Situazioni di garanzia patrimoniale
Caratteri e funzioni della responsabilità patrimoniale
L’art. 2740, disponendo che il debitore risponde dell’ “adempimento” delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, delinea l’istituto della responsabilità patrimoniale, mediante il quale il creditore insoddisfatto (a seguito dell’inadempimento) può realizzare il suo interesse aggredendo, in via esecutiva, i beni del debitore. Dal momento che la responsabilità patrimoniale attiene al momento patologico del rapporto, ovvero alla sua conclusione (in/adempimento), essa non costituisce aspetto essenziale della sua struttura; essa non è strumento alternativo all’adempimento, né può essere considerata sempre satisfattoria dell’interesse del creditore.
Responsabilità patrimoniale, responsabilità personale ed esecuzione forzata
Operano entrambe a seguito dell’inadempimento
Responsabilità personale: ex art 1218; determina l’obbligo di risarcire il danno
Responsabilità patrimoniale: “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge” (2740). È dunque causata dall’inadempimento prima della originaria obbligazione (fonte di responsabilità personale), e dopo anche dall’inadempimento dell’obbligazione risarcitoria.
Esecuzione forzata: non si identifica con la responsabilità patrimoniale in quanto quest’ultima ha ambiti più limitati. Essa si distingue tra esecuzione in forma generica (invocabile quando l’obbligazione inadempiuta abbia ad oggetto una somma di denaro) o in forma specifica (invocabile quando l’obbligazione inadempiuta sia fungibile)
Par condicio creditorum e divieto del patto commissorio
Par condicio creditorum: comporta che se una persona ha più creditori, questi hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. Questo significa che qualora più creditori abbiano promosso l’espropriazione forzata ed il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare integralmente le loro pretese, vi sarà una ripartizione del ricavato proporzionale all’ammontare dei corrispettivi crediti.
Divieto di patto commissorio (2744): il patto commissorio conviene che, in caso di inadempimento, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Tale patto è nullo pur se contestuale alla nascita del credito. Il divieto si propone non soltanto di tutelare il debitore, ma anche di evitare che altri creditori possano subire il pregiudizio connesso alla sottrazione di un bene del comune debitore sul quale essi avrebbero potuto soddisfarsi (diversamente dal pegno e simili, in cui non diventi proprietario del bene, ma puoi solamente rivenderlo..)
Cause di prelazione: ..i privilegi
Le cause di prelazione [i privilegi, il pegno e le ipoteche (2741)] sono una sorta di eccezione alla regola della par condicio creditorum. Oltre alle tre elencate è possibile rinvenire una prelazione anche in altre norme che, disciplinando ipotesi particolari, rafforzano la tutela di un creditore rispetto agli altri (diritto diritenzione: consente ad un determinato creditore, tenuto a riconsegnare una cosa a chi ne è proprietario, di trattenere la stessa fino a che quest’ultimo non abbia estinto il proprio debito)
Privilegi: pur rappresentando una categoria eterogenea, hanno caratteristiche comuni: la fonte è rappresentata da una previsione legale, l’elemento giustificativo è nella causa del credito, la funzione socio-giuridica dell’attribuzione del diritto di prelazione è in favore di un determinato creditore. Possono essere privilegi generali (aventi per oggetto tutti i beni mobili del debitore, sono caratterizzati dalla peculiarità della causa giustificativa, il più delle volte espressione di esigenze primarie delle persone) o specifici (pur potendo gravare su determinati beni, mobili ed immobili, si riferiscono a quelli che sono in una particolare relazione con il credito del quale s’intende rafforzare la tutela; pone un rapporto diretto tra creditore e cosa destinata per legge a rafforzare il credito).
I privilegi ineriscono al rapporto di credito e risentono delle vicende che questo subisce; seguono poi il credito nei suoi trasferimenti sia a titolo particolare sia a titolo universale (inerenza al credito).
I privilegi speciali risentono anche degli eventi che interessano la cosa sulla quale gravano (inerenza alla res)
Mezzi di conservazione delle garanzie patrimoniali: generalità
Strumenti conservativi delle garanzie patrimoniali: se il debitore aliena qualche suo bene a terzi, il creditore, ricorrendone i requisiti ed i presupposti, può esperire l’azione revocatoria (2901); se il debitore, omettendo l’esercizio di diritti di credito dei quali sia titolare nei confronti di terzi, impedisce l’incremento del suo patrimonio, il creditore può agire con l’azione surrogatoria (2900); se il debitore si comporta in modo tale da suscitare nel creditore il fondato timore che i beni oggetto della sua garanzia patrimoniale possano essere dissipati, nelle more del giudizio che deve accertare l’esistenza del suo diritto, il creditore può chiedere, sussistendone i presupposti, il sequestro conservativo di alcuni o di tutti quei beni (2905).
Azione revocatoria
Ha la funzione di “neutralizzare” gli atti di disposizione compiuti dal debitore i quali, diminuendo la garanzia patrimoniale, sono potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni del creditore. Il creditore può chiedere cioè che gli atti di disposizione del debitore “siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti”: nei confronti delle parti (debitore e terzo; debitore e altri creditori) infatti gli atti risultano pienamente efficaci.
Effetti: l’azione revocatoria determina l’inopponibilità dell’atto di disposizione nei confronti del creditore, il quale, a seguito dell’inadempimento, potrà aggredire il bene in via esecutiva anche presso il terzo acquirente.
Gli “atti di disposizione” ai fini dell’azione revocatoria devono essere assunti in una accezione ampia. Soggetti a revocatoria sono non soltanto le alienazioni di beni o la costituzione su di essi di diritti reali (di godimento o di garanzia), ma anche atti che determinano la nascita di obbligazioni eccedenti l’ordinaria amministrazione (contratto di locazione o affitto ultranovennale; pagamento di debiti non ancora scaduti.
È ipotizzato che il denaro sia facilmente occultabile
Requisiti per la possibilità dell’azione revocatoria:
1) la verifica del pregiudizio va condotta tenendo presente sia l’entità del debito sia la consistenza patrimoniale del debitore
2) è richiesta la consapevolezza del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del creditore (scientia fraudis), il che, essendo difficile a dimostrarsi, equivale a richiedere l’oggettiva riscontrabilità del periculum damni
3) il creditore può aggredire il bene oggetto dell’atto di disposizione anche presso il terzo che pur ne è a tutti gli effetti divenuto proprietario a titolo oneroso, solo nel caso in cui sia dimostrata la participatio fraudis del terzo; se a titolo gratuito non è necessario.
L’azione revocatoria si prescrive in 5 anni dalla data dell’atto
Azione surrogatoria
Con l’azione surrogatoria (2900) il creditore evita il pregiudizio conseguente all’inerzia del debitore
che, trascurando l’esercizio di diritti ed azioni dei quali sia titolare, impedisca l’incremento della garanzia patrimoniale. Il creditore viene dal C.C legittimato a sostituirsi al debitore e ad esercitare i diritti dei quali questi è titolare per assicurare che siano soddisfatte e conservate le sue ragioni (rappresentanza legale nell’interesse dello stesso rappresentante).
Effetti: ha effetto positivo sia sul patrimonio del debitore sia sugli interessi di tutti i creditori
Requisiti:
1) presenza della situazione creditoria da tutelare
2) l’inerzia del debitore deve comportare una maggiore difficoltà o l’impossibilità per il creditore di soddisfarsi coattivamente
3) i diritti che i creditori possono surrogare sono quelli che a) spettano verso terzi b) hanno natura patrimoniale c) non devono essere personalmente esercitati dal loro titolare
Sequestro conservativo
Sottrae al debitore, sia materialmente sia giuridicamente, la disponibilità dei beni, realizzando una forma di tutela preventiva della garanzia patrimoniale. Si attua mediante processo cautelare.
Requisiti
1) verosimiglianza o probabilità che il credito vantato, sebbene non ancora compiutamente accertato, esista
2) pericolo di alienazione o di dissipazione dei propri beni da parte del debitore nelle more del giudizio
Al termine del processo cautelare si possono verificare due alternative:
- se il credito è realmente esistente, il sequestro può essere convertito in pignoramento su richiesta del creditore che inizia l’espropriazione forzata
- se invece il credito è inesistente, il debitore, oltre a recuperare la materiale disponibilità dei beni sequestrati, può chiedere il risarcimento dei danni eventuali