Il decorso di un dato periodo di tempo, combinato con altri elementi, può dar luogo all’acquisto (usucapione o prescrizione acquisitiva: libro sulla proprietà 1158 ss) o all’estinzione di una situazione soggettiva(prescrizione estintiva e di decadenza: libro della tutela dei diritti 2934ss…).
Prescrizione (estintiva)
Produce l’estinzione della situazione soggettiva per effetto dell’inerzia del suo titolare, che non la “esercita” o non ne “usa” per il tempo determinato dalla legge.
Trova fondamento in un interesse generale di ordine pubblico, nell’esigenza cioè di certezza dei rapporti giuridici e nella necessità di paralizzare l’esercizio di diritti dopo anni di inerzia.
Per la sua importanza non può che essere disciplina inderogabile (l’autonomia negoziale non può modificare la disciplina della prescrizione).
Una volta decorso il termine di prescrizione il soggetto avvantaggiato può liberamente disporre del vantaggio da essa derivato; egli può rinunciare alla prescrizione già compiuta, oppure può farla valere giudizialmente in via di azione o di eccezione. Infatti la prescrizione non opera automaticamente (non ipso iure), bensì in virtù dell’eccezione sollevata dal soggetto interessato.
L’efficacia della prescrizione non è propriamente estintiva del diritto (in tal caso infatti al debitore spetterebbe l’azione di ripetizione di quanto pagato in precedenza); essa è piuttosto un’efficacia “modificativa”( la prescrizione estingue cioè l’azione, non il diritto stesso)
Oggetto della prescrizione
La prescrizione è istituto di valenza generale: ogni diritto si estingue per prescrizione (2934); tuttavia vi sono alcune eccezioni
Non si prescrivono:
- i diritti indisponibili: se il titolare non può disporne, non può neppure perderli per inerzia
- la qualità di erede
- le facoltà (in facultativis non datur praescriptio)
- gli altri diritti indicati dalla legge (2934)
quanto al diritto di proprietà, la sua imprescrittibilità si desume dall’imprescrittibilità dell’azione di rivendicazione a sua difesa. Tuttavia il diritto di proprietà si estingue se all’inerzia del proprietario corrisponde il prolungato possesso di altri, che acquista la proprietà per usucapione (948).
Fondamento dell’imprescrittibilità della proprietà: fino a che non vi è un controinteressato
Si prescrivono invece:
- i diritti di credito
- i diritti reali su cosa altrui
Decorrenza della prescrizione
Il termine della prescrizione decorre dal giorno nel quale il diritto può essere fatto valere (2935).
La prescrizione inizia a decorrere anche se il titolare della situazione, senza colpa, ignori di essere tale o ignori l’identità del soggetto passivo (se questo ha però commesso dolo occultandosi, il termine di prescrizione inizia invece dal giorno della scoperta del dolo, 2941)
Ipotesi particolari
Alcune norme disciplinano diversamente l’inizio del decorso della prescrizione.
Il termine di prescrizione del diritto di far valere l’annullabilità del contratto decorre dal giorno della sua conclusione (2935)
Se l’annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno nel quale è cessata la violenza, stato scoperto l’errore o il dolo, cessato lo stato di interdizione o inabilitazione, il minore ha raggiunto la maggiore età (1442).
Il termine di prescrizione va effettuato secondo il calendario comune che è quello gregoriano (2963), senza tenere conto del giorno iniziale, tenendo invece conto di quello finale. Se il giorno finale è festivo, il termine è automaticamente prorogato a quello successivo non festivo. Se la prescrizione è a mesi, il termine scade nel giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Il termine ordinario di prescrizione, che vale quando non sia diversamente stabilito, è di dieci anni (2946); di venti anni invece per i diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, servitù, usufrutto) e per l’ipoteca (2880).
Sospensione e interruzione della prescrizione
Sospensione: è dovuta alla condizione del titolare del diritto, il quale, per causa sopraggiunta, vede estremamente difficile se non impossibile l’esercizio del proprio diritto (il che è causa di inerzia forzata: vd militare in servizio in tempo di guerra). La sospensione ha luogo soltanto nelle ipotesi tassative previste dalla legge: l’impedimento di mero fatto (es. calamità naturale) è irrilevante. Il periodo di tempo durante il quale perdura la causa che giustifica l’inerzia non è calcolato al fine del computo del tempo di prescrizione.
Interruzione: si ha quando il titolare esercita il diritto (2943) mediante notifica dell’atto con il quale si inizia il giudizio (di cognizione o conservativo o esecutivo); o mediante atto di costituzione in mora del debitore (per i diritti di credito). L’interruzione si realizza anche quando il soggetto passivo riconosce il diritto (2944), espressamente o tacitamente. Accanto a queste cause civili di interruzione, nelle quali assume rilievo il compimento di atti giuridici, vi sono le cause naturali di interruzione, consistenti in atti materiali di esercizio che, secondo i più, riguardano i soli diritti reali su cosa altrui (passaggio sul fondo altrui gravato da servitù di passaggio).
Dal momento dell’interruzione inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione (2945).
Prescrizioni presuntive
In queste il decorso del termine produce non l’effetto estintivo, ma la presunzione di estinzione per adempimento dell’obbligazione. La prescrizione presuntiva esonera il debitore dal fornire in giudizio la prova dell’estinzione dell’obbligazione, come invece dovrebbe. Il creditore ha invece una possibilità di dimostrare il proprio diritto, ovvero quella di fare giurare il debitore per accertare se si è verificata l’estinzione del debito (e in questo caso il creditore continua ad esserlo) o meno (e in questo caso il creditore soccombe). Questo mezzo di prova è palesemente incerto e pericoloso (può giurare il falso nonostante le sanzioni penali che rischia).
Esempi di diritti soggetti a prescrizione presuntiva: gli albergatori sono soggetti a prescrizione presuntiva di 6 mesi..ovvero..se io vado in un albergo e l’albergo mi richiede un pagamento dopo i 6 mesi, io non devo provare di avere già pagato, ma devo solo giurare in giudizio di averlo fatto o meno.
Decadenza (o prescrizione di decadenza)
Comporta l’estinzione di un diritto che non sia esercitato entro un dato termine (c.d. perentorio,
che non ammette deroga): l’inerzia del titolare e il decorso del tempo fanno sì che il diritto si estingue.
Decadenza-Prescrizione: a base della decadenza vi è un’esigenza obiettiva di certezza assoluta delle situazioni giuridiche, a differenza della certezza combinata con le ragioni dell’inerzia (sospensione) tipica della prescrizione; la decadenza può essere impedita soltanto dal compimento dell’atto previsto, non anche dal compimento degli atti interruttivi o di sospensione.
La decadenza sussiste “quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza”
Il legislatore disciplina differentemente la decadenza, a seconda che si tratti di decadenza c.d. di ordine pubblico o di decadenza c.d. di ordine privato.
Decadenza di ordine privato: in questa ipotesi è consentita la rinunzia alla decadenza; le parti possono modificare la disciplina legale; è nullo il patto con il quale si stabiliscono termini di decadenza che rendano eccessivamente difficile ad una delle parti l’esercizio del diritto.
Decadenza di ordine pubblico: non è consentita la rinunzia alla decadenza (2968); può essere rilevata d’ufficio dal giudice (rappresentando causa di improponibilità dell’azione); le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza, che ha carattere inderogabile
Si distingue tra:
- decadenza legale
- decadenza giudiziale
- decadenza convenzionale
avvantaggiato dalla prescrizione, essa non si attua (nel caso dell’usucapione c’è e si attua). (2964): ovvero non tutti i diritti sono soggetti a decadenza, ma soltanto quelli individuati dal legislatore.
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