Benché il diritto sia frazionato in molti settori esso non perde mai la sua unitarietà. Il diritto non va dunque studiato per settori ma per problemi, sapendo che esistono principi fondamentali del complessivo sistema.
Diritto civile
La rigida distinzione tra diritto privato e diritto pubblico, secondo la quale l’uno disciplinerebbe gli interessi dei singoli individui e l’altro quello della collettività, è oggi insostenibile. Oramai esistono associazioni private che tutelano interessi collettivi (partiti e sindacati) ed esistono casi in cui lo Stato è assoggettato alle medesime norme previste per un privato (vd espropri o società a partecipazione statale). In ogni settore convivono norme di diritto pubblico e privato.
Propriamente sono di diritto privato le regole e i principi relativi alla disciplina del comportamento individuale riconducibili al principio di eguaglianza. Sono di diritto pubblico invece le norme che istituiscono una differenza tra soggetti comuni ed enti investiti di autorità. Più che diritto privato si deve quindi parlare di diritto civile, inteso come diritto dei cives, tutti uguali di fronte alla legge.
Personalismo e solidarismo costituzionali
La persona ha dignità in quanto in relazione diretta con l’assoluto nel quale soltanto ha compimento. La Costituzione “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (2 cost.).
Il principio di tutela della persona è il supremo principio costituzionale, inseparabile da quello di solidarismo: la cura dell’altro fa parte del concetto di persona. Tutto è in posizione servente rispetto alla persona.
Democrazia
Inseparabile dalla eguaglianza e dal valore della persona è la democrazia, procedura di decisione che richiede un libero confronto di opinioni non sopprimibili (eguaglianza), tra le quali prevale la maggioranza sulla minoranza, senza però negare a quest’ultima i suoi diritti insopprimibili (valore della persona).
Principio della divisione dei poteri e principio di legalità
Introdotta da Montesquieu.
Per prevenire abusi di potere si è ricorsi alla tripartizione dei tre principali poteri:
legislativo: Parlamento
esecutivo: Governo
giudiziario: Magistratura e giudici
La Costituzione poi affida funzioni non riconducibili a questa tripartizione ad altri organi quali il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale ecc..
La legalità è fedeltà alla legge e rispetto per le norme.
Principio di eguaglianza
Oltre all’uguaglianza di sesso, razza, lingua, religione ecc..(uguaglianza formale), lo Stato si impegna anche a rimuovere gli “ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”(uguaglianza sostanziale)(3 cost.).
Eguaglianza ≠ Egualitarismo
Non si prevede l’uguaglianza di tutti in tutto, a prescindere dai meriti personali; quel che si richiede è che ogni disparità di trattamento sia giustificata come attuazione dei principi costituzionali.
Funzione legislativa e giustizia costituzionale
Democraticità, separazione dei poteri, eguaglianza, personalismo trovano il momento principale di svolgimento nell’attività legislativa del Parlamento.
Irretroattività: la legge è idonea a regolamentare i rapporti giuridici venuti ad esistenza in un momento successivo a quello nel quale essa è entrata in vigore. Essa è regola di rango costituzionale solo nella materia penale. Negli altri ambiti l’irretroattività è un principio: le leggi retroattive sono legittime purché non contrastino con eguaglianza, ragionevolezza e legalità.
Riserva di legge: è la previsione implicita o esplicita nella Costituzione di materie che devono essere disciplinate soltanto con legge. Il Parlamento non può rimandare la funzione legislativa a fonti secondarie, quali i regolamenti del potere esecutivo.
Si distinguono in:
· riserve di legge assolute: impone al Parlamento di disciplinare la
materia in dettaglio
· riserve di legge relative: il Parlamento deve regolare la disciplina di
principio,lasciando a fonti secondarie
quelle di dettaglio
· riserve di legge rinforzate: nel caso in cui la Costituzione
suggerisca anche quali siano i contenuti
di valore della legge.
La riserva di legge garantisce il diritto fondamentale delle minoranze e il principio di legalità.
La Corte costituzionale, a seguito di domanda di accertamento di costituzionalità di una legge, può emettere sentenze di:
inammissibilità: si dichiara semplicemente l’inammissibilità della questione e non si accerta nemmeno se vi sia costituzionalità o meno
di rigetto: la Corte accerta l’infondatezza della questione di costituzionalità e la disposizione di legge resta in vigore
di accoglimento: con sentenze di accoglimento, totale o parziale, la Corte elimina in tutto o in parte dall’ordinamento giuridico la legge impugnata, la quale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
interpretative di rigetto: si dichiara che la norma, quale risulta dall’interpretazione della Corte del testo x è costituzionalmente legittima
interpretative di accoglimento: si dichiara che la norma, quale risulta dall’interpretazione della Corte, è incostituzionale
additive: la Corte dichiara una legge incostituzionale per ciò che non dice e non per ciò che dice (ad es. quando un diritto deve essere esteso a più categorie)
Funzione legislativa e funzione di mercato
Il potere economico diffuso su un mercato mondiale non è controllabile dal potere politico
nazionale. La funzione legislativa deve perciò fare i conti con la funzione di mercato.
Il mercato non è una realtà distinta dal diritto: esso è categoria di diritto poiché il diritto lo orienta secondo i suoi valori complessivi. Vi è mercato se vi è possibilità giuridica di commerciare un bene, se vi è tutela contro l’inadempimento delle promesse di scambio contenute nei contratti, se vi è protezione dal monopolio.
La tutela del mercato è in primo luogo regolamentazione giuridica della concorrenza (legislazione antitrust). I suoi fondamenti sono nella Costituzione: la libertà di concorrenza è implicita nella libertà di iniziativa economica (41 cost.); non è un fine, ma un mezzo per realizzare l’utilità sociale e la partecipazione di tutti all’organizzazione del Paese. Il maggior sviluppo della tutela del mercato è nelle fonti del diritto della Comunità Europea, che vietano abusi e accordi impropri tra imprese operanti nei paesi membri.
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