Obbligazioni pecuniarie
Costituiscono la più diffusa specie di obbligazioni, irriducibile ad uno statuto unitario, bensì a molteplici statuti che variano al variare del titolo. Il pagamento in contanti superiore a 12500 euro può essere effettuato soltanto mediante intermediari abilitati che si pongono tra il creditore e il debitore accettando l’incarico. La centralità delle prestazioni pecuniarie discende dalla normalità del loro oggetto, il denaro (moneta).
Si distingue tra:
- moneta contante (banconote)
- moneta scritturale (o contabile, bancaria, elettronica): indica una disponibilità monetaria presso un ente creditizio
Il debito si estingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale (1277), secondo il c.d. principio nominalistico.
Si parla di:
- debiti di valuta: hanno ad oggetto al momento del loro sorgere una somma di denaro predeterminata e senza nessun altro parametro all’infuori dell’indicazione numerica
- debiti di valore: hanno come oggetto una prestazione considerata nel suo valore economico che, in un momento successivo, si traduce in una somma di denaro (risarcimento danni)
Il principio nominalistico tende ad assicurare la certezza delle situazioni giuridiche, giacché il debitore non sarebbe mai in grado di conoscere con esattezza l’ammontare della prestazione dovuta, se questa fosse soggetta a costante rivalutazione sino all’adempimento. Tuttavia in presenza di una inflazione galoppante l’inderogabilità del principio nominalistico è ridimensionata (obbligazioni indicizzate).
Ad esempio i crediti pecuniari, purché liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto, salvo che diversamente risulti dalla legge o dal titolo (1282). Il tasso degli interessi legali è del 2,5% annuo. Soltanto con patto scritto si può convenire interessi maggiori, ma se essi risultano interessi usurari, il patto è nullo e non sono dovuti interessi (1815). Gli interessi moratori sono quelli dovuti come risarcimento di danno per ritardo e costituzione in mora del debitore.
Obbligazioni cumulative: si hanno quando un unico rapporto obbligatorio ha ad oggetto più prestazioni e il debitore si libera eseguendole tutte
Obbligazioni alternative: sono quelle che hanno ad oggetto due o più prestazioni, tra cui il debitore è obbligato ad eseguirne una, di regola a sua scelta; la notificazione attua la c.d. concentrazione dell’obbligazione divenuta così semplice (1286).
L’impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni, dovuta a causa imputabile ad una delle parti, produce effetti differenti a seconda che l’impossibilità sia imputabile:
…al debitore: l’obbligazione si concentra sulle prestazioni che rimangono possibili
…al creditore: il debitore è liberato salvo che non preferisca adempiere l’altra obbligazione e chiedere il risarcimento del danno (1289).
L’impossibilità sopravvenuta di tutte le prestazioni
…se per causa del debitore: egli deve pagare l’equivalente della prestazione divenuta impossibile
per ultima
Obbligazioni facoltative: hanno ad oggetto una sola prestazione, ma al debitore – per legge o convenzione – è riconosciuta, nel suo esclusivo interesse, la “facoltà” di liberarsi eseguendo una diversa prestazione. Se la prestazione principale diviene impossibile, l’obbligazione si estingue.
Obbligazioni solidali
La solidarietà è un vincolo che lega più debitori all’esecuzione di una medesima prestazione: ciascuno può essere “costretto” all’adempimento dell’intera prestazione, ma l’adempimento di uno libera gli altri (1292).
Solidarietà passiva: essenziale alla solidarietà passiva è la facoltà di pretendere l’intera prestazione da parte del creditore. La regola della solidarietà trova il suo presupposto nell’unicità della fonte e del titolo, nonché l’unicità e l’identità della prestazione. Nei rapporti esterni (tra il creditore e la totalità dei debitori) di regola si estendono agli altri debitori gli effetti favorevoli di cui godrebbe uno di loro se l’obbligazione non fosse solidale, mentre quelli sfavorevoli hanno un ambito limitato al rapporto tra il creditore e il singolo debitore.
Nei rapporti interni l’obbligazione si divide tra i diversi debitori (di regola in parti uguali), salvo che sia stata assunta nell’interesse esclusivo di uno di essi. Il debitore che ha eseguito l’intera prestazione ha azione di regresso verso gli altri: può cioè ripetere da ciascun coobbligato la quota parte di sua spettanza (1299). La solidarietà passiva è strumento tecnico di rafforzamento dell’interesse creditorio; essa non comporta però negazione dell’unicità del vincolo obbligatorio.
Solidarietà attiva: si ha solidarietà nel credito quando ciascuno dei creditori può pretendere l’esecuzione dell’intera prestazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso gli altri creditori (1292). Per il resto vigono regole analoghe a quelle enunciate per la solidarietà passiva, ma a ruoli invertiti.
Obbligazione parziaria (1314): la prestazione si fraziona fra i diversi debitori, i quali sono obbligati soltanto pro quota. Sta all’opposto delle obbligazioni solidali.
Obbligazioni divisibili e indivisibili
Obbligazione indivisibile: lo è quando la cosa o il fatto, oggetto della prestazione, in sé o nella considerazione delle parti (debitore e creditore), è insuscettibile di divisione (1316) (definizione teleologica)
Obbligazione divisibile: si ha quando l’adempimento pro quota è idoneo a soddisfare proporzionalmente l’interesse del creditore. La divisibilità dell’obbligazione presuppone una pluralità di creditori e di debitori (1314). Alle obbligazioni divisibili si applicano le disposizioni sulle obbligazioni solidali, in quanto compatibili. L’indivisibilità – come la solidarietà – non impedisce la produzione di vicende parzialmente liberatorie. Remissione, datio in solutum, compensazione e confusione, verificatesi tra un concreditore e un debitore, liberano quest’ultimo soltanto per la quota del primo ad esempio.
Obbligazioni fungibili e infungibili
Obbligazione fungibile: si definisce fungibile quando l’oggetto della prestazione, in relazione all’interesse del creditore, può essere sostituito con altro identico o di equivalente valore. dell’obbligazione, che comporta l’irrevocabilità
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