Invalidità negoziale
Comprende qualunque difetto originario degli atti di autonomia negoziale che comporta ora l’inidoneità a produrre effetti (nullità), ora la precaria stabilità degli stessi (annullabilità).
L’ordinamento disciplina due specie:
- nullità: si ha quando sono state violate norme a protezione di interessi generali
- annullabilità: si ha quando sono state violate regole a tutela di interessi individuali delle parti. Il contratto è efficace dalla sua conclusione, ma questa efficacia è precaria, in quanto può essere eliminata mediante sentenza costitutiva, o può essere stabilizzata qualora il legittimato all’impugnazione eserciti il potere di convalida (1444) o lasci scadere il termine prescrizionale dell’azione (1442).
Inefficacia:in senso latocomprende ogni ipotesi nella quale l’atto negoziale non produce effetti, anche a seguito di invalidità; in senso stretto invece essa l’inettitudine di un negozio (valido) a produrre i suoi effetti per un fatto estraneo al negozio stesso.
Si distingue tra inefficacia…:
- temporanea: nelle ipotesi nelle quali il negozio differisce gli effetti
- definitiva: il negozio non può produrre i suoi effetti inter partes
- assoluta: l’atto non produce nessun effetto per le parti né per i terzi
- relativa: l’atto produce gli effetti per alcuni soggetti e non per altri (vd. inopponibilità)
- originaria/sopravvenuta
Legittimazione: legittimato a fare valere la nullità è “chiunque vi abbia interesse” (1421); legittimata a fare valere l’annullabilità è “la parte nel cui interesse è stabilito dalla legge” (1441)
Rilevabilità: la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice, al contrario di quanto previsto per l’annullabilità
Prescrizione: il carattere imprescrittibile della nullità, si pone come una delle differenze più significative rispetto all’azione di annullabilità, prescrittibile entro 5 anni salvo diversa previsione (tale termine decorre a partire dalla conclusione del contratto).
Al contrario dell’azione di annullamento che ha carattere costitutivo (in quanto modifica la situazione giuridica preesistente), l’azione di nullità è di accertamento, in quanto la sentenza che accoglie la domanda non modifica la situazione giuridica preesistente ma si limita a dichiarare la nullità dell’atto.
Mancanza della volontà
Accordo: esprime l’incontro delle volontà delle parti in relazione al regolamento di interessi. È requisito essenziale, ovvero là dove manchi il contratto è nullo.
Accordo simulatorio
Le parti possono avere interessi a creare nei confronti di terzi l’apparenza di aver concluso un contratto (accordo simulatorio, solitamente scritto per costituire un mezzo di prova).
Simulazione assoluta: si ha quando le parti fingono di porre in essere un negozio, ma in realtà non intendono costituire alcun rapporto negoziale (es. uno per sottrarre i propri beni alle pretese creditorie, simula di alienarli a un terzo e invece ne rimane proprietario)
Simulazione relativa: si ha quando le parti fanno apparire un negozio diverso (per oggetto, titolo, soggetti) da quello effettivamente concluso (contratto dissimulato). Il contratto simulato non produce effetti tra le parti (1414). L’opinione prevalente lo considera nullo, ma è preferibile considerarlo inefficace, poiché la mancata produzione di effetti dipende dalla volontà delle parti.
La simulazione non è vietata dall’ordinamento, a meno che non intenda perseguire scopi illeciti (che rendono nullo il negozio dissimulato).
In base al principio dell’affidamento, la simulazione non può essere fatta valere nei confronti di coloro che hanno acquistato, a titolo oneroso o gratuito, diritti dal titolare apparente (1415).
Incapacità legale e “naturale”
Il contratto concluso dal soggetto incapace legale ad agire è annullabile (1425), ad eccezione degli atti per i quali egli conserva la capacità di agire. L’annullamento può essere fatto valere da chi esercita la potestà sul minore, dal tutore dell’interdetto, dall’amministratore di sostegno, dall’inabilitato assistito dal curatore, nonché dagli aventi causa dell’incapace. I contratti dell’interdetto legale per condanna penale possono essere impugnati da chiunque. Il contratto concluso dal soggetto maggiorenne incapace di intendere e volere è annullabile qualora, oltre alla prova dell’incapacità naturale, vi sia quella della malafede dell’altro contraente. Negli atti unilaterali oltre all’incapacità naturale vi deve essere anche un grave pregiudizio di natura economica a danno dell’incapace (428).
