Delegazione di debito
Si verifica quando il debitore (delegante) affida ad un soggetto (nuovo debitore o delegato) l’incarico di assumere il debito nei confronti del creditore originario (delegatario).
Gli scopi che determinano il delegato (mandatario) a realizzare per conto del debitore originario (mandante) siffatta forma di cooperazione gestoria, si rinvengono nel rapporto interno con il delegante (c.d. rapporto di provvista, che impegna il delegato a “provvedere” all’adempimento).
- delegazione pura: se gli scopi non sono richiamati nel contratto
- delegazione titolata: si ha se gli scopi sono richiamati nel contratto stesso
La delegazione di debito è di norma cumulativa, giacché il delegato, assumendo il debito altrui, diventa condebitore solidale del delegatario (1268). Essa diventa liberatoria per il delegante nel caso in cui il creditore dichiari di liberarlo(si avrà così una successione nel debito)
Delegazione di pagamento
Mediante questa il delegante invita il delegato, non già ad obbligarsi verso il delegatario, ma a pagare immediatamente il debito. Come nell’ipotesi dell’adempimento del terzo, il delegato esegue il pagamento senza essere debitore dell’accipiens. Diverso è però il fondamento causale: - - -
- nell’adempimento del terzo il solvens adempie come terzo, giustificando il pagamento con il rapporto di valuta che intende attuare
- nel pagamento il solvens adempie come delegato, giustificando il pagamento con il c.d. iussummandato).
Espromissione
Si ha espromissione ogni volta che un terzo (espromittente), estraneo al rapporto obbligatorio, assuma spontaneamente verso il creditore (espromissario) l’obbligazione del debitore (espromesso). Benché l’iniziativa provenga dal terzo e il debitore originario sia estraneo al contratto, l’espromissione si distingue dall’adempimento del terzo perché l’espromittente, promettendo di adempiere, non estingue immediatamente l’obbligazione originaria.
Anche l’espromissione può essere cumulativa o liberatoria.
Accollo
Si produce qualora un terzo (nuovo debitore o accollante) pattuisca con il debitore originarioaccollato) l’assunzione del debito che costui ha nei confronti del creditore (accollatario). L’eventuale adesione del creditore ha la funzione di rendere irrevocabile la dichiarazione di accollo (c.d. accollo esterno 1273). In quanto clausola che si può apporre a qualsiasi contratto (come la cessione del credito), l’accollo non è un “contratto autonomo”, ma è modalità assorbita nella struttura del contratto cui accede, integrandone la causa (ad es. vendita nella quale l’acquirente paga il prezzo mediante l’accollo di un debito del venditore). Qualora il creditore non aderisca all’accollo o non ne abbia conoscenza, l’accollo (c.d. interno o semplice) produce effetti soltanto tra le parti, costituendo in capo all’accollante l’obbligo verso l’accollato di tenerlo indenne dal peso economico del debito.
L’accollo esterno invece, come la delegazione e l’espromissione, può essere cumulativo o liberatorio. L’insolvenza dell’accollante non libera l’accollato (1274).
L’accollante è invece obbligato verso il creditore nei limiti nei quali ha assunto il debito (1273). Fontevolontà delle parti, ma anche la legge (accollo ex legem: es. 1104 terzo comma).
Mora del debitore
Scaduto il termine di adempimento, il semplice ritardo non produce, di regola, conseguenze giuridiche. Il ritardo diventa “mora”, e dunque fonte di responsabilità quando al fatto obiettivo del mancato adempimento si aggiunge un atto formale di costituzione in mora: l’intimazione o richiesta di adempimento fatta per iscritto al debitore.
L’atto formale di costituzione in mora non è necessario in tre ipotesi (mora ex re, automatica):
- il debito deriva da fatto illecito
- il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere adempiere
- la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore
La mora produce effetti autonomi rispetto a quelli che conseguono all’inadempimento definitivo: il debitore deve risarcire i danni derivanti dal ritardo (1218, 1223) e sopporta il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1221).
L’effetto liberatorio dell’obbligazione in seguito a mora si può produrre soltanto per le prestazioni aventi per oggetto una cosa determinata, qualora il debitore provi che la cosa sarebbe ugualmente perita presso il creditore (1221). La mora si può eliminare con “tempestiva” offerta non formale della prestazione; siinterrompe dal momento in cui è stata fatta l’offerta non formale; viene purgata nel momento stesso dell’adempiuta prestazione.
Inadempimento
L’inattuazione definitiva del rapporto obbligatorio costituisce inadempimento.
Esso è fonte di responsabilità contrattuale.
L’inadempimento si verifica quando:
- il debitore non può o non vuole adempiere (la prestazione è divenuta impossibile)
- il creditore non ha più interesse a ricevere un adempimento tardivo
Differenti sono le conseguenze in relazione alle diversità delle ipotesi.
