Responsabilità per danno cagionato dall’incapace
Quando il danno è arrecato da persona incapace d’intendere o di volere, l’obbligo del risarcimento è posto dalla legge a carico delle persone che sono tenute alla sua sorveglianza, che si presume, fino a prova contraria, non abbiano fatto quanto necessario per impedire il prodursi del fatto dannoso (2047). La prova liberatoria consiste nella dimostrazione che il fatto dannoso si è verificato nonostante il normale e diligente esercizio della sorveglianza. Qualora il danneggiato non consegua il risarcimento dal sorvegliante, può comunque ottenere un’equa indennità dallo stesso incapace, autore materiale del danno.
Responsabilità dei genitori, tutori, genitori, maestri d’arte
Per il fatto illecito dei minori non emancipati, ma capaci d’intendere e volere, sono responsabili i genitori o il tutore con essi coabitanti, i quali, fino a prova contraria, si presume non abbiano fatto quanto necessario per impedire il fatto (2048)(responsabilità per fatto altrui). Lo stesso vale per gli adottanti, i “precettori” e “coloro che insegnano un mestiere o un’arte”, per i danni cagionati dai loro “allievi” e “apprendisti” durante il tempo nel quale sono sottoposti alla loro sorveglianza (2048).
Prova liberatoria:
- …genitori: si richiede una prova positiva, ovvero che il genitore provi di aver svolto una sorveglianza adeguata all’età e all’indole del figlio, e allo stesso tempo di avergli dato in precedenza una corretta educazione.
- …precettori: secondo alcuni l’illecito dell’allievo deve essere stato “repentino e imprevedibile”; secondo altri si dovrebbe correlare l’illecito all’età e al grado di maturazione degli alunni.
Responsabilità dei padroni e dei committenti
“I padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti” (2049).
Presupposti: a) fatto illecito dei domestici o commessi b) rapporto di preposizione fra questi e i committenti c) nesso di interdipendenza tra danno e incombenze (accertata dal giudice)
Onere della prova: spetta al danneggiante
Prova liberatoria: deve provare non la mancanza di colpa propria per l’illecito del dipendente, ma l’interruzione del nesso tra le mansioni e l’illecito (ovvero la difformità tra comportamento previsto nella mansione affidata al dipendente e comportamento tenuto dal dipendente). Il committente che abbia risarcito il danno cagionato dal commesso, può esperire azione di rivalsa contro il dipendente per l’intera somma pagata al terzo danneggiato, escludendosi la possibilità di attribuire al committente una qualsiasi parte dell’onere risarcitorio.
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa
La sua disciplina è “a struttura aperta”e si riferisce a tutte le attività pericolose, anche quelle svolte occasionalmente, siano o no a carattere imprenditoriale.
Pericolosità: è la rilevante probabilità di danno e la “spiccata potenzialità offensiva”. Il suo accertamento va effettuato in concreto, e la formulazione del giudizio va fatta ex ante, tenendo cioè conto delle situazioni preesistenti al danno.
Tra l’attività pericolosa e il danno deve esistere un nesso di causalità adeguata (cosi il produttore di bombole di gas è responsabile anche dopo la consegna di questa all’utente, ove i danni abbiano la loro diretta derivazione causale in attività in precedenza svolte dallo stesso produttore).
Prova liberatoria: l’esercente l’attività pericolosa ha l’onere di dimostrare l’adozione di “tutte le misure idonee ad evitare il danno”(onere positivo)
Responsabilità per danno cagionato da cose in custodia
Affinché sorga la responsabilità del custode è necessario che il danno sia stato prodotto dalla cosa per un suo “connaturale dinamismo” o per la sua “intrinseca natura”. Quando il danno sia stato prodotto non dalla cosa ma con la cosa è applicabile l’art 2043, regola generale.
È bene precisare che “custode” è non soltanto il proprietario, ma anche l’usufruttuario, l’enfiteuta, il conduttore, il possessore, il detentore e, in genere, colui che esercita un effettivo e non occasionale potere sulla cosa, tale da implicarne l’uso e quindi la vigilanza e il controllo
Onere della prova: l’ha il danneggiato, che deve provare l’esistenza di un potere fisico sulla cosa e che il danno si è verificato nell’ambito del dinamismo connaturato alla cosa stessa, oltre al nesso causale tra danno e cosa in custodia.
Prova liberatoria: il custode deve provare il caso fortuito (forza maggiore, fatto del danneggiato e fatto del terzo).
