Principio consensualistico
Il contratto produce effetti grazie al consenso delle parti. L’effetto del contratto, sia pure differito come nella vendita di cose future o di cosa altrui, è pur sempre da collegare al consenso.
Efficacia negoziale e integrazione degli effetti
Si distingue tra:
- effetti legali: sono quelli predeterminati dalla legge per atti che la parte può soltanto decidere di compiere o meno
- effetti negoziali: sono quelli voluti dalle parti attraverso negozi giuridici
Potere di impulso: è quello grazie al quale i privati possono compiere atti i cui effetti possono anche non coincidere con quelli voluti. Il regolamento negoziale si arricchisce di regole eteronome e di effetti diversi in parte o in toto da quelli programmati: il contratto, infatti, obbliga le parti non soltanto a quanto espresso nel medesimo, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità (1374) (vd regole interpretative, inserzione automatica di clausole, clausole d’uso ecc). Questo perché nella determinazione degli effetti contrattuali è essenziale l’interpretazione non tanto della volontà psichica, quanto del contratto come operazione sociale e giuridica.
Il “vincolo contrattuale”
Il contratto vincola le parti al rispetto delle sue regole, in quanto “ha forza di legge tra le parti che lo hanno concluso” (1372).
Il contratto produce effetti per i terzi nelle fattispecie espressamente previste dalla legge (1372).
Dal vincolo contrattuale le parti possono liberarsi per mutuo dissenso o per le cause ammesse dalla legge, ovvero: 1) termine essenziale, 2) condizione risolutiva, 3) ipotesi di recesso, 4) risoluzione, 5) rescissione
Il mutuo dissenso comporta non l’eliminazione del precedente contratto che ha prodotto il suo effetto, ma il venir meno dell’effetto medesimo a causa della manifestazione di una volontà contraria di quella precedente. Esso consiste in un nuovo contratto con cui le parti perseguono una finalità opposta a quella raggiunta col precedente.
Recesso: è possibile che una parte si liberi unilateralmente dal vincolo assunto, esercitando il diritto di recesso (ius poenitendi); tale diritto può trovare sua fonte nella legge o nell’autonomia ed essere attribuito ad una o a tutte le parti. Il recesso è atto unilaterale recettizio con efficacia ex nunc (se non disposto diversamente), al quale può essere attribuito un corrispettivo denominato:
- caparra penitenziale, se versata al momento della conclusione del contratto
- multa penitenziale, se pagata per esercitare il recesso
Rafforzamento del vincolo mediante clausola penale e caparra
Clausola penale: consiste in un patto accessorio con il quale i contraenti convengono che il debitore inadempiente o tardivo nell’adempimento, a prescindere dalla prova del danno, è tenuto ad una determinata risarcibilità di un danno ulteriore. Se sproporzionata può essere ridotta dal giudice.
Caparra confirmatoria (1385): consente alla parte non inadempiente di liberarsi dal vincolo negoziale senza ricorrere all’ordinario rimedio della risoluzione del contratto (1453), accontentandosi di trattenere la caparra ricevuta o di esigere il doppio di quella versata.
Caparra penitenziale: assolve alla stessa funzione di quella confirmatoria, ma se ne distingue perché è versata da chi intende avvalersi del diritto di recesso.
Relatività degli effetti contrattuali
Non si discorre in questo caso di negozi unilaterali, che possono incidere oltre che sulla sfera dell’autore, anche su quella altrui.
Secondo il principio di relatività il contratto può soltanto eccezionalmente esplicare effetti (soprattutto essenziali) nei confronti dei terzi.
Opponibilità ai terzi: concerne la circolazione dei diritti ed è utile per risolvere i conflitti fra più aventi causa dallo stesso autore; è preferito chi ha per primo reso l’acquisto conoscibile ai terzi, e non chi per primo ha acquistato. A seconda della natura del contratto o del bene che ne è oggetto, differenti sono i criteri per opporre erga omnes l’effetto negoziale. In caso di trasferimenti:
- …di diritti personali: il godimento spetta a chi per primo lo ha conseguito (1380)
- …di crediti: prevale la cessione notificata per prima (1265)
- …di beni mobili: prevale l’acquisto di chi, per primo ed in buona fede, ne acquista il possesso, anche in base ad un atto di data posteriore (1155)
- …di beni immobili /mobili registrati: prevale l’acquisto di chi per primo trascrive il relativo atto
Stipulazione a favore di terzi
Nel caso in cui lo stipulante ne abbia un qualche lecito interesse (in caso contrario è nullo), le parti si possono accordare affinché un terzo acquisti uno dei diritti derivanti dal contratto.
L’effetto in favore del terzo si verifica senza la sua accettazione, benché egli possa sempre rifiutarlo; la dichiarazione di “volerne profittare” (adesione del terzo) impedisce semplicemente allo stipulante la revoca. La pattuizione a favore di terzi, apponibile a qualsiasi contratto, può attribuire al terzo sia diritti di credito sia diritti reali. Con l’adesione alla stipulazione, il terzo rende irrevocabile l’acquisto della titolarità del diritto, non del rapporto contrattuale.
Scioglimento del vincolo contrattuale
la stessa norma secondo la quale il contratto “ha forza di legge tra le parti”, riconosce loro la facoltà di scioglierlo “per mutuo consenso”(1372).
Differimento ed eliminazione dell’efficacia
Sebbene il contratto di regola produca effetti dal momento nel quale è concluso, le parti possono disporre clausole idonee a circoscrivere gli effetti nel tempo o a condizionarli. La produzione degli effetti contrattuali può essere subordinata al verificarsi di un determinato fatto stabilendo che gli effetti o decorrano da una certa data o perdurino per un determinato periodo.
Termine: è attinente a fatti futuri ma certi
Condizione: è attinente a fatti futuri e incerti
Non si possono apporre ai c.d. atti puri (es. matrimonio, riconoscimento di figlio naturale ecc).
Condizione
Consiste in un fatto futuro e incerto al quale le parti intendono subordinare l’efficacia del contratto concluso (condizione sospensiva) o l’eliminazione degli effetti che il contratto ha già prodotto (condizione risolutiva) (1353).
Pendenza della condizione: è il periodo che va dalla conclusione del contratto fino a quando l’evento si può ancora verificare, durante il quale il contratto, anche se condizionato, non è privo di effetti in quanto da esso origina una situazione soggettiva della quale l’interessato può disporre e per la quale può reclamare un’appropriata tutela giurisdizionale.
Ogniqualvolta l’evento dedotto in condizione non si verifica per una causa imputabile alla parte che aveva un interesse contrario all’avveramento, la condizione si considera avverata (c.d. finzione di avveramento della condizione: 1359).
Le parti, usando la condizione, possono dare rilevanza ai motivi individuali che le inducono a concludere il contratto.
Presupposizione: la condizione è di regola contemplata espressamente; tuttavia è possibile configurare una condizione tacita desumibile dalle concrete circostanze a seguito dell’interpretazione (chi prende in locazione una finestra per vedere una manifestazione che poi viene annullata, senza avere posto come clausola che la manifestazione avvenisse).
La condizione può essere unilaterale o bilaterale, a seconda che sia prevista nell’interesse di entrambe o di una sola delle parti.
L’evento dedotto in condizione deve essere possibile e lecito.
È nullo il negozio sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa, l’avverarsi della quale dipenda dalla mera volontà di una delle due parti.
Si distingue ulteriormente tra:
- condizione casuale: l’evento dedotto consiste in un fatto l’avverarsi del quale dipende dal caso
- condizione potestativa: dipende dalla volontà di una delle parti che ha l’interesse a che l’evento si verifichi o no (se Tizio sosterrà l’esame…)
- condizione mista: se v’è commistione dell’uno e dell’altro tipo (se Tizio supererà l’esame).
Di regola la condizione è retroattiva, ma le parti possono rimandare a un momento successivo gli effetti del contratto o della risoluzione.
Termine di efficacia e termine di adempimento
Termine di efficacia: consiste nella previsione temporale a partire dalla quale (termine iniziale) o fino al verificarsi della quale (termine finale) il negozio produce effetti. Non è retroattivo.
È possibile che convivano termine e condizione (un genitore prende in locazione un appartamento al mare per il figlio per il successivo mese subordinando l’efficacia del contratto alla promozione del figlio: la condizione rende incerta l’efficacia, il termine ne impedisce la retroattività).
Al pari della condizione, il termine è strumento per consentire all’interessato di circoscrivere l’efficacia temporale del negozio. Tuttavia non può essere soggetto a termine finale un contratto traslativo di proprietà, in quanto il negozio darebbe vita alla c.d. proprietà temporanea.
Termine di adempimento: concerne la modalità di adempimento
Requisiti legali di efficacia (condizioni legali)
Talora il contratto non è in grado di produrre immediatamente gli effetti tipici in quanto la legge ne subordina la realizzazione al verificarsi di fatti ulteriori ed estrinseci, detti condiciones iuris (es. il contratto concluso dal falsus procurator produce effetti in capo al dominus solo in caso di ratifica).
