Formazione dei contratti
Vi sono diversi procedimenti idonei a produrre regole contrattuali.
Scambio del consenso: due o più persone si accordano sul contenuto del contratto che intendono concludere. Nelle ipotesi in cui le persone stipulanti siano distanti “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dall’altra parte” (1326) e il luogo della conclusione del contratto è quello dove il proponente ha conoscenza dell’accettazione.
Proposta: è l’atto c.d. prenegoziale con il quale una parte prospetta all’altra il contenuto contrattuale, che deve essere completo ed espresso nella forma eventualmente richiesta per la validità del contratto (nel caso sia incompleta può valere come invito a proporre)
Accettazione: deve esprimere la volontà di vincolarsi al medesimo programma contrattuale della proposta; un’accettazione non conforme (in quanto a contenuto e forma richiesta) vale come controproposta, che richiede a sua volta l’accettazione dalla sua controparte.
Termine dell’efficacia della proposta: esprime l’interesse del proponente a concludere il contratto, interesse che può sopravvivere alla scadenza (l’accettazione tardiva può cioè risultare efficace ex art 1326).
Revocabilità: proposta e accettazione sono revocabili fino a quando il contratto non sia concluso (1328). Il proponente in questo modo non rischia di fare inutile affidamento sulla conclusione del contratto, poiché la revoca dell’accettazione deve giungergli prima dell’accettazione stessa. L’accettante (c.d. oblato) invece rischia che una volta mandata l’accettazione si veda rifiutare la conclusione del contratto: l’art. 1328 lo tutela, disponendo che l’oblato che in buona fede ha iniziato l’esecuzione ha diritto all’indennizzo per spese e perdite subite.
Presunzione di conoscenza: si reputa conosciuto l’atto giunto all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di conoscerlo.
Proposta irrevocabile: ha efficacia per un tempo determinato e, a differenza della proposta semplice, vincola immediatamente chi lo compie.
Decadenza: proposta e accettazione decadono per la morte o l’incapacità sopravvenuta del dichiarante prima della conclusione del contratto.
Formazione ed esecuzione c.d. anticipata: l’oblato, se gli sia richiesto dal proponente o dalla natura dell’affare o dagli usi, può iniziare l’esecuzione e concludere quindi il contratto senza dovere prima accettare; egli ha tuttavia l’obbligo di tempestivo avviso, in mancanza del quale egli è tenuto al risarcimento del danno (1327).
Offerta al pubblico: è un diverso processo di formazione del contratto, la cui proposta è senza un destinatario prestabilito ma diretta a chiunque ne abbia conoscenza (il negoziante che espone la merce nei locali con il prezzo di vendita). Per la conclusione del contratto è sufficiente l’accettazione manifestata da un interessato.
Promessa al pubblico: è negozio unilaterale immediatamente vincolante per chi lo compie (a differenza della proposta al pubblico, revocabile e, comunque, priva di effetti negoziali fino ad una accettazione)
Contratti con obbligazioni a carico del solo proponente: sono a titolo gratuito, ma non necessariamente mossi da spirito di liberalità (vd offerta gratuita di merci a scopo pubblicitario)
Autocontratto: è contratto bilaterale perché riferito a due parti, rappresentante e rappresentato, benché esse facciano capo ad un medesimo soggetto.
Contratto informatico: si caratterizzano perché derivano da contratti stabiliti tramite macchine, mentre la persona dello stipulante resta in ombra. Si divide in due sottocategorie di meccanismi di conclusione del contratto informatico:
- conclusione a mezzo tessere magnetiche: in questo l’identificazione dell’utente è presunta in ragione del possesso della tessera e della conoscenza del codice segreto
- conclusione fra terminali: il problema di imputazione riguarda in questo caso entrambe le parti. Esso si risolve ritenendo che ciascun elaboratore è considerato “personale” del soggetto che lo usa; la provenienza della dichiarazione si deduce quindi da quello che si può considerare una sorta di domicilio informatico. Se la proposta può essere revocata, non lo può però essere l’accettazione, in quanto si opera in tempo reale.
