La dottrina distingue tra:
- diritti patrimoniali: valutabili secondo una stima economica sono disponibili (cioè alienabili, trasmissibili, rinunziabili) e prescrittibili (la prescrizione determina l’impossibilità di fare valere un diritto a causa del suo mancato esercizio per un determinato periodo)
- diritti non patrimoniali: sono situazioni soggettive di ogni uomo in quanto tale. In questo caso il bene non si situa all’esterno rispetto al soggetto titolare, ma è tutt’uno con esso. Non è dato in questo caso scindere la titolarità di queste situazioni dal loro esercizio. Per la loro assoluta preminenza essi sono definiti diritti inviolabili (2 cost).
L’intensità della tutela della persona umana segna il grado di civiltà di un ordinamento.
Secondo le previsioni costituzionali la persona ha valore prioritario. E’ superata la concezione secondo la quale la libertà dell’individuo è libertà “dallo Stato” o “nello Stato”; nel nuovo ordinamento infatti si parla ora di libertà “per mezzo dello Stato”(3 cost.)
- Diritto alla vita e all’integrità psicofisica: il diritto alla vita non è espressamente contemplato dalla Costituzione, ma non si dubita del suo valore assoluto. Il bene “vita” è inteso non in senso biologico ma in senso normativo, come pretesa a una vita libera e dignitosa (36 cost.). La sua tutela è attuata non soltanto vietando di attentare alla vita (in senso quindi negativo), ma anche imponendo un dovere di soccorso, penale e civile (in senso quindi anche positivo).
Aborto: da una parte l’art. 1 tutela la vita umana dal suo inizio; dall’altra, le successive disposizioni tendono a favorire l’interesse della salute della mamma rispetto a un possibile interesse della vita del nascituro. L’aborto è così ammesso non soltanto nei primi 90 giorni, ma anche dopo tale termine quando sussista un “grave” pericolo per la vita o per la salute della donna.
- Diritto di morire: è dubbio se la vita e la salute vadano tutelate in ogni circostanza. Va comunque contestata l’opinione di una generale disponibilità del proprio corpo (vd 5 c.c.), la cui lesione permanente è libera solo nel caso in cui abbia fini terapeutici o altruisti (trapianto, che trova fondamento nel principio di solidarietà costituzionale)
- Diritto alla salute: non si esaurisce nel diritto all’integrità fisica. La salute va intesa nella sua relazione al sano e libero sviluppo della persona e costituisce con quest’ultima una inscindibile unità psicofisica. L’evoluzione normativa ha indotto a individuare una nozione positiva della salute, non più intesa come assenza di stati morbosi, ma come condizione di equilibrio psichico oltre che fisico, esprimibile in termini sanitari, sociali e ambientali (vd. 32 cost.).
- Principio di eguaglianza e dignità dell’uomo: la pari dignità sociale discende dall’essere ogni uomo “persona”. Questo è ciò che viene fuori dal divieto (3 cost.) di diseguaglianze per ragione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali o sociali. Della dignità dell’uomo la costituzione fa espressa menzione (41-3-36 cost.). La dignità umana costituisce una qualità/condizione che spetta all’uomo in quanto tale.
Indegnità morale: può essere causa di limitazione del diritto di voto (48 cost.) o della capacità giuridica speciale, ma non della privazione del nome (proprio per la tutela della dignità)
- Diritto all’onore: onore e reputazione sono da considerare come aspetti particolari e non esaustivi del concetto di dignità. La tutela civilistica dell’onore e della reputazione, direttamente fondata dagli art. 2 e 3 cost., si esprime accordando il risarcimento del danno, in un’azione inibitoria e nel risarcimento in forma specifica mediante, ad es., il diritto alla rettifica per mezzo stampa.
- Diritto all’immagine: Codice Civile (10) e legislazione speciale consentono l’utilizzazione dell’immagine altrui se vi è l’assenso della persona ritratta e se, nonostante questo, la divulgazione e la messa in commercio dell’immagine non rechino pregiudizio alla reputazione o al decoro della stessa, dei suoi genitori, del coniuge o dei suoi figli. La legge esonera dal consenso se la riproduzione è giustificata dalla notorietà della persona ritratta, dalla carica pubblica ricoperta, da finalità di giustizia o di polizia ecc. La cessazione dell’abuso salvo risarcimento dei danno è disposta per richiesta dell’interessato dall’autorità giudiziaria.
- Diritto alla riservatezza: l’esigenza di tutelare la vita privata dall’altrui ingerenza , pur non essendo organicamente disciplinata dalla legge, trova riscontro in numerose fonti. Si discute se riservatezza si identifichi con la mera divulgazione di notizie riservate o se coincida con l’intrusione nella vita privata, se abbia come confine fisico le mura domestiche o ambiti più estesi. Connessa alla tutela della sfera personale è la protezione del soggetto dalla diffusione di informazioni sul proprio conto, potenzialmente dannose nelle sue relazioni economiche
( privacy economica). Tuttavia in materia di notizie economiche, a differenza delle informazioni concernenti la riservatezza, vale un principio di tendenziale libertà, che comunque non esclude l’obbligo di una circolazione “corretta” di notizie “vere”. Si pensi alle delibere delle s.p.a. (2435,2502 bis).
- Banche dati e riservatezza: l’attuazione di recenti direttive “garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato”. Si prevede tra gli obblighi del titolare del trattamento che i dati siano:
. trattati in modo lecito e secondo correttezza
. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi
. esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi
Agli obblighi del titolare del trattamento corrispondono ovviamente diritti dell’interessato.
Quanto al trattamento di “dati sensibili” ( idonei cioè a rivelare origine razziale o etnica,
religione, opinioni politiche ecc.) se il titolare è un soggetto pubblico, è consentito solo in caso di
autorizzazione espressa dalla legge stessa; se il titolare è un privato previa consenso scritto.
Non è ammesso diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
- Diritto all’informazione: la rilevanza giuridica dell’informazione assume una triplice espressione: diritto di informare, di essere informato e di informarsi. Significativa è la posizione della giurisprudenza che ha considerato legittima la c.d. libertà di cronaca a condizione che l’informazione si riveli socialmente utile, che la notizia sia frutto di serio e diligente lavoro di ricerca e che l’esposizione e la valutazione dei fatti sia resa in forma civile, con esclusione di sapienti sottintesi, di accostamenti suggestionanti, di artificiose drammatizzazioni, di insinuazioni prive di indizi. La difesa principale della persona lesa dall’altrui informazione consiste nel diritto di rettifica.
- Diritto all’istruzione e all’educazione: istruzione ed educazione non possono compiutamente realizzarsi se la persona non è posta nella condizione di scegliere liberamente le modalità per conseguirle; sono per questo legate al concetto di diritto all’informazione. Diritto all’istruzione e diritto all’educazione non si esprimono solo come diritti nei confronti dello Stato, ma anche come dovere nei suoi confronti (per il principio di solidarietà)
- Diritto al nome (Identità e identificazione della persona): il nome è composto dal prenomecognome, che viene acquistato ipso iure (normalmente quello del padre). Il diritto al nome è previsto dagli artt. 6 ss. che ne tutelano alcuni aspetti con l’azione di reclamo e di usurpazione (di cui si fa uso quando un terzo usi il suo nome in modo indebito o comunque pregiudizievole c.c. 7).
La giurisprudenza moderna tutela il nome anche da usi indebiti non usurpativi (es. il nome di un noto oncologo per la pubblicità di sigarette), attribuendogli cosi un carattere identificativo non solo fisico. Lo pseudonimo è oggi un segno di identificazione che tende addirittura a prevalere nella riconoscibilità sociale rispetto allo stesso nome. La sua tutela è analoga a quella prevista per il nome nel caso in cui ne abbia assunto la stessa rilevanza. Il rimedio più idoneo alla eventuale lesione è il diritto alla rettifica, ma vengono anche utilizzati il provvedimento di urgenza e il risarcimento del danno. Si discorre oggi anche di diritto all’identità sessuale.
- Diritti di libertà: la definizione delle libertà dipende in modo diretto dal contesto culturale, antropologico e ideologico; per questo non può essere definita come originaria dell’individuo. Si parla così di convivenza tra “libertà da” (libertà negative) e “libertà di” (libertà positive). Le libertà cosiddette economiche non sono assenti, tuttavia non svolgono più il ruolo preminente, ma sottostanno al più importante principio della tutela della persona umana e dello Stato (l’attività economica privata non può svolgersi in modo da ledere sicurezza, libertà e dignità umana; i lavoratori non sono più una voce del bilancio, soggetti che danno in locazione se stessi, ma parte attiva del processo di produzione (46 cost.). Il lavoro non è soltanto un diritto ma anche un dovere)
- Individuo e formazioni sociali: l’art. 2 cost. indica nelle formazioni sociali il luogo privilegiato nel quale la persona esprime sé stessa. Con il concepire la comunità in funzione dell’uomo e non il contrario si delinea per le comunità intermedie ( tra Stato e famiglia) una gradazione della loro rilevanza costituzionale. La rilevanza delle formazioni sociali non si estende a tal punto da attribuire ad esse diritti della personalità.
Lesioni alla personalità e strumenti di tutela: la riparazione dei danni in materia di diritti di personalità si pone in termini molto diversi rispetto ad altre situazioni soggettive, giacché la lesione subita non è suscettibile di essere reintegrata in forma specifica. È chiaro che qualsiasi risarcimento del danno si rivelerà insufficiente a riportare la situazione come precedentemente alla lesione. Si ricercano cosi rimedi nella prevenzione del danno.
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