Appalto
È il contratto mediante il quale l’appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere per il committente un’opera o un servizio, contro corrispettivo di denaro (1655).
Contratto d’opera-appalto: l’appalto rientra nello schema delle locazioni di opera, ma se ne distingue per essere un contratto tipico di impresa.
L’autonomia dell’appaltatore contraddistingue questo tipo di contratto.
Appalto-vendita: il primo è obbligazione di fare, il secondo di dare.
L’appalto si fonda sulla fiducia che il committente ripone nell’appaltatore. Ne consegue il divieto di subappalto, salvo autorizzazione del committente (1656).
Forma: è libera, anche se nella pratica è fatto per iscritto, dato l’interesse delle parti a documentare caratteristiche dell’opera, scadenze, pagamenti ecc. Trattandosi di rapporto di durata è normale che subisca delle modifiche (c.d. varianti in corso d’opera).
Il committente ha diritto di verifica continua dell’opera nel corso dei lavori, e, nel caso che essa non proceda secondo i patti, può assegnare un termine entro il quale l’appaltatore deve adeguarsi, pena la risoluzione del contratto, salvo risarcimento dei danni. Il committente ha interesse a fare un collaudo prima della consegna, con la quale l’opera si considera accettata, il che limita le garanzie per vizi e difformità. Se l’opera diventa impossibile, il committente deve pagare la parte già eseguita, nei limiti nei quali gli è utile.
Il corrispettivo può essere stabilito a corpo (rispetto all’opera nel suo complesso) o a misura (m2 ecc.) Se il contratto tace è in base agli usi, altrimenti è determinato dal giudice.
In quanto rapporto di durata è prevista la revisione dei prezzi, legale o secondo clausola.
Per il pagamento la regola è che il prezzo vada pagato a opera finita, ma la prassi vi deroga.
L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, con la precisazione che se l’opera è stata accettata dal committente, la garanzia concerne soltanto i vizi non riconoscibili da quest’ultimo o dolosamente taciuti dall’appaltatore. Il committente ha l’onere di denunciare entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta. Il termine di prescrizione è di 2 anni (10 per edifici o immobili destinati per loro natura a lunga durata). Il rimedio è il risarcimento del danno.
Contratto di opera
È contratto analogo all’appalto con eccezione del fatto che nel contratto d’opera l’artigiano utilizza
solo il lavoro proprio (eventualmente della famiglia); nell’appalto, per la natura dell’opera o del servizio che ne sono oggetto, il commissionario si avvale di una organizzazione aziendale con elementi patrimoniali e personali, tra i quali il lavoro subordinato di altre persone.
Mandato
È contratto con cui il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante (1703). Ha funzione di cooperazione giuridica e l’attività da svolgere può essere
negoziale o non negoziale.
Mandato nell’interesse del mandante: è contratto caratterizzato da rapporto di fiducia, il che giustifica l’estinzione del rapporto per morte, interdizione e inabilitazione del mandatario (1722), la revocabilità da parte del mandante e la sostituzione del mandatario soltanto nell’ipotesi di autorizzazione dl mandante o di esigenze rese necessarie dalla natura dell’incarico.
Mandato (anche) nell’interesse del mandatario: in questa ipotesi il mandato è irrevocabile
Si distingue tra:
- mandato generale/speciale: a seconda che riguardi tutti gli affari del mandante (anche gli affari di un predeterminato tipo (gestione di un immobile)) o il compimento di uno o più atti specifici
- mandato con/senza rappresentanza: nel primo caso al mandatario è conferito il potere mediante atto unilaterale di procura, di agire non soltanto per conto ma anche in nome del mandante (1704), con conseguente produzione diretta (e non mediata da apposito atto come in quello senza rappresentanza) degli effetti dell’atto nella sfera giuridica del mandante.
Il mandato è contratto consensuale e produce effetti obbligatori.
Forma: il mandato non è formale; si richiede però la forma scritta nel caso del mandato senza rappresentanza a compiere atti formali, poiché il mandato svolgerebbe la stessa funzione del contratto preliminare sul piano dell’obbligo a (ri)trasferire.
Il mandato si presume oneroso (ma può essere espressamente pattuito gratuito). Il compenso, se non pattuito, è determinato in base alle tariffe professionali o agli usi, e in mancanza di questi dal giudice.
Obbligazioni del mandatario:
- eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia
- attenersi alle istruzioni, salvo circostanze ignote e che non possono tempestivamente esser comunicate al mandante
- non eccedere i limiti del mandato;altrimenti l’atto è a suo carico (se il mandante non ratifica)
- informare il mandante di una serie di circostanze rilevanti
- custodire le cose ricevute per conto del mandante
- restituire a quest’ultimo quanto ricevuto, anche da terzi, a causa del mandato
- rendere conto del suo operato
Obbligazioni del mandante
- somministrare i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni da lui assunte
- rimborsare le spese e le anticipazioni, risarcire i danni subiti a causa dell’incarico e pagare il compenso
Modalità di estinzione: - scadenza del termine – compimento dell’affare – rinunzia del mandatario (che senza giusta causa lo obbliga a risarcire il danno) – revoca del mandante – fallimento di uno dei contraenti
Commissione
Il commissionario (normalmente imprenditore) si obbliga nei confronti del committente a stipulare contratti di acquisto o di vendita in nome proprio ma per conto del committente stesso (1731). Lo schema è quello del mandato senza rappresentanza, con l’applicazione della relativa disciplina.
Al commissionario spetta normalmente un compenso (c.d. provvigione)(accordo parti-tariffe-usi-giudice).
Agenzia
Col contratto d’agenzia l’agente assume verso retribuzione lo stabile incarico di promuovere, per
conto del preponente, la conclusione di contratti in una zona determinata (1742ss.). La cooperazione dell’agente è come nel mandato per lo più materiale e non giuridica: l’agente deve “promuovere”, non concludere i contratti per il preponente.
All’agente può però essere conferito il potere di rappresentanza, con la conseguente applicazione al rapporto d’agenzia anche della disciplina della rappresentanza. L’agente, non avendo diritto al rimborso delle spese di agenzia, assume il rischio della sua attività, pur non avendo piena autonomia a causa delle istruzioni ricevute dal preponente (il quale spesso gode dell’esclusiva). La stabilità del rapporto consente di distinguere la figura dell’agente vero e proprio e quella del mediatore (vd. “agente” immobiliare=mediatore).
L’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento, o nell’ambito della zona a lui riservata (in ogni caso).
Anche all’agente spetta spesso il diritto di esclusiva, sì che al preponente non è dato di valersi contemporaneamente e nella stessa zona di più agenti.
Agente e preponente devono agire con lealtà e buona fede, sì che è nullo ogni patto contrario. L’agente che non sia in grado di eseguire l’incarico deve dare pronto avviso al preponente, pena il risarcimento.
Forma: la forma scritta è richiesta ad probationem, ed è necessaria per soddisfare il diritto irrinunciabile di ciascuna parte di ottenere una copia del contratto (1742).
Il contratto è di durata determinata o indeterminata
Franchising
L’affiliazione commerciale è il contratto con il quale un’impresa affiliante (franchisor) concede verso un corrispettivo ad un’altra impresa affiliata (franchisee), un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Obblighi del franchisor:
- concedere i suddetti diritti di proprietà industriale o intellettuale
- offrire consulenza e assistenza
- rifornire il franchisee dei prodotti destinati alla rivendita
Obblighi del franchisee:
- comprare determinati quantitativi di merci (e rivenderle spesso a prezzi imposti)
- pagare un front fee, o diritto d’ingresso (non sempre)
- pagare le royalties, pagamento periodico calcolato in percentuale al fatturato
- consentire ispezioni e controlli sulla sua attività, anche amministrativa
Forma: scritta, pena la nullità. Durata minima: 3 anni
Di norma è prevista una clausola che vieta al franchisee alla fine del contratto di svolgere un’attività in concorrenza col franchisor (limite alla libertà di contrarre: “se”).
Sponsorizzazione
Abbina l’immagine positiva e gradita al pubblico di particolari avvenimenti, manifestazioni o di singoli personaggi con la commercializzazione di un prodotto. Il soggetto o i responsabili dell’evento (sponsee), si obbligano a veicolare il prodotto e il marchio dell’imprenditore (sponsor) dietro corrispettivo.
La natura del contratto è per lo più ricondotta al contratto atipico, a titolo oneroso.
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