I “vizi” della volontà
Si distinguono tre tipi di vizi:
- errore: falsa rappresentazione della realtà che si determina senza il concorso di altri soggetti. Esiste l’errore vizio, che incide sul processo formativo della volontà; l’errore ostativo, che incide sullo strumento adoperato per la manifestazione del pensiero. Entrambi i vizi, se “essenziali” e “riconoscibili”, producono i medesimi effetti: divergenza tra voluto e dichiarato e annullabilità del contratto (1427). Essenziale significa determinante sulla formazione dellavolontà, tenendo in considerazione la valutazione degli interessi che si voleva perseguire. Riconoscibile significa che, tenendo in considerazione le qualità dei contraenti, le circostanze e il contenuto negoziale, l’errore poteva essere riconosciuto dallacontroparte se avesse utilizzato ordinaria diligenza (1431).
- dolo: sussiste quando una parte o un terzo usa raggiri a danno dell’altro contraente, mediante falsa rappresentazione della realtà (nel caso di dolo del terzo si richiede la conoscenza da parte della parte del dolo per l’annullabilità)(1439). L’annullabilità del negozio viziato da dolo non richiede la riconoscibilità del vizio. Si parla di dolo per comportamenti commissivi o omissivi; dolo determinante (quando comporta la stipulazione di un contratto che altrimenti non sarebbe stato stipulato: comporta annullabilità); dolo incidente (quando influisce sulle condizioni contrattuali, in parte diverse da quelle che si sarebbero fissate senza dolo: comporta non annullabilità, ma risarcimento di danni)
- violenza: ricorre quando un contraente o un terzo coarta la volontà dell’altro stipulante; qualora venga esercitata da un terzo non è necessario come nel dolo che sia nota alla parte che ne ha tratto beneficio. Si parla di violenza fisica (manca totalmente la volontà e il patto è nullo) e morale (minaccia seria: la volontà è viziata e il contratto è annullabile). Il timore reverenziale non è violenza, in quanto stato psicologico si soggezione dovuto non ad un comportamento della controparte, ma al convincimento del medesimo soggetto contraente.
Illiceità e immeritevolezza della causa
Sappiamo che gli interessi concreti vengono assorbiti nella causa, intesi come “sintesi” degli effetti giuridici essenziali. Per questo meritevolezza e liceità, letteralmente attribuiti agli interessi, vengono cercati nella causa (duplice controllo).
Illiceità: la causa del contratto è illecita qualora sia contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume (1343).
Meritevolezza: non si limita soltanto all’essere fedele a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, ma discende da un’interpretazione sistematica e assiologica della disposizione.
La mancanza di causa è sanzionata con la nullità del contratto (1418).
Mancanza dell’oggetto e difetto dei suoi requisiti
Determinano la nullità del negozio (1418).
Bisogna distinguere tra le patologie che determinano soltanto una mancanza strutturale della fattispecie – impossibilità e indeterminabilità – dalla illiceità dell’oggetto nella quale, pur essendo ravvisabile una fattispecie, vi è una reazione negativa dell’ordinamento.
Illiceità dell’oggetto: si ha quando la prestazione dedotta nel programma negoziale è in contrasto con norme imperative, ordine pubblico o buon costume (in quest’ultimo caso dà luogo a irripetibilità di quanto pagato: 2035).
Contratto illecito-contratto illegale: il secondo contrasta sì con norme imperative, ma non necessariamente inderogabili; può essere sanato ricorrendo alla conversione (1424).
Difetto della forma
Quando la forma è requisito essenziale, la sua mancanza produce la nullità dell’atto negoziale (1418). In generale valgono le seguenti affermazioni:
- il difetto è rilevabile d’ufficio dal giudice
- chiunque abbia interesse può fare valere il vizio (1421)
- la parti, di regola, non possono sanare il negozio mediante convalida (1423)
Nullità relativa: il contraente protetto può optare per la conservazione del negozio, rinunziando all’azione ed eseguendo il contratto, o per la sua caduta, esercitando l’azione di nullità.
Recupero del negozio invalido
“Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente”(1423).
Fra le eccezioni al principio di insanabilità del contratto nullo rientrano le fattispecie di conferma del testamento e della donazione.
Conferma-convalida: nella convalida è essenziale che il soggetto convalidante sia lo stesso che ha concluso il contratto invalido, ciò che non accade nella fattispecie ad esempio dell’art 799 dove il soggetto confermante è l’erede o l’avente causa dopo la morte del donante.
