A) Contratti relativi al trasferimento di situazioni
Compravendita
È “il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà o il trasferimento di un altro diritto verso corrispettivo di un prezzo”(1470). È dunque ad effetti reali o traslativo, giacché realizza il trasferimento del diritto, e consensuale.
Vendita ad effetto obbligatorio: si ha quando il venditore ha l’obbligo strumentale di procurare l’acquisto dell’oggetto venduto al compratore.
Vendita alternativa: il trasferimento dell’oggetto si ha quando è effettuata la scelta tra gli oggetti dedotti alternativamente
Vendita di cose generiche: la proprietà si trasferisce con la specificazione della quantità negoziata (10 q di grano), indipendentemente dalla consegna.
Vendita di cosa futura: in questa la cosa non esiste affatto o è in via di formazione. L’effetto traslativo si realizza soltanto quando la “cosa viene ad esistenza”(1472). Si tratta di un contratto ad effetti tipici parzialmente sospesi, che produce effetti preliminari strumentali a quelli finali.
La vendita di cosa futura può assumere funzione sia commutativa (il compratore corre il rischio della normale alea, ad es. per variazioni stagionali di quantità e qualità del raccolto, ma nel caso sia il raccolto non ci sia il contratto è nullo) sia aleatoria (anche nel caso in cui il raccolto sia inesistente, genera comunque per il compratore l’obbligo di pagare il prezzo).
Vendita di cosa altrui: produce a carico del venditore l’obbligo di acquistare la cosa dal proprietario per trasmetterla al compratore. La trasmissione del diritto avviene automaticamente, appena il venditore acquisti, senza che sia necessaria l’ulteriore dichiarazione di volontà, come invece nel contratto preliminare.
Vendita di cosa altrui ma dichiarata propria: il compratore ignaro dell’altruità della cosa può chiedere la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno, la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese.
Elemento essenziale della compravendita è costituito dal prezzo, corrispettivo in denaro determinato o determinabile (anche da un terzo c.d. arbitratore)
Obblighi del venditore
Strumentale all’attuazione dell’effetto traslativo è l’obbligo di far acquistare al compratore la proprietà del diritto. Strumentale ai fini dell’acquisto del possesso è l’obbligo di consegna.
Strumentale al conseguimento, da parte del compratore, della titolarità, del potere di disposizione e del godimento del bene, è la duplice obbligazione di garantire il compratore contro
- l’evizione: può essere totale quando al compratore viene sottratta la proprietà da terzi (in questo caso si ha facoltà di domanda di risoluzione, risarcimento del danno, spese ed oneri sostenuti da parte del compratore); o minore, quando la cosa è gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, non apparenti né dichiarati, che ne diminuiscono il libero godimento (in questo caso il compratore ha facoltà di chiedere diminuzione del prezzo o risoluzione a seconda che tali oneri sarebbero stati non incisivi o incisivi sulla stipulazione effettiva del contratto); evizione parziale, in cui solo una parte è acquistata da terzi (si applica analoga disciplina: 1484).
- i vizi: il venditore è tenuto a garantire al compratore l’inesistenza di vizi occulti materiali. Si parla di “vizio redibitorio” quando è tanto grave da rendere la cosa inidonea all’uso cui è stata destinata o da diminuire in modo apprezzabile il suo valore. La garanzia per i vizi è soggetta a termini brevi di decadenza (8 giorni) e di prescrizione (1 anno). Effetto della garanzia è di consentire al compratore di scegliere tra risoluzione, riduzione del prezzo o eliminazione dei difetti a cura e onere del venditore. Comunque sia il compratore ha diritto al risarcimento, se il venditore non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa; il risarcimento si estende anche ai danni imputabili al vizio della cosa (incidente a causa di freni mal funzionanti)
Il compratore è tutelato anche quando la cosa acquistata non ha le qualità promesse dal venditore o quelle essenziali per l’uso cui il bene è destinato (si ha risoluzione per inadempimento o riduzione del prezzo). Termine di decadenza (8gg); termine di prescrizione (1anno).
Aliud pro alio: se viene venduta una cosa anziché quella pattuita il termine di decadenza e di prescrizione non sono come quelli precedenti (si ha in questo caso risoluzione per inadempimento se per errore del venditore; annullabilità del contratto, soggetta a prescrizione quinquennale, se per errore del compratore).
Obblighi del compratore
Il principale è l’obbligo di pagare il prezzo nel tempo e luogo fissati (1498). In mancanza di pattuizioni o usi, il pagamento va fatto alla consegna e nel luogo ove questa, per patto o per legge, deve avvenire; altrimenti al domicilio del venditore. Qualora non paghi il prezzo, il venditore può chiedere il risarcimento di eventuali danni e un aumento del prezzo; in alternativa può chiedere la risoluzione, nel caso in cui pur avendo offerto di consegnare la cosa, il compratore non si sia presentato o non abbia pagato.
Discipline e patti particolari
Ne è esempio la disciplina minuziosa dei beni mobili (1510-1522).
Vendita a prova: è sottoposta alla condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso cui era destinata (1521)
Vendita con riserva di gradimento: si perfeziona con la comunicazione al venditore del gradimento del compratore.
Vendita su campione: è sottoposta alla condizione risolutiva che la merce consegnata sia perfettamente uguale al campione assunto dai contraenti.
Vendita su documenti: ha per oggetto documenti, i quali attribuiscono a chi li possiede il diritto di ottenere la consegna delle cose dal detentore e il potere di disporre delle stesse.
Vendita con patto di riscatto: in essa il venditore si riserva il diritto di riavere la cosa venduta mediante restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalla legge (1500). Termine di decadenza: 2 anni per beni mobili; 5 anni per beni immobili.
