Persone fisiche
Persona fisica è l'uomo considerato dal diritto nella sua individualità e nei rapporti con gli altri. Soggettogiuridico è qualsiasi centro di imputazione giuridica. Non solo i soggetti umani possono
essere un soggetto giuridico, ma anche gli enti collettivi
Capacità giuridica: è l'idoneità di un individuo ad essere titolare di situazioni soggettive. Si acquista
con la nascita
La soggettività è uno dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo
Dell’abitazione
Domicilio: è costituito da un elemento intenzionale (volontà di costituire e mantenere in un luogo la
sede dei propri interessi) e da un elemento materiale (l'effettivo avere della persona in
quel luogo il centro delle relazioni che la riguardano)
Residenza: si fonda principalmente sulla permanenza, con sufficiente stabilità, in un luogo.
Dimora: il luogo dove la persona si trova temporaneamente e occasionalmente.
Della morte
Morte: produce l'estinzione della persona fisica e determina la cessazione della su capacità. L'accertamento della morte deve essere fatto da un ufficiale di stato civile e può essere diretto o indiretto a seconda che il corpo sia riconoscibile oppure no
Scomparsa: non sempre la morte può essere provata; la scomparsa consiste nell'allontanamento dal
suo domicilio o residenza che, insieme alla mancanza di sue notizie, determina la
possibilità di nominare un curatore allo scomparso (48)
Assenza: trascorsi due anni dal giorno cui "risale l'ultima notizia", il tribunale può dichiarare l'assenza su istanza dei presunti eredi legittimi. La sentenza opera sul piano patrimoniale; la conseguenza più rilevante della dichiarazione di assenza è l'immissione nel possesso temporaneo dei beni di coloro che, se l'assente fosse morto, sarebbero eredi testamentari o legittimi. Tuttavia a questi non è possibile alienare o ipotecare tali beni acquisiti, dal momento che, nell'ipotesi che l'assente torni o sia provata la sua esistenza in vita, è dovuta la restituzione dei beni da parte dei possessori.
Morte presunta: viene dichiarata dopo 10 anni almeno dalla scomparsa
Della capacità giuridica e di agire
La dottrina individua un parallelismo tra capacità giuridica e capacità di agire.
capacità giuridica: il soggetto, statico, si presenta come immobile portatore di interessi
capacità di agire: il soggetto, dinamico, diventa operatore giuridico attivo. Essa è l'idoneità del soggetto a svolgere attività giuridica che riguardi i propri interessi. Essa è relativa
Capacità speciali: sono quelle che la legge consente a un età inferiore ai diciotto anni
Potestà: la tradizione la definisce come istituto derivante dalla inidoneità del minore alla cura dei propri interessi: ne consegue la necessaria "soggezione" alle scelte e alle decisioni del titolare della potestà da parte del minore. L'unico suo limite si rinviene nell'abuso o nella condotta dalla quale consegua un pregiudizio per il figlio. I doveri-poteri da essa derivanti sono istruzione, educazione, custodia, correzione, mantenimento e rappresentanza del figlio nelle attività di carattere patrimoniali e personali (320). La potestà dei genitori presenta massima coesione nei primi anni di vita dei figli, mentre è destinata a ridursi con la loro crescita ed a cessare col giungere della maggiore età. All'orientamento tradizionale si oppone una diversa visione che vede il minore non come oggetto di potestà dei genitori ma come soggetto di diritto; questo significa consentirgli di effettuare in autonomia le scelte che concernono la sua persona, beninteso quando si producano le condizioni per una consapevole decisione.
Potestà tutoria: ha carattere surrogatorio, in quanto è costruita soltanto nei casi in cui la potestà dei genitori manchi o non sia esercitabile, ed ha una più limitata sfera di competenza.
È il giudice tutelare a nominare tutore e protutore. Sul tutore grava la responsabilità della gestione degli interessi dei minori (cura della persona, del patrimonio senza poter acquistare o vendere ecc.). Il protutore è invece un organo ora complementare ora sostitutivo e sussidiario rispetto al tutore.
Ultrasedicenni che contraggono matrimonio prima della maggiore età (390) diventano emancipati, ovvero in grado di compiere atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione.
Diversa dalla tutela è la curatela, esercitata dal curatore. Egli non ha poteri di amministrazione, di rappresentanza né di cura del minore; deve soltanto prestare il suo assenso agli atti di straordinaria amministrazione compiuti dallo stesso.
Amministratore di sostegno: lo può avere la persona che, a causa di un’infermità mentale o anche di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale, di provvedere ai propri interessi (404). Egli ha l’obbligo di informare preventivamente il beneficiario prima del compimento dei singoli atti per i quali ha la rappresentanza legale.
Interdizione: può pronunciarsi soltanto se necessaria ad assicurare protezione all’infermo di mente abituale (414). Il soggetto interdetto perde la capacità di compiere da solo atti giuridici o di provocare la produzione di effetti giuridici. L’infermità deve essere abituale e durevole, non necessariamente continua.
Inabilitazione: per evitare gli effetti pregiudizievoli dell’attività negoziale.
Incapacità di intendere e di volere: a differenza di interdizione e inabilitazione si presenta come mera situazione di fatto in quanto si sostanzia nell’effettiva inidoneità ad intendere e/o volere. La prova dell’incapacità deve essere rigorosa e deve concernere fatti obiettivi.
Ovviamente tutti gli atti compiuti da soggetti non idonei a compierli sono da considerarsi annullabili.