Responsabilità per danno cagionato da animali
Tipica di una società ad economia agricola, tende oggi a divenire marginale. Del danno risponde il proprietario dell’animale o chi lo ha in uso, salvo la prova del caso fortuito (2052).
Responsabilità per rovina d’edificio
È una particolare ipotesi di danno cagionato da cose in custodia (2053). La responsabilità del proprietario permane se l’immobile è concesso in locazione; per contro, il conduttore deve avvertire il proprietario che la cosa locata necessita di riparazioni, potendo configurarsi altrimenti un concorso di responsabilità.
Prova liberatoria: il proprietario è responsabile dei danni cagionati dalla rovina, “salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”: il caso fortuito, forza maggiore, altri fatti posti da un terzo o dallo stesso danneggiato aventi un’autonoma efficienza causale sono dunque idonei alla liberazione del proprietario.
Responsabilità per danni da circolazione di veicoli
Responsabile è il conducente del veicolo, a carico del quale è disposta anche una presunzione di colpa per il fatto lesivo prodottosi
Onere della prova: lo ha lo stesso conducente, in deroga alla regola generale, il quale deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il fatto(2054)
Prova liberatoria: il conducente deve dimostrare di avere usato la massima diligenza nella guida; tuttavia l’aver tenuto un simile comportamento non sempre libera il conducente dalla responsabilità: incidente per vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo, anche se non a lui imputabili e non da lui conosciuti (2054).
Scontro tra veicoli: in questo caso la presunzione di colpa non vale, in quanto si presume la pari colpevolezza a carico di entrambi i conducenti.
Veicolo: lo è qualsiasi mezzo di trasporto di persone o di cose suscettibile di essere guidato dall’uomo e potenzialmente idoneo a circolare (movimento del veicolo su via aperte al pubblico, insieme alla sua sosta e fermata) liberamente.
Conducente: colui che nel momento nel quale si produce il sinistro sia in grado di azionare i comandi che consentono la manovra del mezzo. Risponde in solido dei danni cagionati, insieme al proprietario stesso o, in sua vece, l’usufruttuario (prova liberatoria: l’aver adottato specifiche misure volte ad impedire la circolazione del veicolo; non basta l’assenza della sua autorizzazione)
Responsabilità per danni da prodotti difettosi
Ne è responsabile il fabbricante del prodotto finito, o di una sua componente o della materia prima, nonché l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore per relativi prodotti (non quelli privi di trasformazione: es carote).
Qualora non sia individuato il produttore (neanche da marchi identificativi del prodotto stesso), a tale responsabilità è sottoposto il fornitore.
Difetti del prodotto: difetti di fabbricazione, difetti di progettazione e di informazione
Onere della prova: il danneggiato deve provare il danno, il difetto e il nesso causale tra l’uno e l’altro: non dunque la colpa del produttore.
Prova liberatoria: il produttore deve dimostrare l’inesistenza del nesso causale (la non difettosità del prodotto) e di circostanze eterogenee previste: una di queste è quella relativa ai c.d. rischi da sviluppo tecnico, in base alla quale la responsabilità è esclusa se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento della messa in circolazione del prodotto, non permetteva di considerare il prodotto come difettoso.
Danno risarcibile: è quello cagionato dalla morte o da lesioni personali, nonché dalla distruzione o dal deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso per la parte eccedente la somma di 387,34 euro.
Responsabilità dei magistrati
La legge 13 aprile 1988 disciplina la materia del risarcimento dei danni cagionati al cittadino dal giudice nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. È applicabile a tutti i tipi di magistrati.
Fonte di responsabilità è qualsiasi comportamento, atto o provvedimento posto in essere dal giudice con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni.
Limiti dell’azione di risarcimento: l’azione di risarcimento va proposta a pena di decadenza entro due anni dal momento nel quale l’azione è esperibile, cioè da quando il provvedimento, fonte di danno, non è più modificabile o revocabile, per avere il danneggiato esperito gli ordinari mezzi d’impugnazione. L’azione può essere esperita nei confronti dello Stato che, in caso di risarcimento, potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti del giudice stesso.
Responsabilità per c.d. danno ambientale
Il danno ambientale concerne la valutazione d’insieme degli effetti lesivi, istantanei e permanenti, immediati e mediati, sul bene “ambiente”.
Misura del risarcimento: il risarcimento, ove non sia possibile una sua quantificazione, è determinato in via equitativa; si tiene cioè conto della gravità della colpa individuale, sul costo necessario al ripristino e sul profitto conseguito dal trasgressore.
Esempi: infiltrazioni inquinanti nelle falde acquifere; smaltimento non autorizzato.
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