La costituzione: le fonti
Fonte di obbligazione è il fatto o l’atto che secondo l’ordinamento è idoneo a far sorgere il vincolo. La norma costituzionale è parte essenziale della disciplina delle fonti delle obbligazioni (vd solidarietà diritto-dovere). Normalmente fonte e titolo (cioè origine e giustificazione teleologica) del vincolo coincidono.
Contratto: la sua definizione si estende a tutti gli atti negoziali
Illecito: è fonte legale di obbligazione, a causa della natura della regola violata e non per l’assenza della volontarietà delle conseguenze giuridiche (il risarcimento non è voluto dall’agente). Nell’illecito si ha violazione del precetto del neminem laedere; la regola negoziale invece esprime l’imposizione di un comportamento specifico.
Pagamento dell’indebito
Il nostro ordinamento ha accolto il principio della necessaria giustificazione causale dell’attribuzione patrimoniale: l’esecuzione di una prestazione non dovuta è fonte di un’obbligazione di restituire, per la cui attuazione è accordata anche azione di ripetizione dell’indebito; essa non ha finalità sanzionatoria, ma tende al riequilibrio dei patrimoni.
- indebito oggettivo: quando chi non è debitore adempie nei confronti di chi non è creditore si ha indebito oggettivo e ciò si verifica nelle ipotesi di inesistenza originaria o di successivo venire meno del titolo dell’obbligazione. Colui che ha adempiuto (solvens) può ripetere quanto prestato e se chi ha ricevuto l’indebita prestazione era in mala fede, ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno dell’adempimento; se in buona fede dal giorno della domanda
- indebito soggettivo ex latere accipientis: quando chi è debitore adempie a un soggetto che non è creditore o non è legittimato a ricevere, si verifica l’ipotesi di indebito soggettivo ex latere accipientis e si applicano gli artt. 2033 e 1189. L’accipiens non ha titolo per trattenere quanto ha percepito. Lo stato soggettivo di buona o mala fede del solvens è rilevante ai fini della determinazione del soggetto legittimato a chiedere la ripetizione (il vero creditore in caso di buona fede del solvens; il solvens stesso in caso di mala fede, che non risulta perciò liberato dal vincolo contrattuale col creditore legittimato)
- indebito soggettivo ex latere solventis: si ha quando chi non è debitore adempie nei confronti di chi è creditore di un terzo. L’accipiens in questo caso ha astrattamente titolo per trattenere quanto ricevuto, dal momento che qualsiasi terzo può adempiere un debito altrui. Ai fini della ripetibilità è decisivo lo stato soggettivo e psicologico del solvens (se questi ha adempiuto il debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile - ovvero ha usato l’ordinaria diligenza per verificare la propria posizione debitoria - può ripetere quanto prestato
La ripetizione dell’indebito è azione personale e restitutoria. Nelle ipotesi di perimento, deterioramento o alienazione del bene indebitamente ricevuto, l’accipiens ha l’obbligo di restituire l’equivalente economico o il corrispettivo conseguito dal terzo (2037-2038).
Non è ammessa ripetizione per le prestazioni che, anche da parte di colui che le ha eseguite, sono finalizzate al conseguimento di uno scopo contrario al buon costume (2035).
Ingiustificato arricchimento
Chiunque, senza causa, si è arricchito a danno di altri è tenuto nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale (2041). È un rimedio residuale e sussidiario, proponibile cioè quando non sia possibile esercitare altra azione per ottenere l’indennizzo del pregiudizio subito. L’ingiustificato arricchimento richiede innanzitutto un fatto lecito (l’illiceità è rimandata infatti all’art 2043). Tale fatto deve essere causa diretta e immediata sia di un arricchimento sia di un impoverimento. È necessario che l’arricchimento sia attuale al tempo della domanda e consista in un’effettiva attribuzione patrimoniale. L’ingiustificato arricchimento è fonte di un’obbligazione indennitaria , che va liquidata ai valori di mercato attualizzati, nella misura della minor somma tra la perdita effettivamente subita (non i mancati guadagni) e l’arricchimento conseguito.