Altra ipotesi di recupero del negozio nullo si ha mediante trascrizione sanante.
Nullità parziale: “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità” (1419). Se risulta diversamente, il negozio produrrà effetti compatibili con una sua riduzione conseguente all’amputazione della parte invalida.
Nullità del contratto plurilaterale: la nullità del vincolo di una sola parte non provoca la nullità del contratto, salvo che la sua partecipazione debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale (1420).
Conversione del negozio nullo: operando una modificazione o una riduzione del regolamento contrattuale, è anche essa applicazione del principio di conservazione del negozio. Il contratto nullo “può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”(1424). La giurisprudenza esclude che la conversione possa incidere sul profilo strutturale dell’atto.
Conversione formale: interviene automaticamente quando il negozio sia nullo per difetto della forma adottata ma possegga i requisiti di altra forma valida (così l’atto pubblico nullo può valere come scrittura privata in presenza delle sottoscrizioni delle parti).
Convalida: il patto annullabile può essere recuperato mediante convalida, atto col quale il legittimato all’impugnazione manifesta l’intento di sanare il contratto invalido rendendolo definitivamente efficace (1444). Può essere espressa (negozio unilaterale non recettizio tipizzato dalla legge: menzione del contratto, motivo di annullabilità, dichiarazione di convalida) o tacita (“se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità”1444).
Rettifica: è un’altra modalità di rendere stabili gli effetti del contratto annullabile per errore (1432). È negozio unilaterale recettizio mediante il quale il contraente non in errore, prima che possa derivare pregiudizio all’altra parte, gli offre di eseguire la prestazione in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere. Il “rettificatore” perde sia il diritto di chiedere l’annullamento, sia il potere di convalidarlo.
Rescindibilità
La rescissione, rispetto alla risoluzione (scioglimento) del contratto, riguarda un vizio genetico, coevo alla conclusione del contratto.
Opera sul fronte dell’equilibrio contrattuale ed è ammessa in ipotesi definite e in presenza di determinate condizioni. Ove l’iniquità delle condizioni dipenda dallo stato di pericolo o di bisognodi una parte e dall’approfittamento di tale stato da parte dell’altra, il codice consente di chiedere la “rescissione” del contratto. Ne è esempio la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, dove per pericolo si intende pericolo attualee tale da minacciare un danno grave alla persona del contraente o di altri (non a cose o beni). Nel pronunciare la rescissione il giudice può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata (1447).
In caso di contratti conclusi in “stato di bisogno” si prevede un’azione generale di rescissione per lesione (1448), per la quale è necessario che sussistano in contemporanea una grave sproporzione tra le prestazioni, lo stato di bisogno di uno dei contraenti e l’approfittamento dell’altra parte (es. chi svende i propri beni trovandosi in difficoltà economiche).
La lesione si richiede che ecceda la metà del valore (ultra dimidium) che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto; tale sproporzione deve poi perdurare fino al tempo nel quale la domanda di rescissione è proposta.
L’azione di rescissione spetta soltanto alla parte protetta, che ha stipulato in stato di pericolo o bisogno; è soggetta a un termine di prescrizione di 1 anno. Al medesimo termine è sottoposta anche l’eccezione di rescissione, in deroga al principio generale di imprescrittibilità dell’eccezione, che vale per l’annullabilità. Contrariamente al negozio annullabile, il negozio rescindibile non ammette convalida, poiché questa lascerebbe esposto il contraente leso alle pressioni dell’altro e consentirebbe il permanere dello squilibrio delle prestazioni.
Il contraente contro il quale è domandata la rescissione, può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente a ridurlo ad equità (1450: non è sufficiente che la lesione sia ridotta appena sotto la metà).
La sentenza che pronuncia la rescissione ha natura costitutiva ed elimina il contratto con efficacia retroattiva tra le parti (liberazione dall’obbligo e restituzione di quanto adempiuto); essa non pregiudica in alcun modo i diritti acquistati da terzi, pur se in malafede.
I migliori appunti online: Diritto Privato per Economia, Diritto Privato per Giurisprudenza, Economia e Gestione delle Imprese, Storia economica, Storia del pensiero economico. Trovi riassunti di manuali, appunti presi a lezione e spunti di riflessione su numerosi temi, specialmente di ambito di economia e giurisprudenza. Studia sui nostri appunti e riassunti!
Questo sito può essere utile anche ai tuoi amici..faglielo conoscere su Facebook, MySpace o via e-mail cliccando qua accanto: