E) Contratti aleatori
Gioco e scommessa
Normalmente per la futilità della causa cui il guadagno della vincita è subordinato, non sono idonei a costituire un rapporto obbligatorio, ma sono qualificati come fonti di obbligazioni naturali (2034).
La parte vincitrice è infatti sprovvista di azione contro il debitore inadempiente; per contro il perdente, adempiuta spontaneamente la propria prestazione, non può ripeterla. In fattispecie tassativamente indicate (totogol, gratta e vinci ecc.), con lotterie legalmente autorizzate, il vincitore può agire in giudizio per ottenere l’adempimento della prestazione (in queste ipotesi gioco e scommessa sono veri e propri contratti aleatori). Talvolta essi sono proibiti e sanzionati penalmente.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione obbliga l’assicuratore, verso pagamento di un premio, “a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro danni-funzione indennitaria), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita-funzione previdenziale)”(1882).
È contratto a prestazioni corrispettive (l’una certa, periodica e determinata; l’altra subordinata a eventi futuri e quindi incerta)
È contratto aleatorio, in quanto l’assicurato rischia di pagare invano il premio, l’assicuratore rischia di pagare ingenti somme qualora si verifichino le circostanze.
A causa delle difficoltà di gestione in ambito assicurativo, tale attività deve essere esercitata da un istituto di diritto pubblico, o da una società per azioni, e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali (1883). Tali imprese si avvalgono di agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione in nome e per conto delle compagnie, che hanno anche la rappresentanza processuale.
Assicurazione per conto altrui o di chi spetta: può accadere che il contraente sia persona diversa dall’assicurato beneficiario, o che il contraente si identifichi con l’assicurato ma che il beneficiario sia un terzo.
Assicurazione in nome altrui: si ha quando il contratto è stipulato per il tramite di un rappresentante.
Stipulazione del contratto: avviene attraverso lo scambio di proposta e accettazione. Se la proposta proviene dall’assicurato per iscritto si considera ferma, non può, cioè, essere revocata per 15 o 30 gg., per consentire all’assicuratore di valutare il rischio (1887).
Forma: deve essere scritta. Il documento assicurativo è detto polizza.
Se il pagamento del premio non viene effettuato, la polizza si intende sospesa a partire dal 15esimo giorno di ritardo fino all’avvenuto pagamento.
Alcuni decreti legislativi hanno apportato innovazioni attuative della trasparenza contrattuale, più accentuata nelle assicurazioni sulla vita.
Rischio: qualora sia inesistente ab origine, perché mai esistito o cessato di esistere prima della conclusione del contratto, questo è nullo (1895). Se invece la cessazione del rischio avviene dopo la stipulazione del contratto, questo si risolve, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento del premio fino all’avvenuta comunicazione dell’assicurato sulla cessazione del rischio (1896).
Diminuzione e aggravamento del rischio incidono sul premio, qualora avvengano durante l’attuazione del rapporto.
Assicurazione contro i danni
Trasferisce all’assicuratore il rischio connesso a danni subiti da cose o, più in generale, da diritti patrimoniali dell’assicurato.
La mancanza o il venir meno dell’interesse all’assicurazione dell’assicurato, determinano la nullità o lo scioglimento del contratto (1904).
L’assicuratore non risponde dei danni dovuti a vizio intrinseco delle cose assicurate che non sia stato denunciato e dei danni legati a fatti eccezionali (terremoto, insurrezioni ecc.).
Sovrassicurazione: se presente il dolo dell’assicurato, è nullo il contratto assicurativo che prevede un indennizzo superiore al reale valore delle cose assicurate; senza dolo l’indennizzo viene limitato al reale valore della cosa e i premi futuri vengono proporzionalmente limitati .
Sottoassicurazione: si ha quando l’assicurazione è stipulata per un valore inferiore a quello che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro.
Surrogazione dell’assicuratore: l’assicuratore che abbia pagato l’indennità si può surrogare, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili che non siano parenti.
Avviso all’assicuratore: è necessario entro 3 giorni dall’avvenuto sinistro; l’assicurato deve inoltre fare tutto il possibile per diminuire il danno, pena la perdita del diritto all’indennità in caso di dolo o la sua riduzione in caso di sola colpa.
Assicurazione della responsabilità civile: si è recentemente ampliato come fenomeno; può derivare ora da illeciti contrattuali (vd danni commessi nell’esercizio della professione) ora da illeciti extra-contrattuali (proprietario di animali che danneggiano terzi). Essa è obbligatoria per:
- caccia – gestione di impianti nucleari – circolazione di veicoli a motore e natanti – lavoro in ambiente domestico. L’assicurazione obbligatoria può alternativamente svolgere una funzione previdenziale o di tutela dei terzi danneggiati.
Assicurazione sulla vita
Svolge una funzione previdenziale o altruistica. L’assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana dietro versamento di un premio proporzionale alle circostanze.
Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, per motivi di tutela informativa.
Si distingue tra assicurazione per la morte e assicurazione sulla vita
Assicurazione per la morte: l’assicurazione per morte propria è contratto a favore di un terzorevoca della designazione del beneficiario, anche se questi ha dichiarato di volerne profittare.
Decadenza dal beneficio: si ha quando il beneficiario attenta alla vita dell’assicurato; e se a titolo di liberalità, per ingratitudine o sopravvenienza di figli.
In caso di cambiamento di professione o di attività dell’assicurato, tale da aggravare in modo considerevole il rischio di sua morte, l’assicurato deve darne notizia all’assicuratore, che entro 15 giorni deve dichiarare se intende risolvere il contratto, ridurre la somma assicurata, o aumentare il premio (in quest’ultima ipotesi l’assicurato deve dichiarare entro 15 giorni se accetta la proposta o risolvere il contratto).
Suicidio: se avviene prima di due anni dalla stipulazione del contratto, l’assicuratore non è tenuto a risponderne (a meno che non si tratti di suicidio per errore o dovuto a incapacità di intendere e volere); se avviene dopo ne risponde in ogni caso, a meno che non vi sia stata sospensione per mancato pagamento dei premi e non siano decorsi due anni dal giorno nel quale la sospensione è cessata
Rendita vitalizia e perpetua
Per entrambi questi atti consensuali è richiesta la forma scritta, pena la nullità.
Rendita perpetua: scarsa applicazione; una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo, a titolo di corrispettivo per l’alienazione di un bene immobile (rendita fondiaria) o per la cessione di un capitale (rendita semplice), la periodica prestazione di una somma di denaro o di altre cose fungibili. È ammesso il riscatto dietro pagamento di una somma pari alla capitalizzazione della rendita annua.
Rendita vitalizia: se onerosa, è contratto aleatorio (dipende dalla durata della vita del vitaliziante).
Non è contemplato, salvo espresso patto, il diritto di riscatto in favore del debitore.
Risoluzione: si ha quando il debitore diminuisce o non fornisce le garanzie pattuite (1877). L’inadempimento delle rate infatti, comporta per il creditore il diritto di ottenere il ricavato della vendita dei beni a garanzia.
Vitalizio alimentare: è differente dalla rendita a causa del suo contenuto meramente patrimoniale, per il suo carattere intuitu personae e per la prestazione dell’obbligato avente ad oggettoun fare piuttosto che un dare.
Vitalizio assistenziale: l’obbligato deve prestare assistenza “morale”.
beneficiario (diversa da quella per morte di un terzo, valida solo con consenso scritto del terzo o del suo legale rappresentante); l’assicurato può procedere alla prevalentemente