Contratti via internet: per tutelare il consumatore il messaggio contenuto nel sito commerciale non può considerarsi proposta se non offre un minimo sufficiente di informazioni, sì che anche a seguito di accettazione da parte di qualcuno il contratto non risulta concluso. Per il resto la disciplina dei contratti via internet è riconducibile a quella dell’offerta al pubblico.
Contratti reali: si hanno quando non è sufficiente ai fini della conclusione del contratto il consenso delle parti, ma è necessaria anche la consegna materiale del bene dedotto in oggetto. In questi la consegna può essere espressione di esigenze diverse.
Contratti standard: in questi il regolamento contrattuale è integralmente predisposto da uno dei contraenti, usualmente imprenditore (1342); questo tipo di contratto non vede cioè uno scambio di dichiarazioni vere e proprie.
Rapporti contrattuali di fatto
Si hanno là dove i comportamenti attuativi nei quali i rapporti si concretano surrogano la mancante fonte contrattuale, tradizionalmente fondata sul consenso delle parti.
Dissociazione fonte-rapporto: il rapporto può essere sottoposto alle regole proprie dell’obbligazione contrattuale nonostante il fatto generatore non sia il contratto.
Per sistemare organicamente i rapporti contrattuali di fatto si divide tra:
- rapporti basati su contatto sociale (es. rapporti di cortesia)
- rapporti inerenti all’inserimento in un contesto “comunitario”
- rapporti che sorgono in virtù di un obbligo sociale di prestazione
Contratto di fatto: è diverso dal rapporto contrattuale di fatto, in quanto è un contratto concluso mediante la semplice esecuzione.
Trattative, buona fede e responsabilità c.d. precontrattuale
Le parti hanno il dovere di comportarsi secondo buona fede nelle trattative e nella conclusione del contratto (1337).
Spetta al contraente tecnicamente consapevole (medico, operatore finanziario ecc.) la selezione dei dati da fornire alla controparte e secondo i suoi (e non propri) interessi e la loro comunicazione in termini comprensibili. Proprio perché il c.d. squilibrio informativo costituisce la più grave disfunzione nei meccanismi di mercato, con riguardo alla concorrenza e alla tutela del consumatore, alcuni doveri di informazione sono sanciti dalla legge (es. scadenza dei generi alimentari).
Il rilievo delle trattative non si esaurisce soltanto nei doveri informativi. La trattativa ad esempio nei contratti con i consumatori, è essenziale per la validità di clausole altrimenti qualificate vessatorie.
Buona fede oggettiva: il generico obbligo di buona fede delle parti e correttezza si configura non soltanto come limite negativo ma anche come fonte di specifici doveri positivi di comportamento (es. doveri di informazione appunto).
Responsabilità precontrattuale: segue dalla violazione degli obblighi di buona fede nelle trattative e nella conclusione del contratto. La sua prevalente applicazione ha luogo nelle ipotesi di recesso ingiustificato dalle trattative. Allo stesso modo responsabilità grava sulla parte che taccia all’altra le cause di sua conoscenza d’invalidità del contratto (1338).
La misura del danno risarcibile e la disciplina di questa forma di responsabilità dipendono dalla sua collocazione in ambito extracontrattuale o contrattuale.
I migliori appunti online: Diritto Privato per Economia, Diritto Privato per Giurisprudenza, Economia e Gestione delle Imprese, Storia economica, Storia del pensiero economico. Trovi riassunti di manuali, appunti presi a lezione e spunti di riflessione su numerosi temi, specialmente di ambito di economia e giurisprudenza. Studia sui nostri appunti e riassunti!
Questo sito può essere utile anche ai tuoi amici..faglielo conoscere su Facebook, MySpace o via e-mail cliccando qua accanto: