni sicuramente patrimoniali, non seguono danni pecuniariamente valutabili. Il valore normativo dell’art. 1174 dunque si deduce soltanto se si instaura un collegamento con le disposizioni degli artt. 1321, 1322 e 814. In questo contesto la previsione della patrimonialità risponde alla necessità di precisare che l’autonomia contrattuale è circoscritta alle vicende relative ai “beni” ed ai valori oggettivamente suscettibili di valutazione economica. Sì che la libertà di determinare il contenuto del contratto (1322) o di concludere contratti atipici (1322) o quella di appropriarsi, godere e disporre delle energie naturali (814), sono liberamente e lecitamente esercitabili solo se si riferiscono a beni aventi valore economico (1321 e 814). Problematica è la qualificazione della patrimonialità nel caso si tratti di prestazioni che non incidano su o non richiedano l’uso di beni economicamente valutabili, né siano idonee di per sé a produrre nuovi beni (puro fare o astensione dal fare). Il concetto di patrimonialità ha dunque natura oggettiva (non soggettiva) e va determinato nell’ambito di un contesto giuridico-sociale: valore decisivo ha non la disponibilità soggettiva a sopportare un sacrificio economico, manifestata dalle parti nel concreto rapporto, bensì il diffuso apprezzamento in termini economici della prestazione, riscontrabile nella realtà sociale.
Classificazioni e statuti
I rapporti obbligatori sono tradizionalmente classificati in base alla tipologia delle prestazioni che ne costituiscono l’oggetto. Si individuano cosi:
- prestazioni di dare: in queste si deve consegnare una cosa certa e determinata (1476) o generica (1178), oppure si deve fare acquistare ad altri il diritto di proprietà
- prestazioni di fare: nelle obbligazioni di fare sono solitamente comprese le prestazioni per la cui esecuzione sono richiesti comportamenti attivi del debitore diversi dal dare e dal consegnare
- prestazioni di non fare (o negative): sono quelle che hanno ad oggetto prestazioni che si attuano mediante un’astensione.
Talora in alcune prestazioni possono coesistere più tipi di prestazioni stesse. Se esaminiamo talune obbligazioni pecuniarie si costata che all’identità della struttura non corrisponde affatto un’identica disciplina. Pertanto, similarmente a quanto già affermato per le “proprietà”, esiste non uno statuto dell’obbligazione, ma una pluralità di statuti obbligatori, giustificati, volta a volta, dalle peculiarità delle funzioni in concreto perseguite.
I vincoli “non giuridici”
Per stabilire se sia applicabile la sanzione per l’inosservanza di un dovere di comportamento, è necessario verificare se questo abbia natura di dovere giuridico o di mero dovere morale o sociale. Le difficoltà che tale qualificazione presenta sono in parte attenuate dal ricorso ad alcuni criteri.
1) si deve verificare se le parti abbiano inteso assoggettare il rapporto alle regole del diritto o se, al contrario, abbiano voluto mantenerlo sul piano del mero rilievo sociale (un indice di giuridicità è offerto dalla previsione di una clausola penale o di un corrispettivo)
2) se il sistema attribuisce importanza alle finalità ed agli interessi che alcune prestazioni sono in grado di realizzare, la valutazione soggettiva delle parti diviene irrilevante ai fini della qualificazione
I rapporti dei quali si sia esclusa la coercibilità, in quanto fondati esclusivamente su doveri morali o sociali, sono solitamente definiti come obbligazioni naturali, in contrapposizione ai rapporti obbligatori civili
a) l’adempimento sia avvenuto spontaneamente
b) la prestazione sia stata eseguita da persona capace
c) la prestazione non sia stata eseguita da persona incapace di intendere e di volere
(il titolare del diritto non potrebbe realizzare il suo interesse se non attraverso l’intermediazione dell’altrui prestazione) (2034). Il titolare della situazione naturale creditoria non può esigere l’esecuzione della prestazione dal titolare della situazione naturale debitoria; inoltre, una volta eseguita la prestazione dal debitore, essa diventa irripetibile (il creditore può non rendere ciò che il debitore ha dato), a patto che:
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