Buona fede nell’esecuzione dei contratti
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1375): regola che rappresenta la proiezione nell’ambito del contratto del principio di cooperazione nell’obbligazione. Essa svolge la funzione di adeguare la disciplina negoziale alla specificità delle situazioni concrete nell’esecuzione del
rapporto; concorre cioè a creare la regula iuris del caso concreto.
Risoluzione
Significa scioglimento del contratto, con conseguente venir meno del vincolo e degli effetti da esso prodotti. Risoluzione-invalidità: mentre la disciplina dell’invalidità reagisce a difetti originari del contratto e opera eliminando radicalmente il titolo come se il contratto non fosse mai stato concluso, la risoluzione reagisce a difetti sopravvenuti che toccano non l’atto ma il rapporto contrattuale. Gli effetti prodotti dal contratto fino al momento della risoluzione non sono privi di efficacia.
La risoluzione opera in presenza di contratti a prestazioni corrispettive, nelle quali il difetto sopravvenuto che incide sul rapporto contrattuale comporta una disfunzione che interessa il legame tra le prestazioni l’una in funzione dell’altra (“difetto funzionale della causa”); tale disfunzione può dipendere da un comportamento imputabile ad uno dei contraenti oppure può dipendere da eventi non prevedibili e non imputabili alle parti.
Il codice prevede tre ipotesi di risoluzione:
- A...per inadempimento (1453 ss.)
- B…per impossibilità sopravvenuta (1463 ss.):
- C…per eccessiva onerosità (1467 ss.)
A…Risoluzione per inadempimento
Di fronte all’inadempimento di una parte l’altra ha la facoltà di scegliere tra la condanna della controparte ad eseguire la prestazione non ancora adempiuta (c.d. domanda di adempimento); oppure la risoluzione del contratto, in modo tale da non dovere più la sua prestazione e, in caso l’abbia già eseguita, potere ottenere la restituzione di questa.
Chiesta la risoluzione non si può più chiedere l’adempimento; chiesto l’adempimento si può sempre chiedere la risoluzione. Che chieda l’adempimento o la risoluzione il contraente può sempre chiedere il risarcimento dei danni (1453).
Di regola la risoluzione per inadempimento si prospetta come “risoluzione giudiziale”, in quanto, su domanda di parte, è pronunziata dal giudice con sentenza costitutiva, dopo avere accertato che l’inadempimento non sia di “scarsa importanza” per la parte non inadempiente.
Risoluzione di diritto: la risoluzione opera senza la necessità di una sentenza in alcune fattispecie specificamente disciplinate
- diffida ad adempiere: al fine di precludere l’adempimento tardivo del debitore la parte non inadempiente può intimare per iscritto all’altra parte di adempiere entro un termine non inferiore ai 15 giorni, trascorso inutilmente il quale il contratto s’intende “risolto di diritto”(1454); in mancanza di espresso avvertimento si ha invece sua costituzione in mora.
- clausola risolutiva espressa: pur se l’inadempimento è di scarsa importanza, i contraenti possono espressamente convenire che il contratto si risolva qualora una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. La parte che subisce l’inadempimento può chiedere all’inadempiente di avvalersi della clausola risolutiva affinché la risoluzione si verifichi (1456)
- scadenza del termine essenziale: il contratto si risolve di diritto qualora sia fissato per la prestazione di una parte un termine essenziale (ovvero tale da far perdere di utilità alla prestazione per il creditore una volta scaduto) nell’interesse dell’altra. La scadenza del termine essenziale determina l’automatica risoluzione del contratto. La parte che subisce l’inadempimento può però chiedere entro 3 giorni che la prestazione venga comunque eseguita
Eccezione di inadempimento (clicca qui per chiarimenti):“nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria”, salvo diversa indicazione contrattuale.
Sospensione dell’esecuzione: il contraente può sospendere l’esecuzione della propria prestazione se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione.
Clausola solve et repete: per rafforzare il vincolo contrattuale può essere stabilito con apposita
clausola che una delle parti non possa opporre eccezioni (tranne quelle di nullità, annullabilità e rescissione), sì da evitare o ritardare la prestazione dovuta.
B…Risoluzione per impossibilità sopravvenuta
È uno dei modi di estinzione diversi dall’adempimento (1256 ss.). Non si limita ad estinguere l’obbligazione di una parte, ma comporta l’estinzione anche dell’altra. La parte liberata per l’impossibilità sopravvenuta non può cioè chiedere la controprestazione, e deve restituire quella ricevuta, in quanto indebita (1463). Si tratta di risoluzione di diritto, non giudiziale.
Impossibilità parziale: se la prestazione diventa soltanto parzialmente impossibile e il debitore si libera eseguendo la prestazione per la parte ancora possibile, è prevista non una risoluzione automatica, ma l’attribuzione all’altra parte di un diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione dovuta, con la possibilità di recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale (1464).
C…Risoluzione per eccessiva onerosità
Opera rispetto ai contratti la cui esecuzione è destinata a protrarsi nel tempo: contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita. Può accadere infatti che tra la conclusione del contratto e la sua esecuzione l’equilibrio tra le prestazioni degeneri a causa di eventi eccezionali e imprevedibili.
Presupposti: lo squilibrio deve essere significante (“eccessivamente onerosa”); l’onerosità deve essere sopravvenuta dopo la conclusione e prima dell’esecuzione del contratto, e causata da“avvenimenti straordinari e imprevedibili”(anche in termini di entità)
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (1467). A differenza dell’impossibilità sopravvenuta, non provoca una risoluzione di diritto, ma può continuare a sussistere se ricondotto a equità.
L’intervento del giudiceè necessario per stabilire se l’onerosità sia eccessiva e valutare se l’offerta di modificazione sia idonea a ricondurre il contratto ad equità.
Rinegoziazione e adeguamento del contratto
Rinegoziazione: attività mediante la quale le parti procedono a ridefinire l’assetto d’interessi inizialmente stabilito, in dipendenza di sopravvenienze giuridicamente rilevanti. Così vengono adeguate le condizioni contrattuali squilibrate dal mutamento delle circostanze nelle quali il rapporto di lunga durata si svolge.
L’adeguamento del contratto ha fonte legale, giudiziale o convenzionale.
Nei contratti di scambio si tratta principalmente di adeguamento del prezzo, mutato al mutare del potere di acquisto della moneta.
Clausole o patti di negoziazione (vincoli legali a contrarre): sono rimedi convenzionali di adeguamento, che assicurano il controllo, lungo la durata del rapporto, sull’attuazione del risultato economico. Entrambe le parti con questo patto si vedono obbligate a rinegoziare; la rinegoziazione richiede talvolta tempi incompatibili con l’urgenza delle modifiche; per questo la prassi attribuisce pattiziamente ad una parte il potere di modificare unilateralmente, in modo vincolante per l’altra, l’iniziale contenuto negoziale (ius variandi). Nell’eventualità di inosservanza dell’obbligo (convenzionale o legale) di rinegoziare, la parte che per l’inadempimento dell’altra non ottenga il contratto modificativo al quale ha diritto può chiedere al giudice che ne costituisca gli effetti mediante sentenza (2932).
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