Norme: sono strumenti di valutazione del comportamento, valutato giusto o ingiusto a seconda della
sua conformità o difformità dalla norma che lo giustifica.
Le regole e i principi configurano un insieme gerarchicamente e ordinatamente disposto, definibile:
ordinamento giuridico → per la sua funzione ordinatrice
realtà normativa→ per la sua natura sociale
Giurisprudenza = scienza sociale
Non si deve mai dimenticare la stretta correlazione tra diritto e società. Il cambiamento della società presuppone un cambiamento delle leggi e un cambiamento delle leggi presuppone un cambiamento della società.
La realizzazione della regola comporta:
Sanzioni (negative) - risarcimento danni
- esecuzione in forma specifica ( a posteriori si ordina che si agisca
secondo legge)
- clausola penale
· Sanzioni positive (benefici): vd leggi di incentivazione
Il diritto positivo assolve a due funzioni:
- conserva le situazioni presenti nella società, conformando le proprie regole a quelle sociali preesistenti
- trasforma l’esistente modificando la società
La coercibilità non è un carattere comune a tutte le regole, vd. il dovere di fedeltà tra coniugi
Diritto ↔ morale
Il discorso giuridico è il discorso morale condotto con particolari procedure e con finalità di regolazione dell’intera società in modo non soltanto persuasivo ma anche coattivo.
Diritto e morale sono tra loro complementari.
Linguaggio giuridico e linguaggio comune
Non corrispondono sempre.
Definizione legislativa: è quella definizione espressa in una disposizione da interpretare in
connessione con le altre specifiche
Definizione dottrinale: precedenti alle leggi moderne sono la tradizione e la scienza giuridica, dalle
quali appunto vengono tratte numerose e indispensabili definizioni “dottrinali”
Disposizione, articolo, norma (regole e principi)
Il diritto non li definisce, bensì li presuppone.
Disposizione: lo è qualunque enunciato facente parte di un testo che è fonte di diritto. Ha almeno un
significato, ricostruito mediante interpretazione.
Norma: è la disposizione interpretata, proposizione prescrittiva con la quale si valuta una condotta
Fattispecie astratta: è la circostanza che la norma prevede come condizione per la sua applicabilità.
Ad essa corrisponde una conseguenza prevista dalla norma.
Fattispecie concreta: qualora in un caso concreto si riscontri la presenza delle condizioni presentate
in astratto da una norma, a seguito dell’interpretazione, allora a quel caso si
applicano le conseguenze previste dalla norma per la fattispecie astratta. La
fattispecie concreta è rappresentata dal caso concreto in cui questo può verificarsi
Articolo: è la partizione interna di una legge e serve unicamente all’individuazione degli enunciati
di riferimento
Comma: è un capoverso dell’articolo
È possibile che una disposizione sia ricavabile dalla combinazione di più articoli contenuti in leggi diverse.
Regola: è una norma che richiede un insieme sufficientemente specifico di comportamenti per la
sua soddisfazione. Non è detto che sia rispettata.
Principio: è una norma che impone la massima realizzazione di un valore. La fattispecie alla quale è
applicabile non è definibile in astratto: infatti esso è sempre applicabile a nuove
fattispecie e non comprese in altre norme, quando la valutazione delle nuove fattispecie
ricava soltanto senso mediante la realizzazione di quel valore che il principio afferma.
· Ogni regola è riconducibile almeno ad un principio. La regola riguarda un comportamento e lo valuta; questo valutato positivamente, costituisce un modo di realizzare un principio.
La regola è quindi una scelta tra le molteplici opportunità di realizzazione di un principio.
Il principio connette una serie di regole tra loro, ciascuna con un ruolo specifico nell’attuazione del principio.
Il principio cioè unifica le regole nel comune riferimento ad un valore.
Norme derogabili e inderogabili, norme speciali, eccezionali e imperativa
Norma derogabile: è applicabile salvo che la volontà dei privati non disponga diversamente,
elaborando una regola diversa
Norma inderogabile: è la regola che è valutata dall’ordinamento come l’unica modalità di attuazione del corrispondente principio. Non lascia libertà di scelta. Spetta al soggetto interessato chiedere al giudice di applicare le sanzioni previste
Norma speciale: oltre alla particolarità della materia, caratteristica della norma eccezionale, contiene anche un contrasto con un principio. possono sempre essere applicate peranalogia
Norma eccezionale: è una regola non riconducibile in via immediata ad un principio, ma che invece costituisce una deviazione giustificata in quella particolare fattispecie dalla priorità di altre valutazioni. Solo a volte possono essere applicate per analogia
L’eccezionalità e la specialità di una norma non sono caratteristiche intrinseche delle norme stesse, ma dipendono dall’ordinamento giuridico in cui tali norme sono inserite.
Norma imperativa: Si ha una norma imperativa, quando la legge stabilisce che le parti non possono derogare a quanto stabilito dalla legge. La sua violazione provoca la nullità dell’atto, salvo diverse disposizioni.
Ogni norma è applicabile alle fattispecie concrete che rientrano nel suo ambito di valutazione, cioè nella sua fattispecie astratta.
Il diritto come sistema giuridico
È l’insieme delle relazioni ordinate tra principi e regole.
È un sistema aperto, non è cioè un ordine immutabile di valutazioni, ma l’ordine che risulta dalla continua produzione legislativa, dalle applicazioni e interpretazioni del diritto vigente. L’unico limite è dato dal rispetto delle regole sulla produzione legislativa e dalla rigidità della Costituzione. La capacità di adeguarsi alla mutevole realtà dipende sì dalla rapidità e della qualità della produzione di regole legislative, ma soprattutto dal contenuto dei suoi principi.
Infatti vi è sempre un concorso di principi applicabili alla fattispecie concreta. In tal caso è necessario bilanciare i principi tra loro individuandone le rispettive relazioni di preferenza e di compatibilità e trovare, come risultato di tale bilanciamento, la norma applicabile.
Il criterio di bilanciamento è la “ragionevolezza” della regola concreta applicata dopo il bilanciamento. Tale ragionevolezza trova il suo fondamento, all’interno dell’ordinamento giuridico vigente, nel valore della persona, tutelata da un principio corrispondente (2 cost.).
Bilanciamento → ragionevolezza → valore della persona
Altre volte poi vi è un conflitto di regole, che nasce dalla contraddizione nell’applicazione di due o più regole concorrenti. Per risolvere tali conflitti di regole (antinomie) esistono tre criteri:
- gerarchico→ prevale la regola posta da una fonte di livello superiore
- di specialità→ prevale la regola che disciplina ipotesi più particolari
- cronologico→ prevale la regola emanata per ultima
I tre criteri possono a loro volta essere in conflitto; in tal caso quello gerarchico prevarrà sui restanti due, quello di specialità su quello cronologico e quello cronologico sottostarà ad entrambi.
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