Art 1218: finché permane la oggettiva possibilità della prestazione, il debitore è sempre responsabile; soltanto a seguito di impossibilità sopravvenuta l’obbligato viene liberato, dal momento che l’impossibilità non gli è imputabile. Il creditore sopporta il rischio dell’impossibilità, mentre il debitore sopporta il rischio di ogni difficoltà. Il creditore ha l’onere di provare l’inesatta esecuzione della prestazione e/o la scadenza del termine di adempimento; il debitore deve provare oltre all’impossibilità (assoluta, oggettiva, insuperabile), anche la non imputabilità del fatto che l’ha causata.
L’art. 1218 deve essere integrato con l’art. 1175 che impone reciproco dovere di correttezza (secondo la clausola generale di buona fede e relativi obblighi di avviso e doveri di protezione).
La severità dell’art. 1218 sfuma in presenza di circostanze che rendano, secondo un giudizio di buona fede, la condotta inesigibile.
L’art. 1176 fa riferimento al criterio della diligenza, che non è da intendersi come criterio generale di esonero della responsabilità per inadempimento: il debitore non è infatti liberato semplicemente provando di aver tenuto una condotta diligente.
Ciò che distingue le varie obbligazioni è la diversa incidenza “quantitativa” ora del mezzo (comportamento del debitore) ora del risultato (soddisfazione dell’interesse creditorio), anche ai fini della responsabilità. Lo stesso titolo dell’obbligazione può incidere sul grado di diligenza: la gratuità ne impone una valutazione di minor rigore.
La ripartizione delle responsabilità non è affatto inderogabile, può al contrario essere convenuto tra le parti stesse, a patto che non si limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave (il relativo patto sarebbe nullo 1229).
Risarcimento del danno
L’attuazione dell’obbligazione gode di una tutela reale (esecuzione in forma specifica) e di una tutela risarcitoria, che assicurano al creditore insoddisfatto ora il conseguimento dello stesso bene dovuto (oggetto della prestazione), ora un equivalente pecuniario.
Il risarcimento del danno da inadempimento o da ritardo tende a riparare il pregiudizio economico mediante una nuova obbligazionepecuniaria (risarcitoria). Questa comprende sia la perdita effettivamente subita (danno emergente), sia il mancato guadagno (lucro cessante), purché l’una e l’altro siano conseguenze normali del fatto (secondo il criterio della “causalità adeguata”) dell’inadempimento o del ritardo (1223). Il risarcimento è limitato al danno prevedibile al tempo nel quale è sorta l’obbligazione, ma se inadempimento o ritardo sono dolosi, si estende anche ai danni imprevedibili (1225).
Onere della prova: il nesso di causalità e l’esistenza del danno devono essere provati dal creditore; la non imputabilità dal debitore. Il danno che il creditore ha colposamente concorso a provocare è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate (1227). Non è risarcibile il danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Clausola penale e caparra
Il danno può essere liquidato convenzionalmente (evitando l’intervento giudiziale) o mediante accordo transattivo (clicca su questo collegamento ipertestuale per spiegazioni ulteriori) o, in via preventiva, con la stipulazione di una clausola penale.
Clausola penale: è la prestazione convenuta dalle parti per l’ipotesi di inadempimento. È dovuta anche quando non si è verificato alcun danno o un danno inferiore al valore della penale, tuttavia il creditore non può pretendere congiuntamente la prestazione principale e la penale (salvo che questa non sia soltanto per ritardo 1383). L’ammontare della penale può essere diminuito dal giudice se la prestazione principale è stata eseguita in parte o se è manifestamente eccessivo e sproporzionato rispetto all’interesse del creditore all’adempimento (1384).
Multa penitenziale: si ha quando la penale costituisce il corrispettivo per il recesso, previsto dalla stipulazione del contratto come possibilità per una o più parti di tale contratto.
Caparra confirmatoria: consiste nell’ “effettiva dazione” di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili, contestuale alla conclusione di un contratto a prestazioni corrispettive (la penale, al contrario, può accompagnare qualsiasi obbligazione), e può essere data soltanto per l’inadempimento, non anche per il ritardo. Essa vale come “conferma” della serietà dell’impegno contrattuale, sì che, in ipotesi di regolare esecuzione del contratto, deve essere restituita o imputata alla prestazione principale. Se una delle parti è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto e trattenere la caparra o il doppio di essa (a seconda che sia inadempiente chi non ha dato o chi ha dato la caparra)(1385).
Acconto: diversamente dalla caparra esso è un adempimento parziale, e di conseguenza deve essere restituito nell’ipotesi di inadempimento.
Caparra penitenziale: consiste nell’ “effettiva dazione” di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili, contestuale alla conclusione di un contratto a prestazioni corrispettive. Quando nel contratto è attribuita ad una o ad entrambi le parti la facoltà di recedere, la caparra versata funge da corrispettivo per il recesso (il recedente perde la caparra versata o deve restituire il doppio di quella ricevuta)
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