Vendita a rate e con riserva di proprietà: il pagamento del prezzo è dilazionato in più rate ed è espressamente pattuito che la proprietà della cosa passi, in deroga al “principio” del passaggio immediato, soltanto con il pagamento dell’ultima rata di prezzo. L’acquisto della proprietà è condizionato sospensivamente al pagamento dell’ultima rata, sì che il compratore, pur avendone ricevuto la consegna e il godimento, non può nel frattempo disporre della cosa (alienare ad esempio).
Vendita a distanza: il consumatore ha il diritto di essere informato dettagliatamente sugli aspetti significativi del regolamento contrattuale e alla successiva conferma per iscritto di tali informazioni. È altresì riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro dieci giorni o tre mesi, se il fornitore non abbia adempiuto agli obblighi di formazione.
Permuta
Si differenzia dalla vendita perché lo scambio non è tra cosa (o meglio “diritto”) e prezzo, ma tra cosa e cosa (o meglio tra diritto e diritto). È contratto a titolo oneroso e consensuale, salvo, quando si tratti di cosa di genere, gli effetti della specificazione. La disciplina, nei limiti della “compatibilità” con essa, è rimandata a quella della vendita. Se una cosa è scambiata con un’altra insieme a un supplemento di prezzo si ha contratto misto.
Somministrazione
“È il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga a fornire periodicamente o continuativamente le cose convenute (normalmente di genere) verso il pagamento di un determinato prezzo” (1559) che, nella somministrazione periodica, va pagato al termine della singola fornitura e in proporzione ad essa; in quella continuativa, invece, va pagato secondo le “scadenze d’uso”.
Le parti possono prevedere una clausola di esclusiva a favore del somministrante (che obbliga il somministrato a non fornirsi da altri) o del somministrato (che obbliga il somministrante a non fornire altri).
Somministrazione-appalto: essa ha ad oggetto un dare, non un fare.
Somministrazione-vendita obbligatoria: la somministrazione è sì contratto a effetto obbligatorio, ma a differenza della vendita obbligatoria, le prestazioni sono molteplici con la loro autonomia, e non ve n’è una sola.
Somministrazione-vendita a consegne ripartite: nella seconda la ripartizione del tempo costituisce soltanto una modalità di attuazione dell’unitaria prestazione; nella somministrazione poi, a differenza della vendita a consegne ripartite vige la regola dell’irripetibilità delle prestazioni già eseguite.
La durata è parte integrante del contratto, dal che ne discende che per l’inadempimento, il ritardo, oltre che di notevole importanza, deve essere tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti. Anche la regola dell’eccezione d’inadempimento è attenuata, sì che l’inadempimento di lieve entità non può permettere la sospensione dell’esecuzione senza congruo preavviso.
Concessione di vendita
Regola i rapporti tra produttori e rivenditori al dettaglio. Una parte (concessionaria) s’impegna ad
acquistare e rivendere (a prezzi dettati dal concedente) i prodotti di una data impresa, che a sua volta si impegna a fornirli. Essenziale al contratto è che il concessionario sia al tempo stesso autorizzato dal concedente e obbligato a usare nella propria impresa (sempre autonoma) il marchio e l’insegna del produttore.
Mutuo
È il contratto mediante il quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e questa si obbliga a restituire cose della stessa specie e qualità (1813). Realizza una funzione di prestito di consumo (non di uso come nel comodato). Il mutuo è contratto reale, in quanto la consegna della cosa è elemento costitutivo della fattispecie e consente al mutuatario l’immediata disponibilità delle cose.
Normalmente il mutuo è oneroso (interessi) o gratuito. Anche se le obbligazioni sono a carico di una sola parte dopo la consegna, nel caso in cui il mutuatario non adempia all’obbligo di pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione (rimedio tipico dei contratti a prestazioni corrispettive). La misura degli interessi può essere convenuta maggiore di quella legale, e in tal caso deve essere determinata per iscritto. Interessi usurari causano la nullità della clausola.
Restituzione rateale: se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non paga anche una sola rata, il mutuante può chiedere l’immediata restituzione dell’intero, sempre che il giudice ritenga grave l’inadempimento (1819).
Mutuo di scopo: la legge o le parti possono convenire che le somme mutuate siano impiegate per una specifica destinazione (vd mutui a tasso agevolato). Nel caso di inadempimento di tale obbligazione il contratto si considera nullo per difetto originario della causa.
Factoring
L’impresa produttrice di beni o servizi cede, dietro corrispettivo, i propri crediti presenti e futuri ad una società di factoring iscritta all’albo delle aziende. Il factor assume vari compiti rispetto ai crediti dell’imprenditore. Può curarne la riscossione quale mandatario all’incasso e gestire sino alla scadenza ogni aspetto del rapporto creditorio; può rendersi cessionario soltanto di alcuni crediti, lasciando al cedente il rischio della solvenza del debitore ceduto, o assumendo tale rischio e liberando il cedente dall’obbligo di garantire il soddisfacimento del credito ceduto. In cambio della titolarità dei crediti il factor deve pagare un prezzo che, normalmente, non corrisponde all’entità dei crediti, ed il cui pagamento è di norma dilazionato.
Data la molteplicità di aspetti del contratto di factoring, ardua ne è la giustificazione causale, sì che il contratto è considerato atipico, relegando la cessione dei crediti ad un ruolo marginale.
Per il factor l’accordo concluso è vincolante, ma a sua tutela è prevista la facoltà di recessione in particolari ipotesi.
Il conflitto tra più cessionari oltre al factor si risolve con riguardo alla data della notifica, o dell’accettazione, o dell’effettuato pagamento.