Forma
In senso lato indica il veicolo mediante il quale l’assetto di interessi risulta oggettivamente riconoscibile; in senso stretto si identifica invece nel documento (atto pubblico o scrittura privata) dal quale risulta la manifestazione di volontà. Solo quest’ultimo è requisito del negozio.
Il nostro ordinamento è governato dal c.d. principio della libertà delle forme, il quale trova origine nell’autonomia negoziale. Tale principio fa perno sull’art 1325, che dispone di utilizzare la forma “quando risulta che è prescritta dalla legge a pena di nullità”. Questo articolo, interpretato a contrario, dispone che in assenza di prescrizioni di una determinata forma, le parti sono libere di adottare qualsiasi vestimentum per negoziare.
La forma sul piano giuridico assume una pluralità di funzioni. Si distingue innanzitutto tra:
- forme ad substanziam: svolge il ruolo di elemento costitutivo della figura negoziale (se diversa dal previsto provoca cioè la nullità dell’atto)
- forme ad probationem: svolge il ruolo di limite alla prova dell’atto (se diversa dal previsto provoca cioè l’inammissibilità della prova del negozio)
- forma solenne: si tratta di scrittura privata o atto pubblico, e talvolta anche il solo atto pubblico.
A volte la forma coinvolge il profilo della opponibilità ai terzi degli effetti del contratto.
Rapporto forma-contenuto: quali sono gli elementi del negozio che devono osservare la forma? Quelli del contenuto minimo (ovvero lo schema predisposto dalla legge), non già del contenuto effettivo del contratto (insieme delle determinazioni contrattuali, comprese le clausole accessorie volute dalle parti).
Modalità di forma
- telegramma: in date condizioni ha l’efficacia della scrittura privata (2705)
- telex: a differenza del telegramma non esige l’intervento di un terzo che possa verificare l’identità e la sottoscrizione del mittente, ma indica al destinatario il solo apparecchio emittente
- telefax: individua non l’autore del contratto, ma il responsabile.
La legge prescrive che per gli atti negoziali o contratti strumentali si usi la medesima forma rispetto a quello principale; la stessa prescrizione vale per gli atti modificativi di un precedente contratto formale.
Nel contratto redatto in forma scritta, la sottoscrizione svolge un ruolo importante poiché individua gli autori; deve essere autografa e idonea a individuare il sottoscrittore.
Ripetizione del contratto: nella pratica accade che le parti, al momento della conclusione del contratto solenne in scrittura privata, si obblighino a ripeterlo in atto pubblico per permettere la trascrizione dell’atto.
Rinnovazione del contratto: comprende due ipotesi 1) le parti eliminano il precedente negozio ex tunc sostituendolo con uno successivo identico al primo con efficacia ex nunc (spostamento temporale del negozio); 2) le parti pongono in essere un nuovo negozio, identico nel contenuto al primo, per sostituirlo ex nunc, senza creare soluzione di continuità fra gli effetti dei due negozi.