Interpretazione dei contratti
La comune intenzione dei contraenti va indagata senza fermarsi al senso letterale delle parole (1362), valutando il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto. Il diffondersi della teoria della responsabilità e dell’affidamento, hanno determinato l’abbandono della concezione volontaristica (secondo la quale contava la volontà psicologica) e l’emersione dello scopo dell’interpretazione nell’individuazione della “volontà dichiarata”, del “voluto” ed in definitiva dell’ “autoregolamento di interessi”. L’interprete non deve individuare soltanto ciò che è avvenuto, ma anche ciò che dovrà accadere.
Interpretazione-qualificazione: la netta scissione tra interpretazione e qualificazione (assegnazione della veste giuridica adeguata) è ancora diffusamente accolta, ma tuttavia destinata a vacillare: facendole confluire è infatti possibile usare, nell’attività interpretativa, la disciplina che governa il singolo contratto con una conseguente relativizzazione del procedimento ermeneutico.
L’art. 1362 indica l’interpretazione come ricerca della “comune intenzione”, tenuto conto di comportamenti e circostanze. Vige anche qua poi il principio “in claris non fit interpretatio”.
Criterio interpretativo della “totalità”: impone di non interpretare le clausole separatamente le une dalle altre, bensì le une per mezzo delle altre (1363).
Art 1362-1365: sono le norme di interpretazione soggettiva, rivolte alla determinazione della comune intenzione dei contraenti. Qualora in seguito alla loro applicazione rimanesse qualche dubbio, possono usarsi in via sussidiaria altri criteri (art 1367-1371) c.d. di interpretazione oggettiva:
- espressioni polisense: devono essere interpretate nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto (1369)
- art. 1367 (ispirato al principio di conservazione): prescrive che, nel dubbio, il contratto o le singole clausole si devono interpretare nel senso in cui esse possano avere qualche effetto
- art 1368 (ispirato agli usi interpretativi): le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo nel quale il contratto è stato concluso
- interpretazione contro l’autore della clausola: l’art 1370 dispone che le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari disposti da uno dei contraenti, s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro
- regole finali: l’art 1371 dispone che nel caso in cui a seguito dell’applicazione delle norme precedenti non si sia riusciti a chiarire ogni dubbio, il contratto, se a titolo gratuito, debba essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato; se a titolo oneroso, in modo da realizzare l’equo contemperamento degli interessi delle parti
Art 1366 interpretazione secondo buona fede: prescrive un’interpretazione del contratto secondo buona fede, in termini di lealtà e correttezza (non è una regola di condotta per le parti, quanto una regola di valutazione informato anche ai principi generali, specie quelli costituzionali); secondo alcuni da usare in via sussidiaria, secondo altri alla pari dell’int. soggettiva.
[Interpretazione soggettiva(per alcuni=interpretazione sec. buona fede)→Interpretazione oggettiva]
Integrazione (1339,1340,1374)
Il regolamento contrattuale può avere la sua fonte non soltanto nell’autonomia, ma anche in altre componenti esterne che hanno la funzione di “integrare” il regolamento di fonte privata, talvolta supplendo alle sue lacune, talvolta sostituendosi alla logica della parti.
Norme suppletive: sono quelle che integrano le lacune del contratto (vd luogo dell’adempimento o della consegna 1510), qualora esso si limiti a considerare gli aspetti “essenziali”.
Integrazione tramite norme imperative: avviene contro la volontà delle parti, al fine di realizzare un interesse più generale (es: la legge impone come durata minima dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo il termine di 4 anni; se un contratto ne prevede solo due, la legge sostituisce automaticamente 4anni con i 2anni del contratto: inserzione automatica di clausole)
Esistono due momenti dell’integrazione:- integrazione del contenuto - integrazione degli effetti
Integrazione tramite “usi”: l’art 1374 fa riferimento agli “usi normativi” e alle consuetudini (soccombono rispetto alla legge); l’art 1340 fa riferimento agli “usi negoziali o contrattuali” (operano sullo stesso piano della volontà dei contraenti e possono derogare a norme di legge dispositive e prevalere su quelle suppletive)
Buona fede e integrazione: la buona fede ha effetto integrativo nel momento esecutivo del rapporto, mediante l’individuazione di una serie di obblighi finalizzati a tutelare l’interesse della controparte
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