Attuazione del rapporto: l’adempimento
Si definisce adempimento l’esatta esecuzione della prestazione dovuta (1218). Questa è eseguita esattamente qualora rispetti modalità, tempi, e luoghi preordinati a garantire al creditore il risultato utile dedotto nel vincolo, mediante sia la mera attuazione della prestazione da parte del debitore, sia soprattutto un comportamento teleologicamente orientato alla piena soddisfazione di tutti gli interessi sottesi al vincolo.
Il pagamento è l’adempimento di obbligazione pecuniaria.
L’adempimento non si identifica necessariamente con la reale “piena soddisfazione di tutti gli interessi”, ma è quel comportamento esecutivo semplicemente indirizzato alla soddisfazione dell’interesse creditorio
La buona fede disegna i limiti del comportamento esigibile in concreto e assurge a criterio di determinazione della prestazione.
La diligenza è prevalentemente criterio di responsabilità e modalità esecutiva di un comportamento determinato sulla base di altri referenti, tra i quali la buona fede. Essa si configura come criterio oggettivo di valutazione del comportamento esecutivo. L’adempimento è fattispecie estintiva del rapporto: realizza il diritto di credito e, contestualmente, libera dall’obbligo di prestazione. Non si ha adempimento qualora si produca soltanto uno dei due effetti. All’adempimento sono tenuti il debitore e i suoi eredi a titolo universale. L’effetto estintivo consegue per legge all’oggettiva congruenza tra prestazione eseguita e oggetto dell’obbligazione, anche in mancanza dell’animus solvendi.
Adempimento del terzo e soggetti legittimati a ricevere la prestazione
Mentre obbligato è il solo debitore, qualsiasi terzo può adempiere, anche contro la volontà del creditore. Questi può rifiutare l’adempimento se ha interesse apprezzabile all’esecuzione personale del debitore (prestazione intuitu personae) o se quest’ultimo gli ha manifestato la sua opposizione (1180). Il rifiuto ingiustificato di ricevere l’adempimento del terzo preclude al creditore di pretendere successivamente la prestazione dal proprio debitore.
Il terzo è colui che compie un atto libero, non dovuto. Il terzo può agire nei confronti del debitore soltanto se il creditore, con atto espresso e contestuale all’adempimento, lo surroghi nei suoi diritti verso il debitore (1201); in mancanza di surrogazione (cessione della titolarità di creditore), può unicamente esperire l’azione di ingiustificato arricchimento.
Valido ed efficace è l’adempimento fatto al creditore o al soggetto da lui autorizzato a ricevere (l’adempimento effettuato a creditore incapace è inefficace, se il risultato non è stato rivolto a suo vantaggio (1190).
Esattezza nell’adempimento
L’esattezza riguarda la piena conformità del comportamento esecutivo al contenuto dell’obbligazione e si commisura con lo sforzo richiesto al debitore al fine di soddisfare l’interesse creditorio. Il debitore è tenuto all’esecuzione integrale della prestazione, tuttavia l’adempimento parziale non è inesatto, nel caso in cui la parte eseguita sia stata soggetta alle regole sull’esattezza. Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche quando la prestazione è divisibile, salvo i casi in cui:
- il difetto, privo di mala fede, sia irrisorio
- la prestazione sia divenuta parzialmente impossibile per causa non imputabile al debitore (1258, 1464)
Il creditore ha l’onere di rifiutare la prestazione inesatta o di denunciare l’inesattezza entro un termine di decadenza, che non sussiste nel caso in cui il debitore la abbia occultata con mala fede.
Prestazione in luogo dell’adempimento (c.d. datio in solutum)
Non produce effetto liberatorio l’esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore. Tuttavia, se il creditore vi consente, l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita (1197). La prestazione in luogo dell’adempimento richiede l’accordo tra creditore e debitore. L’effetto estintivo non segue al mero impegno a prestare (come nel caso della novazione) ma si produce con l’effettiva esecuzione della prestazione diversa (1197). In luogo dell’adempimento il debitore può (1198) anche cedere un credito; in tal caso l’obbligazione si estinguerà con l’effettiva riscossione (cessio pro solvendo)
Luogo dell’adempimento
La prestazione deve essere eseguita nel luogo convenuto. “Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono:
- l’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta
- l’obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. […]
- negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza” (1182)
Tempo dell’adempimento
Un termine per l’adempimento è sempre “essenziale”; variabili possono essere soltanto i criteri per la sua determinazione. Se non è fissato alcun termine, il creditore può esigere immediatamente la prestazione
Esigibilità e eseguibilità: se il termine è stabilito a favore del debitore, il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, ma il debitore può eseguirla prima di tale scadenza; se il termine è fissato a favore del creditore, il debitore non può eseguire la prestazione prima della scadenza, ma il creditore può esigerla prima di tale scadenza; quando il termine è stabilito in favore di entrambi si ha contestualmente inesigibilità e in eseguibilità.