Persone giuridiche
Enti
Per il perseguimento di finalità che trascendono la possibilità dei singoli o che possono essere realizzati con maggior efficacia in maniera collettiva, gli individui costituiscono delle organizzazioni alle quali l’ordinamento riconosce la qualità di soggetti di diritto distinti dai membri che le compongono o da coloro che le hanno promosse. Gli enti hanno sia capacità giuridica sia capacità di agire, tuttavia la loro soggettività non può essere equiparata a quella delle persone fisiche, giacché gli scopi e la natura dell’ente segnano i confini entro i quali l’organizzazione svolge la sua attività.
Si distingue tra:
enti a struttura associativa
enti a struttura istituzionale
enti pubblici
enti privati-----con finalità lucrative/ideali
Gli enti sono caratterizzati da autonomia patrimoniale, cioè da una separazione del patrimonio dell’ente da quello di coloro che fanno parte dell’organizzazione o che l’hanno promossa.
Autonomia perfetta: è quella degli enti con personalità giuridica (associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitali). Per le obbligazioni assunte in nome dell’ente risponde esclusivamente il patrimonio dell’ente, e nei confronti di questo, i creditori personali dei soci, dei promotori o degli amministratori non possono avanzare nessuna pretesa.
Autonomia imperfetta: tipica degli enti senza personalità giuridica. Fermo restando che i creditori personali degli associati non possono aggredire nemmeno pro quota il fondo comune, per le obbligazioni assunte da chi rappresenta l’ente “rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”(38).
La personalità giuridica si acquista con diverse modalità, a seconda che l’ente persegua finalità lucrative o ideali. Le società di capitali la acquistano in modo automatico con l’iscrizione al registro delle impreseregistro delle persone giuridiche presso le prefetture o le regioni, su domanda degli interessati.
La Costituzione sancisce il diritto di “ associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale” (18 Cost), e proibendo soltanto le “associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.
Il principio di democraticità opera su due livelli nel campo delle associazioni:
- a livello esterno: l’associazione deve essere a struttura aperta, tendenzialmente accessibile a tutti
- a livello interno: deve garantire a tutti i componenti di partecipare con pari dignità alla vita dell’organizzazione
Associazione non riconosciuta o di fatto
Si costituisce con le manifestazioni di volontà dei partecipanti di voler dar vita ad un ente, consacrate in un atto costitutivo, al quale è allegato lo statuto, cioè un insieme di regole, risultato dell’accordo degli associati, che individuano lo scopo, l’ordinamento interno e l’amministrazione dell’associazione (36).Ha autonomia patrimoniale imperfetta.
Secondo l’opinione più accreditata si dice che anche le associazioni di fatto debbano avere un’assemblea e degli amministratori, come quelle riconosciute. Finché dura l’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune. I creditori dell’ente, anche se membri dell’associazione, possono far valere i propri diritti sul patrimonio del fondo comune, garanzia patrimoniale generica delle obbligazioni dell’associazione (2740)
È previsto che, oltre che sul fondo comune, i creditori dell'associazione possono rivalersi sulle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, responsabili in solido.
Comitato
Si tratta di un ristretto numero di persone che, mediante pubblica sottoscrizione, si occupa della questione e costituisce il comitato, per scopi di interesse generale e comunque non egoistici, il quale promuove una raccolta fondi.
È sufficiente l’accordo verbale per la sua costituzione, accompagnato anche dall’esternazione dello scopo , il quale imprime ai fondi un vincolo di destinazione che non permette ai componenti del comitato di assegnare ad essi funzioni diverse da quelle previste dallo scopo stesso. Il comitato, essendo un centro autonomo di imputazione di effetti giuridici,ha la soggettività e “può stare in giudizio nella persona del presidente”(41). Il comitato come le associazioni non riconosciute gode di autonomia patrimoniale imperfetta, sì che hanno responsabilità personale e solidale tutti i componenti del comitato e non soltanto (come nelle associazioni di fatto) le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente.
Associazioni riconosciute
Quando le associazioni di fatto chiedono all’autorità amministrativa competente il riconoscimento per conseguire la personalità giuridica e dunque l’autonomia patrimoniale perfetta diventano associazioni c.d. riconosciute. L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere denominazione dell’ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Gli organi essenziali sono:
assemblea: l’organo che riunisce i consociati, convocata dagli amministratori secondo necessità o, cmq sia, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
amministratori: non rispondono in prima persona delle obbligazioni assunte, sono invece responsabili verso terzi degli obblighi inerenti le loro funzioni e verso l’ente secondo le disposizioni sul mandato (18)
L’esclusione dell’associato non può essere deliberata se non “per gravi motivi”.
Estinzione:si ha, oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo o nello statuto, anche quando lo scoporaggiunto o si riveli impossibile da raggiungere, quando gli associati siano venuti a mancare o in occasione di delibera dell’assemblea di scioglimento (21). Dopo l’estinzione si apre la fase della liquidazione nella quale l’amministratore non può compiere “nuove operazioni”.
I beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti in conformità con l’atto costitutivo.
Fondazioni
Sono stabili organizzazioni create per la gestione di un patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità individuato dal fondatore. Per creare una fondazione occorre il negozio di fondazioneatto costitutivo), al quale è normalmente allegato uno statuto. Nella fondazione gli amministratori hanno lo scopo di gestire il patrimonio in vista del perseguimento dello scopo. Anche questo tipo di ente nasce con l’iscrizione al registro, dalla quale deriva anche la personalità giuridica.
E’ possibile una volta raggiunto lo scopo della fondazione individuarne uno nuovo il più possibile vicino al precedente per non scomparire del tutto. (2188 ss).
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