Quando manca un termine, esso viene stabilito dal giudice.
Decadenza dal beneficio del termine: si ha quando il debitore abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia offerto le garanzie promesse o ancora sia divenuto insolvente. In questo caso il creditore può esigere immediatamente la prestazione.
Imputazione dell’adempimento: nel caso in cui un debitore abbia più debiti della stessa specie nei confronti dello stesso creditore, egli deve imputare il pagamento di uno di questi debiti a uno di questi debiti. Qualora il debitore non abbia esercitato la facoltà dell’imputazione, quest’ultima può essere effettuata dal creditore all’atto di rilascio della quietanza (purché sia accettato dal debitore)
Quietanza: è la dichiarazione con la quale il creditore attesta l’avvenuto pagamento. È un atto dovuto, unilaterale e recettizio, ricognitivo di un fatto storico.
Mora del creditore e liberazione coattiva del debitore
Mora: ritardo qualificato (quello semplice non produce conseguenze giuridiche). Si ha mora quando, per fatto del creditore o del debitore, si verifica un impedimento temporaneo all’attuazione del rapporto. La mora presuppone dunque che l’esecuzione della prestazione sia ancora possibile.
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, rifiuta la prestazione offertagli in forma solenne o non compie l’attività necessaria affinché il debitore possa adempiere (1206). L’esattezza della prestazione è presupposto di validità dell’offerta formale; inoltre la consegna è requisito costitutivo dell’offerta (l’offerta deve essere reale).
Quando il creditore è in mora, a suo carico è l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore e non gli sono più dovuti gli interessi e i frutti della cosa che non siano già stati percepiti dal debitore (1207).
Attuazione del rapporto: modi di estinzione diversi dall’adempimento
L’adempimento costituisce lo strumento fisiologico di attuazione del rapporto obbligatorio, ma non ne rappresenta l’unica causa di estinzione. Esistono molteplici altre fattispecie estintive: novazione, remissione, compensazione, confusione, impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (1230-1259).
A seconda che siano fattispecie satisfattorie (compensazione, confusione, novazione) o non satisfattorie (remissione, impossibilità sopravvenuta della prestazione) cambia la disciplina.
Compensazione (estinzione satisfattoria)
Richiede l’esistenza di crediti e debiti reciproci facenti capo a due autonomi centri d’interessi. La reciprocità delle obbligazioni postula la dualità non dei soggetti, ma dei patrimoni ai quali le correlate situazioni, creditoria e debitoria, si ascrivono. Solitamente si reputa che la funzione della compensazione sia dieconomia degli atti, evitando due adempimenti, quando, mediante compensazione, si può raggiungere lo stesso risultato pratico. Il codice disciplina tre tipi di compensazione:
- compensazione legale: si verifica se le obbligazioni reciproche hanno i requisiti della liquidità (quando un credito è esistente e determinato esattamente nel suo ammontare) e dell’esigibilità (quando il titolare del credito può pretendere che il debitore esegua la prestazione dovuta), e se i beni oggetto delle corrispondenti prestazioni siano caratterizzati dall’omogeneità e dalla fungibilità. Qualora ricorrano tutti i requisiti prescritti e la parte interessata manifesti la volontà di avvalersene (con la c.d. eccezione di compensazione), i crediti e i debiti reciproci si estinguono per compensazione dal giorno della loro “coesistenza”
- compensazione giudiziale: si verifica in mancanza di liquidità in uno dei due crediti reciproci, accompagnata tuttavia dall’accertamento della sua pronta e facile liquidazione (1243)
- compensazione volontaria: all’autonomia delle parti è concesso di derogare alla disciplina legale relativa ai requisiti dei crediti e debiti reciproci, cioè alla esigibilità, fungibilità, omogeneità e liquidità (senza eccezione di compensazione).
Confusione (estinzione satisfattoria)
L’obbligazione si può estinguere se nella stessa persona (patrimonio) confluiscono le qualità creditoria e debitoria (1253). L’effetto estintivo è determinato non dal mero venir meno della dualità dei soggetti, ma dalla inidoneità del rapporto a svolgere, a causa della riunione, una funzione utile.
Unisoggettività e nozione di rapporto non sono compatibili.
Novazione (estinzione satisfattoria)
Si distingue tra:
- novazione soggettiva: sostituzione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio, determina soltanto una vicenda modificativa della titolarità della situazione debitoria
- novazione oggettiva: è fattispecie che consiste nell’estinguere un rapporto obbligatorio e, simultaneamente, nel costituirne uno nuovo, che prende il posto del primo con oggetto o prestazione diversi. La novazione è diversa dalla datio in solutum, in quanto in essa si crea una nuova obbligazione in seguito all’estinzione di quella precedente, senza però effettuare la prestazione, ma obbligandosi solamente a farlo. Anche il cambiamento del titolo comporta novazione oggettiva (un’obbligazione pecuniaria a titolo di risarcimento anziché a titolo di pagamento del prezzo in una compravendita). L’obbligazione sorta in seguito alla novazione ha la sua ragione nell’estinzione di quella originaria, sì che le vicende relative a quest’ultima, specie se maturatesi prima dell’effetto estintivo, si possono ripercuotere sulla prima. Per ciò la novazione è nulla qualora l’obbligazione originaria si riveli inesistente.
Remissione del debito e rinunzia al credito (estinzione non satisfattoria)
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito “estingue l’obbligazione” (1236). La remissione deldebito estingue direttamente l’intero rapporto obbligatorio (1236). La rinunzia al credito determina invece soltanto la dismissione della situazione, alla quale può collegarsi anche l’estinzione dell’obbligazione, quale effetto riflesso e indiretto e comunque non necessario. Qualora si accerti che l’obbligazione vive soltanto in funzione dell’interesse del creditore, a questi va riconosciuto il diritto di estinguere il rapporto e la remissione assumerà struttura unilaterale.
La remissione è necessariamente negozio a titolo gratuito che si realizza anche mediante comportamenti concludenti.
Impossibilità sopravvenuta (estinzione non satisfattoria)
Se imputabile al debitore, fa sorgere la sua responsabilità personale, ma, se non è imputabile, determina l’estinzione del rapporto obbligatorio e dunque la sua liberazione (1256). Affinché si produca l’effetto estintivo l’impossibilità deve essere oggettiva, non legata cioè alla particolare situazione del debitore, ed assoluta, cioè tale da non consentire a nessuno l’esatto adempimento. Tuttavia la prestazione, quand’anche astrattamente possibile, è reputata impossibile se richieda uno sforzo così elevato da renderlo umanamente insopportabile. Al debitore spetta provare che la causa dell’impossibilità non gli è imputabile in quanto il mancato adempimento è dipeso da caso fortuito o da forza maggiore. Nelle prestazioni che abbiano ad oggetto la consegna di cose generiche e in quelle pecuniarie non si può verificare la liberazione per impossibilità sopravvenuta perché, essendo le cose appartenenti ad un genus e il denaro sempre reperibile, la prestazione è sempre possibile. Qualora l’impossibilità sia invece parziale o temporanea si applica una diversa disciplina. Mentre il creditore può rifiutare un adempimento parziale (1181), il debitore si libera, anche contro la volontà del creditore (1258), eseguendo la prestazione per la parte possibile.
L’impossibilità temporanea non estingue il rapporto obbligatorio; il debitore è tenuto ad adempiere non appena vien meno l’impossibilità e non subisce le conseguenze della mora debendi, in quanto il ritardo non gli è imputabile (1256).
Subingresso legale del creditore nei diritti del debitore
È il caso in cui l’impossibilità è stata causata dal debitore stesso.
“Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento”(1259).
La dottrina moderna lo applica anche in obbligazioni di fare o non fare, di dare e in quelle aventi ad oggetto di godimento un bene. Alcuni reputano il subingresso automatico, altri facoltativo (meglio). (1174,1175,1176).
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